Calcolo dei termini della CTU: relazione, osservazioni, deposito
Con l’ordinanza resa all’udienza dell’art. 193 c.p.c., il giudice fissa tre termini: per trasmettere la relazione alle parti, per le loro osservazioni al consulente e, prima dell’udienza successiva, per depositare relazione, osservazioni e sintesi (art. 195 c.p.c., comma 3).
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- 1.
Indica la data da cui decorre il primo termine secondo l’ordinanza (l’udienza, il giuramento o l’inizio delle operazioni) e i giorni assegnati per ciascuna fase. Ogni termine decorre dalla scadenza del precedente, come nelle ordinanze che assegnano termini successivi.
- 2.
I termini si contano dal giorno successivo. I giorni dal 1° al 31 agosto non si contano, salvo nelle cause escluse dalla sospensione feriale (art. 3 L. 742/1969); se la scadenza cade di sabato, domenica o in un giorno festivo, slitta al primo giorno utile successivo (art. 155 c.p.c.).
- 3.
Il deposito finale deve precedere l’udienza successiva (art. 195 c.p.c., comma 3): se indichi l’udienza, il calcolo verifica il rispetto dei termini. La legge non dichiara perentori questi termini e il giudice può prorogarli prima della scadenza (art. 154 c.p.c.).
Domande frequenti
Entro quando si inviano le osservazioni alla bozza del CTU?
Entro il termine fissato dal giudice nell’ordinanza resa all’udienza dell’art. 193 c.p.c. (art. 195 c.p.c., comma 3). Le osservazioni vanno trasmesse al consulente, che le deposita insieme alla relazione e a una sintetica valutazione.
I termini della CTU si sospendono ad agosto?
Sì, se la causa non è esclusa dalla sospensione feriale. Secondo Cass. ord. 18522/2018, il giudice non può fissare i termini dell’art. 195 c.p.c. nel periodo feriale, se le parti non vi rinunciano; se lo fa, la nullità va eccepita alla prima udienza.
Il giudice può prorogare i termini del consulente?
Sì, prima della scadenza e anche d’ufficio; la proroga non può durare più del termine originario e un’ulteriore proroga richiede motivi particolarmente gravi e un provvedimento motivato (art. 154 c.p.c.).
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