Calcolo del danno non patrimoniale con le tabelle di Milano
Le tabelle di Milano, edizione 2024, liquidano insieme il danno biologico e la sofferenza soggettiva: per ogni punto di invalidità da 1 a 100 e ogni età da 1 a 100 anni danno un valore medio, che si può aumentare fino a una percentuale massima con la personalizzazione.
I dati del calcolo
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Casi frequenti
Risultato
- Importo della tabella
- 86.009,00 €
- Personalizzazione massima
- 39%
- Danno temporaneo
- 6900,00 €
| Voce | Calcolo | Importo |
|---|---|---|
| Danno biologico | tabelle di Milano 2024 | 63.242,00 € |
| Sofferenza soggettiva | tabelle di Milano 2024 | 22.767,00 € |
| Inabilità temporanea totale | 30 giorni × 115,00 € | 3450,00 € |
| Inabilità temporanea al 50% | 60 giorni × 57,50 € | 3450,00 € |
| Totale | 92.909,00 € |
- Le tabelle dei tribunali servono alla liquidazione equitativa del danno (artt. 1226 e 2056 c.c.). Per i danni da circolazione di veicoli e natanti e per la responsabilità sanitaria si applicano le tabelle di legge: l’art. 139 D.Lgs. 209/2005 fino a 9 punti e, per i sinistri avvenuti dopo il 5 marzo 2025, la tabella unica nazionale da 10 a 100 punti.
- Le tabelle di Milano indicano l’importo per un giorno di inabilità temporanea totale; per l’inabilità parziale l’importo è proporzionale alla percentuale, come nella prassi e come prevedono gli artt. 138 e 139 D.Lgs. 209/2005 per le tabelle di legge.
- Le tabelle di Milano non indicano a quale data calcolare l’età. Secondo la Cassazione conta l’età alla fine dell’inabilità temporanea, quando il danno permanente viene a esistenza (Cass. 28614/2019); alcuni giudici usano l’età alla data del fatto. Con una lunga guarigione la differenza può essere di più anni.
- Da 10 a 100 punti, secondo la Cassazione, la tabella unica nazionale del D.P.R. 12/2025 è il parametro della liquidazione equitativa anche per i sinistri anteriori al 5 marzo 2025 e per i danni diversi dalla circolazione e dalla responsabilità sanitaria: il giudice può applicare le tabelle di un tribunale solo motivando su circostanze del tutto peculiari (Cass. 8630/2026).
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Apri nella chatCome si calcola
- 1.
L’importo è quello della tabella per i punti di invalidità e l’età del danneggiato: comprende il danno biologico, nella sua componente dinamico-relazionale, e la sofferenza soggettiva interiore, che la tabella indica separatamente in ogni casella. Il valore del punto cresce più che proporzionalmente con i punti e scende con l’età.
- 2.
Se il caso presenta particolarità allegate e provate, sugli aspetti relazionali o sulla sofferenza, il valore medio si può aumentare fino alla percentuale massima indicata per quei punti: è più alta per le invalidità lievi e scende per quelle gravi.
- 3.
L’inabilità temporanea totale ha un importo giornaliero, personalizzabile fino al 50%. Per l’inabilità parziale il calcolo applica la stessa percentuale all’importo giornaliero.
- 4.
Le tabelle di Milano sono criteri per la liquidazione equitativa (artt. 1226 e 2056 c.c.). Per i danni da circolazione e per la responsabilità sanitaria valgono invece le tabelle di legge: l’art. 139 D.Lgs. 209/2005 fino a 9 punti e, per i sinistri avvenuti dopo il 5 marzo 2025, la tabella unica nazionale. Da 10 a 100 punti, secondo la Cassazione, la tabella unica è il parametro della liquidazione equitativa anche per gli altri danni e per i sinistri precedenti: le tabelle di Milano si applicano solo motivando su circostanze del tutto peculiari (Cass. 8630/2026).
Domande frequenti
Che cosa comprende l’importo della tabella?
Il danno biologico, nella sua componente anatomo-funzionale e dinamico-relazionale, e la sofferenza soggettiva interiore. Dal 2021 le tabelle di Milano indicano in ogni casella le due quote separate, così che la motivazione possa distinguerle.
Quando si applica la personalizzazione?
Quando il danneggiato allega e prova, anche per presunzioni, particolarità del caso rispetto ai casi ricorrenti: sugli aspetti anatomo-funzionali e dinamico-relazionali o sulla sofferenza. L’aumento non può superare la percentuale massima indicata per quei punti di invalidità.
Le tabelle di Milano valgono ancora dopo la tabella unica nazionale?
Per i danni da circolazione e per la responsabilità sanitaria si applicano le tabelle di legge: l’art. 139 D.Lgs. 209/2005 fino a 9 punti e, per i sinistri dopo il 5 marzo 2025, la tabella unica nazionale. Da 10 a 100 punti la Cassazione ha esteso la tabella unica, come parametro equitativo, anche ai sinistri precedenti e agli altri danni (Cass. 8630/2026): le tabelle di Milano restano per le lesioni fino a 9 punti fuori dalla circolazione e dalla responsabilità sanitaria, e quando il giudice motiva su circostanze del tutto peculiari.
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