Calcolo dei termini del rito di famiglia

Nel rito unificato di famiglia, ricorso e decreto si notificano almeno 60 giorni liberi prima dell’udienza, il convenuto si costituisce almeno 30 giorni prima (art. 473-bis.14 c.p.c.) e le memorie si depositano entro 20, 10 e 5 giorni prima dell’udienza (art. 473-bis.17 c.p.c.).

I dati del calcolo

Precompilato con un esempio: cambia i valori.

La data fissata nel decreto del presidente

Sospensione feriale

Non si applica alle cause dichiarate urgenti e a quelle di alimenti

Notifica all’estero

Termine di 90 giorni liberi

Risultato

Prossima scadenza
venerdì 18 dicembre 2026
tra 58 giorniUltimo giorno per notificare ricorso e decreto (60 giorni liberi)
  1. Ultimo giorno per notificare ricorso e decreto (60 giorni liberi)tra 58 giorni
    ven 18 dic 2026
  2. Costituzione del convenuto: termine massimo, vale la data del decreto (30 giorni prima)tra 89 giorni
    lun 18 gen 2027
  3. Memoria dell’attore (20 giorni prima)tra 99 giorni
    gio 28 gen 2027
  4. Memoria del convenuto (10 giorni prima)tra 107 giorni
    ven 5 feb 2027
    Il 07/02/2027 non è un giorno utile: la scadenza si anticipa
  5. Replica dell’attore, solo prova contraria (5 giorni prima)tra 114 giorni
    ven 12 feb 2027
  6. Udienza di comparizione delle parti
    mer 17 feb 2027
  • Il termine per costituirti è quello indicato nel decreto che fissa l’udienza: la legge chiede solo che scada almeno 30 giorni prima (art. 473-bis.14 c.p.c., comma 2). Oltre quel termine scattano le decadenze degli artt. 38 e 167 c.p.c.
  • Per ragioni di urgenza il giudice può abbreviare fino alla metà i termini dell’art. 473-bis.14 e quelli delle memorie dell’art. 473-bis.17 (art. 473-bis.14 c.p.c., ultimo comma, introdotto dal D.Lgs. 164/2024): in quel caso valgono le date del decreto.
  • Le cause di separazione e divorzio non sono tra le materie escluse dalla sospensione feriale (art. 3 L. 742/1969 e art. 92 ord. giud.), che quindi si applica salvo che la causa sia dichiarata urgente. Le Sezioni Unite l’hanno affermato per i giudizi di revisione del mantenimento o dell’assegno divorzile (Cass. SU 12946/2024). Non si applica alle cause relative ad alimenti.
  • Il calcolo esclude agosto anche dai giorni liberi per la notifica (termine a comparire), come ritiene l’orientamento prevalente. Secondo un orientamento minoritario questo termine, posto a tutela del convenuto, non si sospende: escludere agosto anticipa la notifica, quindi è la scelta prudente.
  • Se una scadenza a ritroso cade di sabato, il calcolo la anticipa al venerdì, secondo Cass. 21335/2017 e Cass. ord. 23634/2024, che applicano l’art. 155, comma 5, c.p.c. anche ai termini a ritroso. Un orientamento più risalente limita la regola del sabato ai termini che si contano in avanti: il venerdì resta comunque la data prudente.
artt. 473-bis.14 e 473-bis.17 c.p.c.D.Lgs. 149/2022 e D.Lgs. 164/2024art. 155 c.p.c.art. 1 L. 742/1969

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Come si calcola

  1. 1.

    Le regole valgono per i procedimenti su stato delle persone, minorenni e famiglie iniziati dopo il 28 febbraio 2023 (D.Lgs. 149/2022, con il correttivo D.Lgs. 164/2024), come la separazione e il divorzio giudiziali. Tutti i termini si contano a ritroso dalla data dell’udienza di comparizione, senza contare il giorno dell’udienza.

  2. 2.

    Tra la notifica del ricorso e l’udienza devono passare almeno 60 giorni liberi, 90 se la notifica si fa all’estero (art. 473-bis.14 c.p.c., commi 5 e 6). La notifica può avvenire anche in un giorno festivo, quindi la data non si sposta. Il convenuto si costituisce nel termine fissato dal decreto, che scade almeno 30 giorni prima dell’udienza.

  3. 3.

    Poi l’attore può depositare una memoria entro 20 giorni prima dell’udienza, il convenuto una memoria entro 10 giorni prima e l’attore una replica, solo per la prova contraria, entro 5 giorni prima (art. 473-bis.17 c.p.c.). Se una scadenza a ritroso cade di sabato, domenica o in un giorno festivo, si anticipa al giorno lavorativo precedente; i giorni dal 1° al 31 agosto non si contano, salvo che la causa sia dichiarata urgente.

Domande frequenti

Quali sono i termini delle memorie nel rito di famiglia?

L’attore deposita una memoria entro 20 giorni prima dell’udienza, il convenuto entro 10 giorni prima e l’attore può replicare, solo per indicare prova contraria, entro 5 giorni prima (art. 473-bis.17 c.p.c.). La Corte costituzionale ha ritenuto non fondati i dubbi sul termine della memoria dell’attore (sentenza 146/2025).

Entro quando si costituisce il convenuto?

Nel termine indicato dal decreto che fissa l’udienza, che deve scadere almeno 30 giorni prima dell’udienza (art. 473-bis.14 c.p.c., comma 2). Il decreto avvisa che la costituzione tardiva comporta le decadenze degli artt. 38 e 167 c.p.c.

La sospensione feriale vale per separazione e divorzio?

Sì, le cause di separazione e divorzio non sono tra le materie sottratte alla sospensione di agosto (art. 3 L. 742/1969 e art. 92 ord. giud.). Le Sezioni Unite lo hanno affermato anche per i giudizi di revisione del mantenimento o dell’assegno divorzile (Cass. SU 12946/2024). Non si applica se la causa è dichiarata urgente o se è relativa agli alimenti.

Il giudice può ridurre i termini?

Sì: se ci sono ragioni di urgenza, può abbreviarli fino alla metà, sia quelli per notifica e costituzione sia quelli delle memorie (art. 473-bis.14 c.p.c., ultimo comma). In quel caso valgono le date indicate nel decreto.

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