Calcolo della fattura dell’avvocato e nota spese

Nella fattura dell’avvocato in regime ordinario, al compenso si aggiungono le spese generali del 15% (art. 2 D.M. 55/2014, comma 2), la CPA del 4% e l’IVA al 22% su compenso, spese generali e CPA; il cliente sostituto d’imposta trattiene la ritenuta del 20% su compenso e spese generali (art. 25 D.P.R. 600/1973).

I dati del calcolo

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Onorario, senza spese generali

Regime fiscale
Cliente

Trattengono la ritenuta imprese, professionisti, enti e condomini; non la trattengono i privati e i clienti in regime forfettario

Anticipazioni documentate fatte in nome e per conto del cliente

Altre opzioni
Spese generali

Il rimborso forfettario del 15% è dovuto in ogni caso (art. 2 D.M. 55/2014, comma 2); escludilo solo se il compenso pattuito lo comprende già

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Risultato

Netto a pagare
1229,12 €
totale 1459,12 €ritenuta 230,00 €
Compenso
1000,00 €
CPA
46,00 €
IVA
263,12 €

Nota spese

Regime ordinario
Compenso1000,00 €
Spese generali 15%su 1000,00 €150,00 €
Contributo integrativo CPA 4%su 1150,00 €46,00 €
IVA 22%su 1196,00 €263,12 €
Totale fattura1459,12 €
Ritenuta d’acconto 20%su 1150,00 €- 230,00 €
Netto a pagare1229,12 €
  • L’IVA è calcolata anche sulla CPA, come fanno la prassi e le istruzioni del Modello 5 della Cassa Forense. Il testo dell’art. 11 L. 576/1980 dice invece che il contributo integrativo «non è soggetto all’IRPEF né all’IVA». Le due letture portano a un’IVA diversa: verifica quella che adotti.
art. 2 D.M. 55/2014, comma 2art. 11 L. 576/1980; Regolamento unico della previdenza forenseart. 16 D.P.R. 633/1972art. 25 D.P.R. 600/1973

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Come si calcola

  1. 1.

    Al compenso si aggiungono le spese generali, un rimborso forfettario pari al 15% del compenso, dovuto in ogni caso e anche quando il compenso è pattuito (art. 2 D.M. 55/2014, comma 2). Dal 23 ottobre 2022, il D.M. 147/2022 ha eliminato le parole «di regola» che precedevano la misura del 15%.

  2. 2.

    Il contributo integrativo per la Cassa Forense (CPA) è una maggiorazione del 4% su tutti i corrispettivi che rientrano nel volume d’affari IVA, cioè compenso e spese generali, e si addebita al cliente (art. 11 L. 576/1980, che fissava il 2%; la misura del 4% è stabilita dal Regolamento unico della previdenza forense). È dovuto anche in regime forfettario.

  3. 3.

    In regime ordinario, l’IVA al 22% (art. 16 D.P.R. 633/1972) si calcola su compenso, spese generali e CPA: la Cassa Forense, nelle istruzioni del Modello 5, tratta il contributo integrativo come importo già assoggettato a IVA. È la prassi seguita qui, ma il testo dell’art. 11 L. 576/1980 dice che il contributo integrativo «non è soggetto all’IRPEF né all’IVA».

  4. 4.

    Se il cliente è un sostituto d’imposta (impresa, professionista, ente o condominio, art. 23 D.P.R. 600/1973), trattiene la ritenuta d’acconto del 20% su compenso e spese generali, non su CPA, IVA e spese esenti (art. 25 D.P.R. 600/1973), e ti paga il netto. I clienti in regime forfettario non operano la ritenuta (art. 1 L. 190/2014, comma 69).

  5. 5.

    Le somme anticipate in nome e per conto del cliente e regolarmente documentate non entrano nella base imponibile IVA (art. 15 D.P.R. 633/1972, n. 3) e non sono compensi: su di esse non si calcolano IVA, CPA e ritenuta.

  6. 6.

    In regime forfettario non addebiti l’IVA (art. 1 L. 190/2014, comma 58, lett. a) e i compensi non subiscono la ritenuta, se rilasci al cliente la dichiarazione che il reddito è soggetto a imposta sostitutiva (comma 67). Spese generali e CPA restano.

  7. 7.

    Sulle fatture senza IVA di importo superiore a 77,47 euro è dovuta l’imposta di bollo di 2 euro (D.P.R. 642/1972, tariffa all. A, art. 13); in una fattura con IVA conta solo la parte senza IVA, come le spese esenti (risposta dell’Agenzia delle entrate 491/2021). La stessa risposta ammette che, se le somme anticipate sono tributi dovuti dal cliente (contributo unificato, marche), possa applicarsi l’esenzione per gli atti relativi alla riscossione dei tributi (art. 5 Tabella all. B D.P.R. 642/1972): il calcolo segnala comunque il bollo. Il bollo è indicato a parte e non è sommato al totale. Ogni voce è arrotondata al centesimo.

  8. 8.

    Dal 1° gennaio 2027, le norme fiscali citate (IVA, ritenuta, regime forfettario, imposta di bollo) passano nei nuovi testi unici e i commi 58, 67 e 69 dell’art. 1 L. 190/2014 sono abrogati dal D.Lgs. 117/2026: le misure usate nel calcolo restano le stesse, ma per le fatture da quella data verifica i riferimenti in vigore.

Domande frequenti

Quanto si paga in tutto su 1.000 euro di compenso?

In regime ordinario: 150 euro di spese generali, 46 euro di CPA e 263,12 euro di IVA, per un totale di 1.459,12 euro. Se il cliente è un sostituto d’imposta, trattiene 230 euro di ritenuta e ti versa 1.229,12 euro.

Su cosa si calcola la ritenuta d’acconto dell’avvocato?

Su compenso e spese generali, al 20% (art. 25 D.P.R. 600/1973). Restano fuori CPA, IVA e spese anticipate in nome e per conto del cliente. La trattiene solo il cliente sostituto d’imposta: un privato paga il totale.

La CPA del 4% è soggetta a IVA?

Nella prassi, sì: la CPA entra nella base imponibile IVA e la Cassa Forense, nelle istruzioni del Modello 5, chiede di indicare il volume d’affari al netto del contributo integrativo «già assoggettato ad IVA». Il testo dell’art. 11 L. 576/1980 dice però che il contributo integrativo «non è soggetto all’IRPEF né all’IVA»: il calcolo segue la prassi e lo segnala. La CPA non è soggetta a ritenuta.

Cosa cambia in regime forfettario?

Niente IVA e niente ritenuta (art. 1 L. 190/2014, commi 58 e 67): la fattura somma compenso, spese generali e CPA. Sopra 77,47 euro è dovuto il bollo di 2 euro. Dal 1° gennaio 2027, queste norme passano nei nuovi testi unici.

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