Calcolo dei termini delle memorie 183, sesto comma, c.p.c.

Nelle cause iniziate entro il 28 febbraio 2023, il giudice, se richiesto, concede tre termini perentori consecutivi: 30 giorni per precisare o modificare domande, eccezioni e conclusioni, altri 30 per replicare e indicare i mezzi di prova, altri 20 per la sola prova contraria (art. 183 c.p.c., comma 6, nel testo anteriore alla riforma Cartabia).

I dati del calcolo

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Il giorno da cui decorre il primo termine, escluso dal conteggio

Sospensione feriale

No per le materie escluse, ad esempio cautelari e cause urgenti

Risultato

Ultima scadenza
martedì 29 settembre 2026
22 giorni faTerza memoria: prova contraria (20 giorni dopo)
  1. Udienza o comunicazione dell’ordinanza che concede i termini
    mer 10 giu 2026
  2. Prima memoria: precisazioni e modifiche (30 giorni)103 giorni fa
    ven 10 lug 2026
  3. Seconda memoria: repliche e mezzi di prova (30 giorni dopo)42 giorni fa
    mer 9 set 2026
  4. Terza memoria: prova contraria (20 giorni dopo)22 giorni fa
    mar 29 set 2026
  • Le tre memorie di 30, 30 e 20 giorni valgono per i procedimenti iniziati dopo il 1° marzo 2006 (art. 2, comma 3-quinquies D.L. 35/2005) ed entro il 28 febbraio 2023 (art. 35 D.Lgs. 149/2022). Il calcolo controlla solo la data indicata: se la causa è iniziata prima del 1° marzo 2006 si applica il testo precedente degli artt. 183 e 184 c.p.c.; se è iniziata dopo il 28 febbraio 2023, le norme della riforma Cartabia.
  • La sospensione feriale non si applica, tra le altre, alle opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi, ai procedimenti cautelari, alle cause di alimenti e alle cause dichiarate urgenti (art. 3 L. 742/1969 e art. 92 ord. giud.): in questi casi scegli “No”.
art. 183 c.p.c., comma 6 (testo anteriore al D.Lgs. 149/2022)art. 155 c.p.c.art. 1 L. 742/1969

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Come si calcola

  1. 1.

    L’art. 183 c.p.c., comma 6, nel testo introdotto dal D.L. 35/2005, si applica ai procedimenti iniziati dopo il 1° marzo 2006 e continua a valere per quelli pendenti al 28 febbraio 2023 (art. 35 D.Lgs. 149/2022, come modificato dalla L. 197/2022).

  2. 2.

    Il primo termine si conta dall’udienza in cui il giudice concede i termini o, se provvede fuori udienza, dalla comunicazione dell’ordinanza (art. 176 c.p.c., comma 2). Il secondo e il terzo sono "ulteriori": ciascuno si conta dalla scadenza del precedente. Il giorno iniziale non si conta e i giorni dal 1° al 31 agosto sono sospesi (fino al 2014 dal 1° agosto al 15 settembre: la riduzione è del D.L. 132/2014); non si contano neppure i giorni dal 9 marzo all’11 maggio 2020 (art. 83 D.L. 18/2020).

  3. 3.

    Se una scadenza cade di sabato, domenica o in un giorno festivo, il deposito slitta al primo giorno utile successivo (art. 155 c.p.c.). Il termine successivo si conta dalla scadenza di calendario, soluzione più prudente; quando il calcolo dalla scadenza prorogata produce una data diversa, il risultato lo segnala.

Domande frequenti

Cosa si deposita nelle tre memorie 183?

Prima memoria: solo precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte. Seconda: repliche alle domande ed eccezioni nuove o modificate dall’altra parte, eccezioni che ne sono conseguenza e indicazione dei mezzi di prova e delle produzioni documentali. Terza: solo indicazioni di prova contraria (art. 183 c.p.c., comma 6).

Valgono ancora le memorie 183 dopo la riforma Cartabia?

Sì, nei procedimenti pendenti al 28 febbraio 2023, ai quali si applicano le disposizioni anteriori (art. 35 D.Lgs. 149/2022). Nei procedimenti iniziati dopo, si depositano invece le memorie integrative dell’art. 171-ter c.p.c., a ritroso dalla prima udienza.

La sospensione feriale si applica alle memorie 183?

Sì: dal 1° al 31 agosto i termini dei procedimenti civili sono sospesi (art. 1 L. 742/1969), salvo nelle materie escluse dall’art. 3 della stessa legge, come i procedimenti cautelari e le cause dichiarate urgenti.

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