Maggior danno da svalutazione (art. 1224 c.c., comma 2)

Nei debiti di denaro dal giorno della mora sono dovuti gli interessi legali (oggi 1,60%) anche senza prova del danno; il creditore che dimostra un danno maggiore, ad esempio il maggior rendimento che avrebbe ottenuto impiegando la somma, ha diritto all’ulteriore risarcimento (art. 1224 c.c., comma 2).

Ultimo valore ufficiale: settembre 2026 · fonti controllate ogni giorno

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Risultato

Maggior danno da svalutazione
1170,96 €
FOI +14,2%rivalutazione superiore agli interessi
Interessi legali
249,04 €
Rivalutazione +14,2%
1420,00 €
Capitale + interessi + maggior danno
11.420,00 €

Indice FOI marzo 2021: 103,3 (base 2015) · marzo 2023: 118 (base 2015)

PeriodoGiorniTasso legaleInteressi
01/04/2021 – 31/12/20212750,01%0,75 €
01/01/2022 – 31/12/20223651,25%125,00 €
01/01/2023 – 31/03/2023905,00%123,29 €
  • Il maggior danno non è automatico: va chiesto e provato (art. 1224 c.c., comma 2). Secondo Cass. S.U. 19499/2008 si presume solo nella differenza tra il rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e il tasso legale; per una somma maggiore, come la svalutazione qui calcolata, serve la prova del danno effettivo. Non spetta se è stata convenuta la misura degli interessi moratori.

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Come si calcola

  1. 1.

    Gli interessi legali si calcolano sul capitale in capitalizzazione semplice, anno per anno al tasso del decreto annuale, dal giorno successivo all’inizio della mora fino alla data finale inclusa (art. 1224 c.c., comma 1).

  2. 2.

    La rivalutazione è la variazione dell’indice ISTAT FOI senza tabacchi tra il mese di inizio della mora e il mese finale, arrotondata al primo decimale, applicata al capitale. Se il mese finale non è ancora pubblicato, si usa l’ultimo indice disponibile.

  3. 3.

    Il maggior danno da svalutazione è la parte di rivalutazione che supera gli interessi legali: se gli interessi sono maggiori, non c’è maggior danno. Non spetta se le parti hanno convenuto la misura degli interessi moratori (art. 1224 c.c., comma 2).

  4. 4.

    Il confronto usa il tasso legale. Se sul credito sono dovuti gli interessi di mora delle transazioni commerciali (D.Lgs. 231/2002) o, dalla domanda giudiziale, quelli dell’art. 1284 c.c., comma 4, il confronto va fatto con quegli interessi: il maggior danno qui calcolato in quel caso è sovrastimato.

  5. 5.

    Per Cass. S.U. 19499/2008, l’inflazione non adegua il debito in automatico: il maggior danno si presume solo nella differenza tra il rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e il tasso legale; per una somma maggiore il creditore deve provare il danno effettivo. Il calcolo della svalutazione serve a quantificare la domanda, non la sostituisce.

Indice ISTAT FOI senza tabacchi, ultimi 13 mesi

Ultimo valore: settembre 2026

CSV
MeseIndiceBase
settembre 2026104,32025
agosto 2026103,72025
luglio 2026103,12025
giugno 2026102,82025
maggio 2026102,82025
aprile 2026102,52025
marzo 2026101,52025
febbraio 2026100,92025
gennaio 2026100,42025
dicembre 2025121,52015
novembre 2025121,32015
ottobre 2025121,42015
settembre 2025121,72015
Tabella completa con le fonti: Indice ISTAT FOI

Domande frequenti

Rivalutazione e interessi si sommano nei crediti di denaro?

Non in automatico. Gli interessi legali sono dovuti dalla mora anche senza prova del danno; la svalutazione si recupera solo come ulteriore risarcimento, per la parte non coperta dagli interessi, e il creditore deve dimostrarla (art. 1224 c.c., comma 2).

Come si prova il maggior danno?

Secondo Cass. S.U. 19499/2008, qualunque creditore può ottenere, in via presuntiva, la differenza tra il rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato fino a dodici mesi e il tasso legale. Chi chiede di più deve provare il danno effettivo, anche se è un imprenditore; il debitore può provare che il danno non c’è stato o è minore.

Quando il maggior danno non spetta?

Quando le parti hanno pattuito la misura degli interessi moratori (art. 1224 c.c., comma 2) e quando nel periodo gli interessi legali superano la svalutazione, come negli anni di inflazione bassa.

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