Il caso spiegato

Segreto industriale e accesso agli atti negli appalti: la decisione delle Sezioni Unite

8 min di lettura · Aggiornato a ottobre 2026 · Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa

La Corte di Cassazione, con una recente sentenza delle Sezioni Unite, è intervenuta per dirimere un delicato conflitto tra il diritto di difesa dei concorrenti esclusi e la tutela del segreto industriale delle imprese aggiudicatarie. Secondo quanto riportato dalla stampa specialistica, il cuore della controversia risiede nella definizione del limite oltre il quale la trasparenza amministrativa deve arrestarsi per non compromettere il patrimonio di conoscenze tecnologiche e commerciali delle società. Il presente contributo analizza come la giurisprudenza di legittimità abbia delineato un onere probatorio particolarmente rigoroso per chi richiede l'accesso ai documenti riservati, distinguendo nettamente tale disciplina da altri profili di trasparenza. Attraverso la ricostruzione della vicenda e l'esame di un caso gemello, si illustra come il principio della stretta indispensabilità rappresenti il parametro fondamentale per l'ostensione dei documenti di gara.

Segreto industriale e accesso agli atti negli appalti: la decisione delle Sezioni Unite

In sintesi

Le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito che l'accesso ai segreti tecnici e commerciali contenuti nelle offerte di gara non è automatico. Il richiedente deve fornire una prova rigorosa della stretta indispensabilità della documentazione per la difesa in giudizio. La recente pronuncia conferma che il segreto industriale costituisce un limite invalicabile alla trasparenza, a meno che non si dimostri che l'accesso sia l'unico strumento per contestare l'aggiudicazione.

  1. Il fatto

    La questione trae origine da una procedura di gara in cui un operatore economico, classificatosi in posizione non utile per l'aggiudicazione, ha presentato istanza di accesso agli atti per visionare l'offerta tecnica dell'aggiudicatario. L'impresa vincitrice si è opposta fermamente all'ostensione integrale della documentazione, eccependo la presenza di segreti tecnici e commerciali relativi a soluzioni tecnologiche proprietarie. La controversia è giunta dinanzi al Consiglio di Stato ed è stata successivamente sottoposta al vaglio della Corte di Cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione. I ricorrenti lamentavano che il giudice amministrativo avesse applicato un criterio eccessivamente restrittivo nell'esaminare l'istanza di accesso, finendo per comprimere il diritto di difesa garantito dalla Costituzione. Le Sezioni Unite si sono dunque pronunciate sul perimetro dei poteri del giudice amministrativo nel bilanciare due diritti di pari rango: il diritto alla tutela giurisdizionale e la tutela del segreto industriale e del know-how. La decisione ha chiarito che l'accertamento sulla sussistenza dei segreti spetta al giudice di merito, il quale deve tuttavia attenersi a precisi criteri normativi per evitare qualsivoglia arbitrio.

  2. Le norme in gioco

    Il quadro normativo di riferimento si rinviene nel D.Lgs. n. 36/2023, il cosiddetto nuovo Codice dei contratti pubblici. L'art. 35 stabilisce il principio generale di trasparenza, imponendo alle stazioni appaltanti di garantire l'accesso agli atti di gara ai partecipanti. L'art. 36 disciplina specificamente le eccezioni correlate ai segreti tecnici o commerciali, prevedendo che l'offerta possa essere sottratta all'accesso qualora l'operatore dimostri motivatamente che tali informazioni costituiscono know-how industriale protetto. Inoltre, gli artt. 98 e 99 del D.Lgs. n. 30/2005 (Codice della proprietà industriale) definiscono la nozione di segreto commerciale, richiedendo che le informazioni siano segrete, abbiano valore economico in quanto tali e siano sottoposte a ragionevoli misure di protezione. Il combinato disposto di tali norme delinea un sistema in cui la trasparenza non si configura come valore assoluto, bensì deve essere bilanciata con l'esigenza di prevenire fenomeni di spionaggio industriale tra concorrenti. La conseguenza sul piano applicativo è che l'accesso è consentito soltanto ove il richiedente dimostri la stretta indispensabilità della conoscenza di tali segreti ai fini della difesa dei propri interessi in giudizio, con un onere probatorio che travalica la mera pertinenza documentale.

  3. Cosa dice la giurisprudenza

    L'orientamento espresso dalle Sezioni Unite consolida un approccio rigoroso in materia di accesso all'altrui know-how. La giurisprudenza ha chiarito che non sussiste una gerarchia assiomatica tra diritto di difesa e segreto industriale: il giudice è tenuto a effettuare un bilanciamento caso per caso. È stato ribadito che l'onere probatorio a carico del richiedente ha natura rafforzata: non è sufficiente invocare in astratto il diritto alla tutela giurisdizionale, ma occorre dimostrare che, in mancanza di quella specifica informazione, l'esercizio dell'azione giudiziaria risulterebbe precluso. La giurisprudenza di legittimità ha altresì precisato che la valutazione circa la sussistenza del segreto e la sua indispensabilità costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice amministrativo. La Corte di Cassazione non può interdire né sovrapporsi a tale valutazione, salvo il caso di un totale rifiuto di esaminare la domanda, configurabile quale difetto di giurisdizione. Il principio cardine rimane dunque quello della specificità dei motivi: il ricorrente deve già disporre di elementi indiziari gravi a supporto della dedotta illegittimità prima di poter accedere alle informazioni riservate del concorrente.

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  5. Cosa insegna ai professionisti

    La decisione offre indicazioni operative essenziali per i professionisti che operano nell'ambito dei contratti pubblici.

    1. In sede di presentazione dell'offerta, è indispensabile individuare e motivare puntualmente quali parti della documentazione contengano segreti industriali, evitando clausole di stile generiche.
    2. Nell'ambito del ricorso e dell'istanza di accesso, il difensore deve strutturare un'impostazione difensiva che chiarisca il nesso di causalità tra il documento riservato e la dimostrazione dell'illegittimità dedotta.
    3. Occorre evitare le istanze a carattere esplorativo (cosiddette «fishing expeditions»), poiché la giurisprudenza sanziona l'uso strumentale dell'accesso preordinato alla mera ricerca di vizi dell'offerta concorrente.

Riferimenti: D.Lgs. n. 36/2023D.Lgs. n. 30/2005Art. 111 CostituzioneArt. 24 Costituzione

Avv. Federico Papa
Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa·ICAMContenuto redatto con il supporto dell'AI e sottoposto a verifica redazionale sulle fonti. Nonostante i controlli, possono residuare imprecisioni: segnalazioni e richieste di rettifica sono benvenute. Segnala una rettifica

Domande frequenti

Cosa succede se la Pubblica Amministrazione nega l'accesso per segreto industriale?

L'interessato può impugnare il diniego dinanzi al TAR entro 30 giorni. Il giudice valuterà la fondatezza dell'opposizione dell'aggiudicatario e l'effettiva indispensabilità dell'accesso ai fini della difesa in giudizio.

Tutta l'offerta tecnica può essere coperta da segreto?

Di norma no. Possono essere secretate soltanto le parti contenenti effettivo know-how, quali algoritmi, metodologie produttive riservate o elenchi riservati di fornitori. Le sezioni descrittive generali o attinenti a requisiti ordinari di bando devono rimanere accessibili.

Esiste una sanzione per chi abusa dell'accesso per rubare segreti?

Sì. Oltre al rigetto dell'istanza in sede amministrativa, l'uso indebito di informazioni segrete apprese tramite l'accesso può integrare una violazione del Codice della proprietà industriale e fondare azioni risarcitorie in sede civile.

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