Compensi dell’avvocato: parametri forensi, preventivo, fattura e tabelle
Il compenso dell’avvocato si pattuisce di regola per iscritto e la pattuizione è libera (art. 13 L. 247/2012, commi 2 e 3); quando manca un accordo scritto e nella liquidazione giudiziale si applicano i parametri del D.M. 55/2014 (art. 13 L. 247/2012, comma 6). Le tabelle in vigore sono quelle del D.M. 147/2022, per le prestazioni esaurite dal 23 ottobre 2022: nelle cause civili e penali il compenso si liquida per fasi, nelle attività stragiudiziali per scaglioni di valore, e il valore medio si può aumentare fino al 50% o ridurre non oltre il 50%. Al compenso si aggiunge il 15% di spese generali (art. 2 D.M. 55/2014, comma 2). L’avvocato deve comunicare per iscritto al cliente la prevedibile misura del costo della prestazione (art. 13 L. 247/2012, comma 5). In fattura su compenso e spese generali si aggiungono il contributo integrativo del 4% per la Cassa Forense (art. 11 L. 576/1980) e, in regime ordinario, l’IVA al 22%; il cliente sostituto d’imposta trattiene la ritenuta d’acconto del 20% (art. 25 D.P.R. 600/1973).
Calcolatori
Tabelle e dati ufficiali
Domande frequenti
Quando si usano i parametri forensi?
Quando il compenso non è stato determinato per iscritto, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, nella liquidazione giudiziale e per le prestazioni rese nell’interesse di terzi o previste d’ufficio dalla legge (art. 13 L. 247/2012, comma 6).
Di quanto può variare il compenso rispetto al valore medio?
Per le prestazioni esaurite dal 23 ottobre 2022 il valore medio di ogni fase si può aumentare fino al 50% o ridurre non oltre il 50% (art. 4 D.M. 55/2014, comma 1, come modificato dal D.M. 147/2022; per il penale art. 12, comma 1).
Come si calcola il compenso penale?
Per fasi: studio, introduttiva, istruttoria o dibattimentale, decisionale, con il valore medio indicato dalla tabella 15 per ogni autorità giudiziaria (art. 12 D.M. 55/2014, comma 3).
Cosa deve contenere il preventivo dell’avvocato?
La prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfettarie, e compenso professionale, comunicata per iscritto a chi conferisce l’incarico (art. 13 L. 247/2012, comma 5).