Il caso spiegato

Crisi d'impresa: il Tribunale di Milano sul concordato semplificato senza l'approvazione dei creditori

6 min di lettura · Aggiornato a settembre 2026 · Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa

La gestione della crisi aziendale sta attraversando una fase di profonda trasformazione normativa, culminata in recenti decisioni che mettono in discussione il tradizionale potere di veto dei creditori. Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, il Tribunale di Milano ha consolidato un orientamento dirompente in materia di concordato semplificato, confermando che l'efficienza economica può prevalere sulla volontà dei creditori dissenzienti.\n\nAttraverso l'analisi di questo sviluppo giurisprudenziale, si esaminerà come il superamento della cosiddetta democrazia concorsuale trovi fondamento in un confronto puramente matematico tra scenari liquidatori. L'articolo proporrà la disamina di un caso gemello per illustrare le dinamiche operative della procedura, offrendo spunti pratici per i professionisti del settore.

Crisi d'impresa: il Tribunale di Milano sul concordato semplificato senza l'approvazione dei creditori

In sintesi

L'articolo analizza l'orientamento del Tribunale di Milano sul concordato semplificato ex art. 25-sexies CCII. La giurisprudenza conferma che il tribunale può omologare il piano di liquidazione anche contro il parere della maggioranza dei creditori, purché la proposta non sia peggiorativa rispetto alla liquidazione giudiziale. Viene esplorato il ruolo dell'esperto e i limiti del diritto di opposizione nel nuovo Codice della crisi.

  1. Il fatto

    La vicenda trae origine dall'applicazione delle nuove procedure di risoluzione della crisi d'impresa, nello specifico il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio. Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore e dalle testate giuridiche Diritto della Crisi e Giurisprudenza delle Imprese, diverse società hanno richiesto l'accesso a questo istituto dopo il fallimento delle trattative nella cosiddetta composizione negoziata della crisi. Lo stadio processuale analizzato riguarda l'omologazione definitiva emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Fallimentare.\n\nIn diversi decreti recenti, il tribunale si è trovato a fronteggiare l'opposizione formale di creditori istituzionali, tra cui l'Agenzia delle Entrate e vari istituti bancari, che contestavano la convenienza della proposta o lamentavano l'esclusione dal voto. La particolarità della fattispecie risiede nel fatto che, nonostante il dissenso esplicito della maggioranza dei creditori, i giudici hanno proceduto all'omologazione del piano, ritenendo soddisfatti i requisiti oggettivi previsti dal codice.

  2. Le norme in gioco

    Il fulcro normativo è rappresentato dal D.Lgs. 14/2019, ossia dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII).

    1. L'art. 25-sexies CCII disciplina il concordato semplificato, una procedura attivabile solo all'esito di una composizione negoziata condotta secondo correttezza e buona fede; la sua caratteristica principale è l'assenza del voto dei creditori.
    2. L'art. 25-septies CCII definisce il procedimento di omologazione, stabilendo che il tribunale debba verificare che la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori rispetto alla liquidazione giudiziale.
    3. La funzione di tali norme è accelerare la chiusura delle imprese non più risanabili, garantendo ai creditori un'utilità minima che sia comunque superiore o uguale a quella di un fallimento tradizionale e premiando l'imprenditore che ha tentato la via della negoziazione con l'esdebitazione dai debiti residui.
  3. Cosa dice la giurisprudenza

    L'orientamento espresso dal Tribunale di Milano chiarisce che il legislatore ha introdotto una consapevole deroga alla democrazia concorsuale. La giurisprudenza di merito ha precisato che il sindacato del giudice non deve riguardare la volontà soggettiva del creditore, bensì fondarsi su un confronto prognostico oggettivo. In termini semplici, se il creditore riceve dal concordato semplificato un importo anche solo minimamente superiore a quello che otterrebbe dalla liquidazione giudiziale, l'opposizione è infondata.\n\nI giudici hanno stabilito che la mancata previsione del voto non lede i diritti costituzionali, poiché il diritto di difesa è garantito dalla possibilità di proporre opposizione in sede di omologazione. Inoltre, la relazione dell'esperto indipendente assume un valore determinante: se l'esperto attesta che non vi sono soluzioni alternative migliori, spetta al creditore opponente l'onere della prova contrario, dimostrando tramite perizia che la liquidazione giudiziale produrrebbe un riparto superiore.

  4. Analisi redatta e verificata con edit.legal

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  5. Cosa insegna ai professionisti

    1. L'importanza cruciale della relazione finale dell'esperto, che deve essere dettagliata e inattaccabile per fungere da scudo contro le opposizioni.
    2. La necessità di una documentazione tempestiva durante la composizione negoziata per dimostrare la buona fede dell'imprenditore.
    3. Strategicamente, per i creditori, l'opposizione deve essere supportata da una perizia tecnica di parte che smonti numericamente la convenienza della proposta, non essendo più sufficiente il mero dissenso politico o soggettivo.

Riferimenti: Art. 25-sexies CCIIArt. 25-septies CCIID.Lgs. 14/2019

Avv. Federico Papa
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Domande frequenti

Cosa succede se la maggioranza dei creditori vota contro il concordato semplificato?

Nel concordato semplificato non è prevista una votazione; i creditori possono soltanto proporre opposizione davanti al tribunale dimostrando che la liquidazione giudiziale sarebbe per loro più vantaggiosa.

Qual è la soglia minima di pagamento per i creditori in questa procedura?

A differenza del concordato preventivo ordinario, il concordato semplificato non prevede una soglia minima (come il 20%), purché venga assicurata un'utilità superiore o pari a quella del fallimento.

L'imprenditore può accedere direttamente al concordato semplificato?

No, è obbligatorio aver prima esperito il percorso della composizione negoziata della crisi con esito negativo, pur condotto secondo correttezza e buona fede.

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