Esecuzione forzata: calcolo dei termini

Il precetto intima di adempiere entro almeno dieci giorni (art. 480 c.p.c.) e diventa inefficace se l’esecuzione non inizia entro novanta giorni dalla notifica (art. 481 c.p.c.). Dopo il pignoramento, il creditore iscrive a ruolo il processo entro 15 giorni dalla consegna dell’atto, 30 nel pignoramento presso terzi, e chiede la vendita o l’assegnazione entro 45 giorni (artt. 497, 518, 543 e 557 c.p.c.). Le opposizioni esecutive non si sospendono ad agosto: per i vizi formali il termine è di 20 giorni (art. 617 c.p.c.).

Domande frequenti

Quanto dura l’efficacia del precetto?

Novanta giorni dalla notifica: se entro quel termine l’esecuzione non è iniziata, il precetto diventa inefficace (art. 481 c.p.c.). Se è proposta opposizione, il termine resta sospeso.

Cosa succede se non si iscrive a ruolo il pignoramento in tempo?

Il pignoramento perde efficacia. Il creditore deve iscrivere a ruolo il processo entro 15 giorni dalla consegna dell’atto da parte dell’ufficiale giudiziario, 30 nel pignoramento presso terzi (artt. 518, 543 e 557 c.p.c.).

Entro quando va chiesta la vendita dei beni pignorati?

Non prima di dieci giorni dal pignoramento (art. 501 c.p.c.) ed entro quarantacinque giorni, altrimenti il pignoramento perde efficacia (art. 497 c.p.c.).

Qual è il termine per l’opposizione agli atti esecutivi?

Venti giorni dalla notifica del titolo o del precetto, dal primo atto di esecuzione o dal compimento dell’atto contestato (art. 617 c.p.c.). L’opposizione all’esecuzione, invece, non ha un termine a giorni, ma dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione è inammissibile, salvo fatti sopravvenuti (art. 615 c.p.c., comma 2).