Calcolo dei parametri forensi civili per fasi
Dal 23 ottobre 2022 il compenso dell’avvocato nelle cause civili si calcola per fasi con le tabelle del D.M. 147/2022: il valore medio di ogni fase può aumentare fino al 50% o diminuire fino al 50%, e si aggiunge il 15% di spese generali (art. 4 D.M. 55/2014, comma 1, e art. 2 D.M. 55/2014, comma 2).
I dati del calcolo
Precompilato con un esempio: cambia i valori.
Casi frequenti
Risultato
- Minimo
- 3808,00 €
- Massimo
- 11.424,00 €
- Medio + spese generali 15%
- 8758,40 €
| Fase | Minimo | Medio | Massimo |
|---|---|---|---|
| Studio della controversia · −50% / +50% | 850,50 € | 1701,00 € | 2551,50 € |
| Fase introduttiva · −50% / +50% | 602,00 € | 1204,00 € | 1806,00 € |
| Fase istruttoria e/o di trattazione · −50% / +50% | 903,00 € | 1806,00 € | 2709,00 € |
| Fase decisionale · −50% / +50% | 1452,50 € | 2905,00 € | 4357,50 € |
| Compenso | 3808,00 € | 7616,00 € | 11.424,00 € |
| Spese generali 15% | 571,20 € | 1142,40 € | 1713,60 € |
| Totale | 4379,20 € | 8758,40 € | 13.137,60 € |
- Il valore si conta in modo diverso secondo chi paga: a carico del cliente quello della domanda; a carico del soccombente, nelle cause per somme di denaro o danni, di norma la somma attribuita alla parte vincitrice (art. 5 D.M. 55/2014, commi 1 e 2).
Strumento indicativo: verifica sempre termini e tassi applicabili al caso concreto.
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Apri nella chatCome si calcola
- 1.
Il compenso si liquida per fasi: studio della controversia, fase introduttiva, istruttoria e/o di trattazione, decisionale (art. 4 D.M. 55/2014, comma 5). La tabella del giudice e dello scaglione di valore dà un valore medio per ogni fase; la fase istruttoria conta solo se è stata effettivamente svolta. Davanti alla Cassazione le fasi sono tre, senza istruttoria; il decreto ingiuntivo ha un compenso unico (tabella 8).
- 2.
Il valore medio si può aumentare fino al 50% o ridurre non oltre il 50%, tenendo conto tra l’altro di caratteristiche, urgenza e pregio dell’attività, difficoltà e valore dell’affare, condizioni del cliente, risultati ottenuti e numero e complessità delle questioni trattate (art. 4 D.M. 55/2014, comma 1). Dal D.M. 147/2022 la stessa regola vale per la fase istruttoria, che prima poteva aumentare fino al 100% e diminuire fino al 70%.
- 3.
A carico del soccombente il valore si determina secondo il codice di procedura civile e, nelle cause per somme di denaro o danni, di norma sulla somma attribuita alla parte vincitrice; a carico del cliente conta il valore della domanda (art. 5 D.M. 55/2014, commi 1 e 2). Le cause di valore indeterminabile valgono tra 26.000 e 260.000 euro, fino a 520.000 se di particolare importanza (art. 5 D.M. 55/2014, comma 6).
- 4.
Al compenso si aggiunge il rimborso forfettario delle spese generali del 15%, dovuto anche quando il compenso è pattuito (art. 2 D.M. 55/2014, comma 2). Le tabelle del D.M. 147/2022 valgono per le prestazioni esaurite dopo la sua entrata in vigore, il 23 ottobre 2022 (art. 6 D.M. 147/2022); per quelle concluse prima, il calcolatore usa le tabelle del 2014, applicabili indicando la data di conclusione in “Altre opzioni”.
- 5.
Il calcolo non applica gli aumenti dell’art. 4 D.M. 55/2014 per gli atti depositati con modalità telematiche redatti con tecniche che ne agevolano la consultazione, come la ricerca testuale e la navigazione all’interno dell’atto (comma 1-bis), né quelli per l’assistenza di più soggetti con la stessa posizione processuale (comma 2): se ricorrono, vanno aggiunti al risultato.
Domande frequenti
Quando si applicano i parametri forensi?
Quando il compenso non è stato determinato per iscritto, all’atto dell’incarico o successivamente; in ogni caso di mancata determinazione consensuale, nella liquidazione giudiziale dei compensi e quando la prestazione è resa nell’interesse di terzi o è prevista d’ufficio dalla legge (art. 13 L. 247/2012, comma 6).
Se la causa si chiude con una conciliazione o una transazione?
Per quell’attività spetta il compenso della fase decisionale aumentato di un quarto, fermo quanto già maturato per le fasi precedenti (art. 4 D.M. 55/2014, comma 6, come modificato dal D.M. 147/2022).
E per le cause di valore superiore a 520.000 euro?
Il compenso può aumentare fino al 30% rispetto ai valori dello scaglione fino a 520.000 euro per le cause fino a 1.000.000 di euro, e di un ulteriore 30% al massimo per ogni raddoppio successivo: 2, 4, 8 milioni e oltre (art. 6 D.M. 55/2014). Il calcolatore mostra i valori dell’ultimo scaglione e indica l’aumento massimo.
In Cassazione la memoria cambia il compenso?
Sì: il compenso della fase decisionale può essere aumentato fino al 50% quando è depositata la memoria dell’art. 378 c.p.c. (art. 4 D.M. 55/2014, comma 10-quater, introdotto dal D.M. 147/2022).
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