Calcolo del danno biologico con la tabella unica nazionale
Per i sinistri avvenuti dopo il 5 marzo 2025 le lesioni da 10 a 100 punti si risarciscono con la tabella unica nazionale (D.P.R. 12/2025): con i valori dal 1° aprile 2026 il punto vale da 2725,88 euro a 10 punti a 10.820,76 euro a 100 punti, ridotto per l’età, e il danno morale aggiunge dal 21% al 60%.
I dati del calcolo
Precompilato con un esempio: cambia i valori.
Casi frequenti
Risultato
- Biologico e morale, aumento minimo
- 90.129,00 €
- Biologico e morale, aumento medio
- 93.577,00 €
- Biologico e morale, aumento massimo
- 97.025,00 €
| Voce | Calcolo | Importo |
|---|---|---|
| Danno biologico permanente | 4134,23 € × 20 punti × 0,834 (età) | 68.959,00 € |
| Danno morale, aumento medio | 35,7% per punto (tavola 2) | 24.618,00 € |
| Inabilità temporanea assoluta | 30 giorni × 57,64 € | 1729,20 € |
| Inabilità temporanea al 50% | 60 giorni × 57,64 € × 50% | 1729,20 € |
| Danno morale temporaneo | 30% del danno temporaneo | 1037,52 € |
| Totale | 98.072,92 € |
- Le tabelle di legge valgono per i danni da circolazione di veicoli a motore e natanti (artt. 138 e 139 D.Lgs. 209/2005) e per la responsabilità sanitaria (art. 7 L. 24/2017, comma 4). Da 10 a 100 punti, secondo la Cassazione, la tabella unica nazionale è il parametro della liquidazione equitativa anche per gli altri danni e per i sinistri precedenti: il giudice può discostarsene solo motivando su circostanze del tutto peculiari (Cass. 8630/2026).
- Il coefficiente per l’età è quello della tavola 1.B. La legge non indica la data: secondo la Cassazione conta l’età alla fine dell’inabilità temporanea, quando il danno permanente viene a esistenza (Cass. 28614/2019); alcuni giudici usano l’età alla data del sinistro.
- Importi in vigore alla data della liquidazione, aggiornati dal 01/04/2026: secondo la Cassazione il danno si liquida con i valori vigenti al momento della liquidazione, non del sinistro. I decreti di aggiornamento escono qualche mese dopo, ma valgono dal mese di aprile di ogni anno.
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Apri nella chatCome si calcola
- 1.
La tabella unica nazionale del D.P.R. 12/2025 si applica al danno non patrimoniale da lesioni di 10 punti e oltre causate dalla circolazione di veicoli a motore e natanti o dall’attività sanitaria, per i sinistri avvenuti dopo la sua entrata in vigore, il 5 marzo 2025 (artt. 1 e 5 D.P.R. 12/2025). Secondo la Cassazione è anche il parametro della liquidazione equitativa per i sinistri precedenti e per gli altri danni da lesioni, salvo motivazione su circostanze del tutto peculiari (Cass. 8630/2026).
- 2.
Il valore del punto è il valore del primo punto dell’art. 139 D.Lgs. 209/2005 moltiplicato per il coefficiente della tavola 1.A, che cresce più che proporzionalmente con i punti (art. 2 D.P.R. 12/2025). Il danno biologico è il valore del punto × i punti × il coefficiente per l’età della tavola 1.B, arrotondato all’euro come nelle tabelle ufficiali.
- 3.
Il danno morale si aggiunge in percentuale crescente con i punti, secondo la tavola 2: a 10 punti il 21%, il 26% o il 31%, a 100 punti il 50%, il 55% o il 60%, nella misura minima, media o massima (art. 138 D.Lgs. 209/2005, comma 2 lett. e). Il giudice può aumentare il risarcimento fino al 30% se la menomazione incide in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali documentati e obiettivamente accertati (art. 138, comma 3).
- 4.
Il danno biologico temporaneo si liquida con l’importo giornaliero dell’art. 139, in proporzione alla percentuale di inabilità, e il danno morale lo aumenta dal 30% al 60% (art. 3 D.P.R. 12/2025). Il valore del primo punto e i coefficienti per l’età si aggiornano con decreto ministeriale e valgono dal mese di aprile: il calcolo usa quelli in vigore alla data della liquidazione.
Domande frequenti
Da quando si applica la tabella unica nazionale?
Direttamente ai sinistri avvenuti dopo il 5 marzo 2025, data di entrata in vigore del D.P.R. 12/2025, nella circolazione di veicoli a motore e natanti e nella responsabilità sanitaria (artt. 1 e 5 D.P.R. 12/2025). Per i sinistri precedenti e per gli altri danni da lesioni la Cassazione la considera il parametro della liquidazione equitativa, da cui il giudice può discostarsi solo motivando su circostanze del tutto peculiari (Cass. 8630/2026).
Quanto pesa l’età?
Il valore del punto si moltiplica per il coefficiente della tavola 1.B: 1 a un anno di età, poi scende fino a 0,542 a 100 anni nei valori dal 1° aprile 2026. I coefficienti si basano sulle tavole di mortalità ISTAT e sul tasso di interesse legale (art. 138 D.Lgs. 209/2005, comma 2 lett. d).
Il danno morale è compreso?
Sì: la tabella aumenta il danno biologico di una percentuale per il danno morale, e il totale comprende tutto il danno conseguente alle lesioni fisiche (art. 138 D.Lgs. 209/2005, comma 4).
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