Calcolo del danno biologico per lesioni di lieve entità
Dal 1° aprile 2026 il primo punto di invalidità vale 988,45 euro e un giorno di inabilità temporanea assoluta 57,64 euro (art. 139 D.Lgs. 209/2005 e D.M. 20/07/2026 (GU n. 173 del 28/07/2026)); per le lesioni da 2 a 9 punti ogni punto si moltiplica per un coefficiente da 1,1 a 2,3.
Ultimo valore ufficiale: 01/04/2026 · fonti controllate ogni giorno
I dati del calcolo
Precompilato con un esempio: cambia i valori.
Casi frequenti
Risultato
- Danno permanente
- 3024,66 €
- Danno temporaneo
- 1368,95 €
- Valore del primo punto
- 988,45 €
| Voce | Calcolo | Importo |
|---|---|---|
| Danno biologico permanente | 988,45 € × 1,2 × 3 punti × 0,85 (età) | 3024,66 € |
| Inabilità temporanea assoluta | 10 giorni × 57,64 € | 576,40 € |
| Inabilità temporanea al 50% | 20 giorni × 57,64 € × 50% | 576,40 € |
| Inabilità temporanea al 25% | 15 giorni × 57,64 € × 25% | 216,15 € |
| Totale | 4393,61 € |
- Le tabelle di legge valgono per i danni da circolazione di veicoli a motore e natanti (artt. 138 e 139 D.Lgs. 209/2005) e per la responsabilità sanitaria (art. 7 L. 24/2017, comma 4). Da 10 a 100 punti, secondo la Cassazione, la tabella unica nazionale è il parametro della liquidazione equitativa anche per gli altri danni e per i sinistri precedenti: il giudice può discostarsene solo motivando su circostanze del tutto peculiari (Cass. 8630/2026).
- L’importo si riduce dello 0,5% per ogni anno di età a partire dall’undicesimo (art. 139 D.Lgs. 209/2005, comma 1 lett. a). La legge non indica la data: secondo la Cassazione conta l’età alla fine dell’inabilità temporanea, quando il danno permanente viene a esistenza (Cass. 28614/2019); alcuni giudici usano l’età alla data del sinistro.
- Il danno permanente si risarcisce solo se la lesione è accertabile con un esame clinico strumentale obiettivo o, per le lesioni come le cicatrici, a vista (art. 139 D.Lgs. 209/2005, comma 2). Secondo la Cassazione serve un accertamento medico-legale rigoroso, ma l’esame strumentale non è l’unico mezzo di prova, salvo per le patologie che solo così si possono riscontrare (Cass. 22066/2018).
- Importi in vigore alla data della liquidazione, aggiornati dal 01/04/2026: secondo la Cassazione il danno si liquida con i valori vigenti al momento della liquidazione, non del sinistro. I decreti di aggiornamento escono qualche mese dopo, ma valgono dal mese di aprile di ogni anno.
Strumento indicativo: verifica sempre termini e tassi applicabili al caso concreto.
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Apri nella chatCome si calcola
- 1.
Per le lesioni fino a 9 punti di invalidità il danno biologico permanente è il valore del primo punto × il coefficiente del punto × i punti di invalidità (art. 139 D.Lgs. 209/2005, comma 1 lett. a, e comma 6). Il coefficiente va da 1 per 1 punto a 2,3 per 9 punti.
- 2.
L’importo si riduce dello 0,5% per ogni anno di età a partire dall’undicesimo: a 30 anni, ad esempio, del 10%. Il danno biologico temporaneo è l’importo giornaliero per ogni giorno di inabilità assoluta e, per l’inabilità parziale, la stessa percentuale dell’importo giornaliero (comma 1 lett. b).
- 3.
Il giudice può aumentare il risarcimento fino al 20% se la menomazione incide in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali documentati e obiettivamente accertati o causa una sofferenza psico-fisica di particolare intensità; il totale comprende tutto il danno non patrimoniale da lesioni fisiche (comma 3).
- 4.
Gli importi sono aggiornati ogni anno con decreto ministeriale secondo l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (comma 5); ogni decreto li applica dal mese di aprile. Il calcolo usa quelli in vigore alla data della liquidazione. Le stesse regole valgono per la responsabilità sanitaria (art. 7 L. 24/2017, comma 4).
Danno permanente per punto, valori dal 01/04/2026
Ultimo valore: 01/04/2026
| Punti di invalidità | Coefficiente | Importo fino a 10 anni di età | Fonte |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 988,45 € | art. 139 D.Lgs. 209/2005, comma 6; D.M. 20/07/2026 (GU n. 173 del 28/07/2026) |
| 2 | 1,1 | 2174,59 € | art. 139 D.Lgs. 209/2005, comma 6; D.M. 20/07/2026 (GU n. 173 del 28/07/2026) |
| 3 | 1,2 | 3558,42 € | art. 139 D.Lgs. 209/2005, comma 6; D.M. 20/07/2026 (GU n. 173 del 28/07/2026) |
| 4 | 1,3 | 5139,94 € | art. 139 D.Lgs. 209/2005, comma 6; D.M. 20/07/2026 (GU n. 173 del 28/07/2026) |
| 5 | 1,5 | 7413,38 € | art. 139 D.Lgs. 209/2005, comma 6; D.M. 20/07/2026 (GU n. 173 del 28/07/2026) |
| 6 | 1,7 | 10.082,19 € | art. 139 D.Lgs. 209/2005, comma 6; D.M. 20/07/2026 (GU n. 173 del 28/07/2026) |
| 7 | 1,9 | 13.146,39 € | art. 139 D.Lgs. 209/2005, comma 6; D.M. 20/07/2026 (GU n. 173 del 28/07/2026) |
| 8 | 2,1 | 16.605,96 € | art. 139 D.Lgs. 209/2005, comma 6; D.M. 20/07/2026 (GU n. 173 del 28/07/2026) |
| 9 | 2,3 | 20.460,92 € | art. 139 D.Lgs. 209/2005, comma 6; D.M. 20/07/2026 (GU n. 173 del 28/07/2026) |
Dagli 11 anni di età l’importo si riduce dello 0,5% per ogni anno (art. 139 D.Lgs. 209/2005, comma 1 lett. a).
Domande frequenti
Quanto vale un punto di invalidità nel 2026?
Dal 1° aprile 2026 il primo punto vale 988,45 euro. Con più punti ogni punto si moltiplica per il suo coefficiente: con 5 punti il danno è 988,45 × 1,5 × 5 = 7413,38 euro fino a 10 anni di età, poi ridotto dello 0,5% per ogni anno.
Il danno morale si aggiunge?
Non come voce separata: per le lesioni di lieve entità la sofferenza psico-fisica di particolare intensità rientra nell’aumento fino al 20%, e il totale comprende tutto il danno non patrimoniale da lesioni fisiche (art. 139 D.Lgs. 209/2005, comma 3).
Serve un accertamento strumentale?
Per il danno permanente sì: le lesioni di lieve entità non accertabili con un esame clinico strumentale obiettivo non danno diritto al risarcimento del danno biologico permanente; per le lesioni visibili, come le cicatrici, basta l’accertamento visivo (art. 139 D.Lgs. 209/2005, comma 2).
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