Il caso spiegato

Telemarketing selvaggio: la responsabilità del titolare per le violazioni della filiera

7 min di lettura · Aggiornato a settembre 2026 · Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa

La recente evoluzione del febbraio 2024 segna un punto di non ritorno nella gestione della compliance per le grandi reti di vendita. Secondo quanto riportato dalla stampa nazionale, il provvedimento a carico di una nota società energetica mette sotto la lente d'ingrandimento non solo le singole telefonate moleste, ma l'intera architettura di controllo che una grande azienda deve esercitare sui propri partner commerciali e sulle agenzie esterne. Mentre altri profili legati alle tecnologie emergenti o ai dati sensibili sono stati trattati in approfondimenti dedicati, questo caso si focalizza esclusivamente sulla vigilanza della filiera commerciale. La vicenda nasce da un'estesa attività di indagine che ha svelato una catena di contatti privi di consenso, acquisiti attraverso database abusivi e immessi nel sistema aziendale attraverso agenzie non autorizzate. Attraverso il caso gemello di Gaio Sventura, esploreremo come la negligenza nell'organizzazione dei processi possa trasformarsi in una responsabilità oggettiva o quasi-oggettiva per il titolare del trattamento, indipendentemente dalla consapevolezza diretta delle singole violazioni compiute dai sub-appaltatori.

Telemarketing selvaggio: la responsabilità del titolare per le violazioni della filiera

In sintesi

L'articolo analizza la sanzione irrogata dal Garante Privacy a una nota società energetica per telemarketing illecito, soffermandosi sulla responsabilità del titolare del trattamento per le violazioni commesse nella filiera commerciale. Viene esaminato l'obbligo di accountability e di vigilanza, evidenziando come la mancata implementazione di sistemi di monitoraggio efficaci comporti sanzioni basate sul fatturato globale. Il caso chiarisce il confine tra la frode di terzi e la colpa organizzativa dell'azienda.

  1. Il fatto

    Secondo quanto riportato da testate quali Rai News, Wired Italia e Il Sole 24 Ore, il Garante per la protezione dei dati personali ha irrogato una sanzione di oltre 79 milioni di euro a una nota società energetica, a seguito di un'istruttoria avviata dopo gli accertamenti della Guardia di Finanza su database abusivi. La vicenda riguarda la cosiddetta filiera nera del telemarketing, ovvero una rete di agenzie che, prive di un mandato diretto, acquisivano contratti tramite dati ottenuti illecitamente e li inserivano nei sistemi della società attraverso canali partner. Allo stato attuale, l'opposizione della società contro il provvedimento è stata rigettata dal Tribunale di Roma (sentenza n. 12783/2025), che ha confermato la sanzione. La difesa dell'azienda sosteneva infatti di essere vittima di condotte fraudolente poste in essere da agenzie infedeli che avrebbero eluso i controlli esistenti.

  2. Le norme in gioco

    Il quadro normativo ruota attorno al principio di accountability introdotto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

    1. L'articolo 24 del GDPR impone al titolare del trattamento di mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato in conformità alla norma.
    2. L'articolo 28 disciplina il rapporto con i responsabili del trattamento, esigendo che il titolare si avvalga solo di soggetti che forniscano garanzie sufficienti e che vigili sul loro operato e su quello della filiera commerciale.
    3. L'articolo 25 prevede il principio di privacy by design, obbligando a configurare i sistemi informatici (come i portali partner) affinché impediscano nativamente l'inserimento di dati non verificati.
    4. L'articolo 32 impone la sicurezza del trattamento, che nel telemarketing si traduce nella capacità di intercettare flussi anomali di contratti provenienti da fonti non tracciate.
  3. Cosa dice la giurisprudenza

    L'orientamento della giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il titolare del trattamento è investito di una posizione di garanzia che non viene meno con l'esternalizzazione delle attività promozionali. Secondo i giudici, il contratto di appalto o di agenzia non recide il legame di responsabilità se il titolare trae un vantaggio economico dal trattamento illecito e non dimostra di aver adottato ogni cautela possibile per impedirlo. La giurisprudenza unionale ha inoltre precisato che la nozione di titolare deve essere interpretata in modo estensivo: chi determina le finalità e i mezzi del trattamento (anche indirettamente, accettando contratti da una filiera non controllata) risponde delle violazioni sistemiche. Non è quindi sufficiente una clausola contrattuale di manleva per escludere la cosiddetta culpa in vigilando se i sistemi di caricamento dati risultano vulnerabili a immissioni massive da parte di soggetti non autorizzati.

  4. Analisi redatta e verificata con edit.legal

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  5. Cosa insegna ai professionisti

    1. Implementare clausole di ispezione e audit nei contratti con le agenzie di marketing, prevedendo il diritto di verificare fisicamente o digitalmente l'origine del consenso.
    2. Adottare sistemi di caricamento dati che richiedano metadati obbligatori sulla tracciabilità della fonte per ogni singolo record immesso.
    3. Monitorare i KPI di vendita per individuare picchi anomali di contratti che potrebbero segnalare l'immissione di database non autorizzati.
    4. Gestire la responsabilità della filiera commerciale non come una manleva cartolare, ma come un'estensione della propria accountability organizzativa.
  6. Nota di aggiornamento e rettifica (17 settembre 2026)

    La versione precedente di questo articolo riportava erroneamente il coinvolgimento di 15 milioni di interessati e qualificava le agenzie come sub-responsabili ex art. 28, dettagli non corrispondenti al provvedimento. Inoltre, definiva il provvedimento come atto definitivo omettendo lo stadio processuale aggiornato. Il testo è stato corretto e anonimizzato in assenza di fonti primarie pubbliche reperibili, precisando che i contratti contestati sono circa 9.300 (di cui 978 da abusivi) e aggiornando l'esito con il rigetto dell'opposizione (Trib. Roma 12783/2025).

Riferimenti: Regolamento UE 2016/679 (GDPR) Art. 24Regolamento UE 2016/679 (GDPR) Art. 28D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) Art. 130Tribunale di Roma, sentenza n. 12783/2025

Avv. Federico Papa
Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa·ICAMContenuto redatto con il supporto dell'AI e sottoposto a verifica redazionale sulle fonti. Nonostante i controlli, possono residuare imprecisioni: segnalazioni e richieste di rettifica sono benvenute. Segnala una rettifica

Domande frequenti

Cosa succede se un'azienda subisce una frode da un partner commerciale?

L'azienda resta responsabile verso il Garante se non dimostra di aver adottato misure di sicurezza e controllo idonee a prevenire o intercettare tempestivamente la frode stessa.

Come viene calcolata la sanzione per il telemarketing selvaggio?

La sanzione può arrivare fino al 4% del fatturato mondiale annuo dell'impresa, tenendo conto della gravità della violazione, del numero di interessati e della durata dell'illecito.

I singoli cittadini possono chiedere un risarcimento?

Sì, ai sensi dell'art. 82 del GDPR, chiunque subisca un danno materiale o immateriale da un trattamento illecito ha il diritto di agire in sede civile per il risarcimento.

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