Maggior danno da svalutazione (art. 1224 c.c., comma 2)
Nei debiti di denaro dal giorno della mora sono dovuti gli interessi legali (oggi 1,60%) anche senza prova del danno; il creditore che dimostra un danno maggiore, ad esempio il maggior rendimento che avrebbe ottenuto impiegando la somma, ha diritto all’ulteriore risarcimento (art. 1224 c.c., comma 2).
Ultimo valore ufficiale: settembre 2026 · fonti controllate ogni giorno
I dati del calcolo
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Risultato
- Interessi legali
- 249,04 €
- Rivalutazione +14,2%
- 1420,00 €
- Capitale + interessi + maggior danno
- 11.420,00 €
Indice FOI marzo 2021: 103,3 (base 2015) · marzo 2023: 118 (base 2015)
| Periodo | Giorni | Tasso legale | Interessi |
|---|---|---|---|
| 01/04/2021 – 31/12/2021 | 275 | 0,01% | 0,75 € |
| 01/01/2022 – 31/12/2022 | 365 | 1,25% | 125,00 € |
| 01/01/2023 – 31/03/2023 | 90 | 5,00% | 123,29 € |
- Il maggior danno non è automatico: va chiesto e provato (art. 1224 c.c., comma 2). Secondo Cass. S.U. 19499/2008 si presume solo nella differenza tra il rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e il tasso legale; per una somma maggiore, come la svalutazione qui calcolata, serve la prova del danno effettivo. Non spetta se è stata convenuta la misura degli interessi moratori.
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Apri nella chatCome si calcola
- 1.
Gli interessi legali si calcolano sul capitale in capitalizzazione semplice, anno per anno al tasso del decreto annuale, dal giorno successivo all’inizio della mora fino alla data finale inclusa (art. 1224 c.c., comma 1).
- 2.
La rivalutazione è la variazione dell’indice ISTAT FOI senza tabacchi tra il mese di inizio della mora e il mese finale, arrotondata al primo decimale, applicata al capitale. Se il mese finale non è ancora pubblicato, si usa l’ultimo indice disponibile.
- 3.
Il maggior danno da svalutazione è la parte di rivalutazione che supera gli interessi legali: se gli interessi sono maggiori, non c’è maggior danno. Non spetta se le parti hanno convenuto la misura degli interessi moratori (art. 1224 c.c., comma 2).
- 4.
Il confronto usa il tasso legale. Se sul credito sono dovuti gli interessi di mora delle transazioni commerciali (D.Lgs. 231/2002) o, dalla domanda giudiziale, quelli dell’art. 1284 c.c., comma 4, il confronto va fatto con quegli interessi: il maggior danno qui calcolato in quel caso è sovrastimato.
- 5.
Per Cass. S.U. 19499/2008, l’inflazione non adegua il debito in automatico: il maggior danno si presume solo nella differenza tra il rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e il tasso legale; per una somma maggiore il creditore deve provare il danno effettivo. Il calcolo della svalutazione serve a quantificare la domanda, non la sostituisce.
Indice ISTAT FOI senza tabacchi, ultimi 13 mesi
Ultimo valore: settembre 2026
| Mese | Indice | Base |
|---|---|---|
| settembre 2026 | 104,3 | 2025 |
| agosto 2026 | 103,7 | 2025 |
| luglio 2026 | 103,1 | 2025 |
| giugno 2026 | 102,8 | 2025 |
| maggio 2026 | 102,8 | 2025 |
| aprile 2026 | 102,5 | 2025 |
| marzo 2026 | 101,5 | 2025 |
| febbraio 2026 | 100,9 | 2025 |
| gennaio 2026 | 100,4 | 2025 |
| dicembre 2025 | 121,5 | 2015 |
| novembre 2025 | 121,3 | 2015 |
| ottobre 2025 | 121,4 | 2015 |
| settembre 2025 | 121,7 | 2015 |
Domande frequenti
Rivalutazione e interessi si sommano nei crediti di denaro?
Non in automatico. Gli interessi legali sono dovuti dalla mora anche senza prova del danno; la svalutazione si recupera solo come ulteriore risarcimento, per la parte non coperta dagli interessi, e il creditore deve dimostrarla (art. 1224 c.c., comma 2).
Come si prova il maggior danno?
Secondo Cass. S.U. 19499/2008, qualunque creditore può ottenere, in via presuntiva, la differenza tra il rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato fino a dodici mesi e il tasso legale. Chi chiede di più deve provare il danno effettivo, anche se è un imprenditore; il debitore può provare che il danno non c’è stato o è minore.
Quando il maggior danno non spetta?
Quando le parti hanno pattuito la misura degli interessi moratori (art. 1224 c.c., comma 2) e quando nel periodo gli interessi legali superano la svalutazione, come negli anni di inflazione bassa.
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