Calcolo dei termini per comparse conclusionali e memorie di replica
Nelle cause iniziate dopo il 28 febbraio 2023, note di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica si depositano entro termini non superiori a 60, 30 e 15 giorni prima dell’udienza di rimessione in decisione (art. 189 c.p.c.); in quelle iniziate prima, le comparse si depositano entro 60 giorni dalla rimessione e le repliche nei 20 giorni successivi (art. 190 c.p.c., testo anteriore).
I dati del calcolo
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Risultato
- Note di precisazione delle conclusioni (60 giorni prima)tra 30 giorniven 20 nov 2026Il 21/11/2026 non è un giorno utile
- Comparse conclusionali (30 giorni prima)tra 61 giornilun 21 dic 2026
- Memorie di replica (15 giorni prima)tra 76 giornimar 5 gen 2027
- Udienza di rimessione in decisionemer 20 gen 2027
- L’art. 189 c.p.c. indica i termini come “non superiori” a 60, 30 e 15 giorni prima dell’udienza: il calcolo usa queste misure, ma fanno fede i termini assegnati dal giudice.
- Il calcolo non conta i giorni dal 1° al 31 agosto anche nei termini a ritroso dall’udienza, secondo l’orientamento prevalente. Non è pacifico: per una lettura minoritaria la sospensione feriale non si applica ai termini che si contano a ritroso.
- La sospensione feriale non si applica, tra le altre, alle opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi, ai procedimenti cautelari, alle cause di alimenti e alle cause dichiarate urgenti (art. 3 L. 742/1969 e art. 92 ord. giud.): in questi casi scegli “No”.
- Se una scadenza a ritroso cade di sabato, il calcolo la anticipa al venerdì, secondo Cass. 21335/2017 e Cass. ord. 23634/2024, che applicano l’art. 155, comma 5, c.p.c. anche ai termini a ritroso. Un orientamento più risalente limita la regola del sabato ai termini che si contano in avanti: il venerdì resta comunque la data prudente.
Strumento indicativo: verifica sempre termini e tassi applicabili al caso concreto.
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Apri nella chatCome si calcola
- 1.
Rito anteriore (procedimenti iniziati entro il 28 febbraio 2023): le comparse conclusionali si depositano entro il termine perentorio di 60 giorni dalla rimessione della causa in decisione, che il giudice può ridurre fino a 20 giorni, e le memorie di replica entro i 20 giorni successivi (art. 190 c.p.c.). Davanti al tribunale in composizione monocratica, lo scambio avviene a norma dell’art. 190 (art. 281-quinquies c.p.c.).
- 2.
Rito riformato (procedimenti iniziati dopo il 28 febbraio 2023): il giudice fissa l’udienza di rimessione e assegna, salvo rinuncia delle parti, tre termini perentori non superiori a 60, 30 e 15 giorni prima dell’udienza per note di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica (art. 189 c.p.c.; per il giudice monocratico, art. 281-quinquies c.p.c.). Il calcolo li conta a ritroso dall’udienza e, se la scadenza cade di sabato, domenica o in un giorno festivo, la anticipa al giorno lavorativo precedente.
- 3.
Il giorno iniziale non si conta e i giorni dal 1° al 31 agosto sono sospesi (fino al 2014 dal 1° agosto al 15 settembre: la riduzione è del D.L. 132/2014); nel rito anteriore non si contano neppure i giorni dal 9 marzo all’11 maggio 2020 (art. 83 D.L. 18/2020). Nel rito anteriore, la scadenza che cade di sabato, domenica o in un giorno festivo slitta al primo giorno utile successivo (art. 155 c.p.c.); le repliche si contano dalla scadenza di calendario delle comparse, e il risultato segnala la data diversa che si ottiene partendo dalla scadenza prorogata.
Domande frequenti
Quali sono i termini per le comparse conclusionali dopo la riforma Cartabia?
Il giudice fissa l’udienza di rimessione e assegna termini non superiori a 60 giorni prima per le note di precisazione delle conclusioni, 30 giorni prima per le comparse conclusionali e 15 giorni prima per le memorie di replica (art. 189 c.p.c.). Le parti possono rinunciarvi.
Quali sono i termini nel rito anteriore?
Comparse conclusionali entro 60 giorni dalla rimessione della causa in decisione e memorie di replica entro i 20 giorni successivi. Il giudice può fissare per le comparse un termine più breve, non inferiore a 20 giorni (art. 190 c.p.c., nel testo vigente fino alla riforma).
Nel rito riformato si può chiedere la discussione orale?
Sì, davanti al giudice monocratico: se una parte lo chiede, dopo lo scambio delle note e delle comparse, il giudice fissa l’udienza di discussione orale non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine per le comparse conclusionali, e la sentenza è depositata entro 30 giorni (art. 281-quinquies c.p.c.).
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