Calcolo dei termini per comparse conclusionali e memorie di replica

Nelle cause iniziate dopo il 28 febbraio 2023, note di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica si depositano entro termini non superiori a 60, 30 e 15 giorni prima dell’udienza di rimessione in decisione (art. 189 c.p.c.); in quelle iniziate prima, le comparse si depositano entro 60 giorni dalla rimessione e le repliche nei 20 giorni successivi (art. 190 c.p.c., testo anteriore).

I dati del calcolo

Precompilato con un esempio: cambia i valori.

Procedimento iniziato

Rito riformato: l’udienza di rimessione in decisione. Rito anteriore: il giorno della rimessione

Da 20 a 60: indica solo se il giudice ha ridotto i 60 giorni

Sospensione feriale

No per le materie escluse, ad esempio cautelari e cause urgenti

Risultato

Prossima scadenza
venerdì 20 novembre 2026
tra 30 giorniNote di precisazione delle conclusioni (60 giorni prima)
  1. Note di precisazione delle conclusioni (60 giorni prima)tra 30 giorni
    ven 20 nov 2026
    Il 21/11/2026 non è un giorno utile
  2. Comparse conclusionali (30 giorni prima)tra 61 giorni
    lun 21 dic 2026
  3. Memorie di replica (15 giorni prima)tra 76 giorni
    mar 5 gen 2027
  4. Udienza di rimessione in decisione
    mer 20 gen 2027
  • L’art. 189 c.p.c. indica i termini come “non superiori” a 60, 30 e 15 giorni prima dell’udienza: il calcolo usa queste misure, ma fanno fede i termini assegnati dal giudice.
  • Il calcolo non conta i giorni dal 1° al 31 agosto anche nei termini a ritroso dall’udienza, secondo l’orientamento prevalente. Non è pacifico: per una lettura minoritaria la sospensione feriale non si applica ai termini che si contano a ritroso.
  • La sospensione feriale non si applica, tra le altre, alle opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi, ai procedimenti cautelari, alle cause di alimenti e alle cause dichiarate urgenti (art. 3 L. 742/1969 e art. 92 ord. giud.): in questi casi scegli “No”.
  • Se una scadenza a ritroso cade di sabato, il calcolo la anticipa al venerdì, secondo Cass. 21335/2017 e Cass. ord. 23634/2024, che applicano l’art. 155, comma 5, c.p.c. anche ai termini a ritroso. Un orientamento più risalente limita la regola del sabato ai termini che si contano in avanti: il venerdì resta comunque la data prudente.
artt. 189 e 281-quinquies c.p.c.D.Lgs. 149/2022art. 155 c.p.c.art. 1 L. 742/1969

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Come si calcola

  1. 1.

    Rito anteriore (procedimenti iniziati entro il 28 febbraio 2023): le comparse conclusionali si depositano entro il termine perentorio di 60 giorni dalla rimessione della causa in decisione, che il giudice può ridurre fino a 20 giorni, e le memorie di replica entro i 20 giorni successivi (art. 190 c.p.c.). Davanti al tribunale in composizione monocratica, lo scambio avviene a norma dell’art. 190 (art. 281-quinquies c.p.c.).

  2. 2.

    Rito riformato (procedimenti iniziati dopo il 28 febbraio 2023): il giudice fissa l’udienza di rimessione e assegna, salvo rinuncia delle parti, tre termini perentori non superiori a 60, 30 e 15 giorni prima dell’udienza per note di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica (art. 189 c.p.c.; per il giudice monocratico, art. 281-quinquies c.p.c.). Il calcolo li conta a ritroso dall’udienza e, se la scadenza cade di sabato, domenica o in un giorno festivo, la anticipa al giorno lavorativo precedente.

  3. 3.

    Il giorno iniziale non si conta e i giorni dal 1° al 31 agosto sono sospesi (fino al 2014 dal 1° agosto al 15 settembre: la riduzione è del D.L. 132/2014); nel rito anteriore non si contano neppure i giorni dal 9 marzo all’11 maggio 2020 (art. 83 D.L. 18/2020). Nel rito anteriore, la scadenza che cade di sabato, domenica o in un giorno festivo slitta al primo giorno utile successivo (art. 155 c.p.c.); le repliche si contano dalla scadenza di calendario delle comparse, e il risultato segnala la data diversa che si ottiene partendo dalla scadenza prorogata.

Domande frequenti

Quali sono i termini per le comparse conclusionali dopo la riforma Cartabia?

Il giudice fissa l’udienza di rimessione e assegna termini non superiori a 60 giorni prima per le note di precisazione delle conclusioni, 30 giorni prima per le comparse conclusionali e 15 giorni prima per le memorie di replica (art. 189 c.p.c.). Le parti possono rinunciarvi.

Quali sono i termini nel rito anteriore?

Comparse conclusionali entro 60 giorni dalla rimessione della causa in decisione e memorie di replica entro i 20 giorni successivi. Il giudice può fissare per le comparse un termine più breve, non inferiore a 20 giorni (art. 190 c.p.c., nel testo vigente fino alla riforma).

Nel rito riformato si può chiedere la discussione orale?

Sì, davanti al giudice monocratico: se una parte lo chiede, dopo lo scambio delle note e delle comparse, il giudice fissa l’udienza di discussione orale non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine per le comparse conclusionali, e la sentenza è depositata entro 30 giorni (art. 281-quinquies c.p.c.).

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