Mutui, TAEG e usura: calcolatori e tassi soglia
Ogni trimestre il Ministero dell’economia rileva il tasso effettivo globale medio (TEGM) per ciascuna categoria di finanziamento: il limite oltre il quale gli interessi sono usurari è il TEGM aumentato di un quarto e di altri 4 punti, con uno scarto massimo di 8 punti dal tasso medio (art. 2 L. 108/1996, comma 4). Il TAEG esprime invece il costo totale del credito per il consumatore in percentuale annua dell’importo totale del credito (art. 121 D.Lgs. 385/1993, comma 1). Nel mutuo, se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi (art. 1815 c.c., comma 2).
Calcolatori
Domande frequenti
Come si calcola il tasso soglia dell’usura?
Si prende il TEGM della categoria del decreto trimestrale, lo si aumenta di un quarto e si aggiungono 4 punti; la differenza con il TEGM non può superare 8 punti (art. 2 L. 108/1996, comma 4). Con un TEGM del 4,52% la soglia è 4,52 × 1,25 + 4 = 9,65%.
Quale trimestre conta per un contratto che dura anni?
Quello in cui il tasso è stato pattuito: sono usurari gli interessi che superano il limite nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, indipendentemente dal momento del pagamento (art. 1 D.L. 394/2000).
Che differenza c’è tra TAN e TAEG?
Il TAN è il tasso nominale annuo degli interessi. Il TAEG misura il costo totale del credito, spese comprese, su base annua composta: anche senza spese un TAN del 3% con rate mensili corrisponde a un TAEG del 3,04%.
Il mutuo è nullo se non indica il tipo di ammortamento?
No, per i mutui bancari a tasso fisso con piano alla francese standard: secondo Cass. S.U. 15130/2024 la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi non rende nullo il contratto.