Il caso spiegato

Protocollo Albania e il nodo della definizione di Paese sicuro

8 min di lettura · Aggiornato a ottobre 2026 · Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa

La vicenda del Protocollo Italia-Albania ha raggiunto un punto di svolta decisivo nell'ottobre 2024, con i nuovi sviluppi giudiziari relativi alla gestione dei flussi migratori e alla convalida dei trattenimenti. Secondo quanto riportato dalla stampa nazionale, il nucleo del contendere si è spostato dalla legittimità politica dell'accordo alla concreta applicabilità dei criteri tecnici che definiscono un Paese come sicuro, mettendo in discussione la gerarchia delle fonti tra decreti nazionali e ordinamento europeo. Questo articolo esamina la complessa architettura giuridica che sostiene (o mina) le procedure accelerate di frontiera, focalizzandosi sul dovere di disapplicazione del giudice nazionale. Attraverso la ricostruzione del caso e il ricorso al nostro caso gemello, esploreremo come una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea possa neutralizzare un atto amministrativo o legislativo interno, ridefinendo i confini della sovranità statale in materia di immigrazione.

Protocollo Albania e il nodo della definizione di Paese sicuro

In sintesi

L'elevazione della lista dei Paesi sicuri a norma primaria tramite il D.L. 158/2024 non ha fermato i contrasti giurisprudenziali. I tribunali di Bologna e Catania hanno ribadito la preminenza del diritto dell'Unione Europea, sollevando rinvii alla Corte di Giustizia o disapplicando direttamente il decreto. Questo stallo legale mette in discussione l'efficacia del protocollo Italia-Albania, evidenziando come la gerarchia delle fonti interne non possa prevalere sugli obblighi comunitari stabiliti dalla CGUE in materia di protezione internazionale e sicurezza dei rimpatri.

  1. Il fatto

    La vicenda trae origine dall'attuazione pratica del Protocollo Italia-Albania, che prevede il trasferimento e il trattenimento di richiedenti asilo in centri extraterritoriali. Secondo quanto riportato da quotidiani quali Il Sole 24 Ore e Corriere della Sera, la magistratura è stata chiamata a pronunciarsi sulla convalida del trattenimento di diversi cittadini stranieri provenienti da Paesi inclusi nell'elenco dei Paesi sicuri predisposto dal Governo. Il procedimento ha raggiunto la fase della convalida cautelare dinanzi alla Sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale di Roma. I giudici, rilevando che i Paesi di origine (tra cui Egitto e Bangladesh) presentavano criticità per specifiche categorie di persone o in determinate aree del territorio, non hanno convalidato i provvedimenti, ordinando il rientro dei migranti in Italia. La decisione si fonda sul principio per cui la qualificazione di Paese sicuro deve rivestire carattere assoluto e non può ammettere deroghe territoriali o soggettive, pena il contrasto con i parametri dell'Unione Europea. Altri profili della vicenda, tra cui quelli attinenti alla responsabilità politica, sono trattati nei contributi dedicati della presente rubrica.

  2. Le norme in gioco

    Il quadro normativo risulta articolato su più livelli:

    1. La Direttiva 2013/32/UE (Direttiva procedure) stabilisce all'articolo 37 i criteri per la designazione di un Paese come sicuro, esigendo che la sicurezza sia generale e costante.
    2. Il D.Lgs. 25/2008 recepisce nell'ordinamento interno tale disciplina, ricollegando alla qualificazione l'applicazione delle procedure accelerate.
    3. Il D.M. 7 maggio 2024 ha individuato l'elenco dei Paesi sicuri mediante atto amministrativo ministeriale, costituendo il parametro normativo su cui si è concentrato il vaglio di compatibilità con l'ordinamento dell'Unione.
    4. Il principio di primazia del diritto UE impone che, in caso di insanabile contrasto, la norma unionale prevalga su quella nazionale, vincolando il giudice alla disapplicazione immediata dell'atto interno senza necessità di adire la Corte Costituzionale.
  3. Cosa dice la giurisprudenza

    L'orientamento determinante è stato tracciato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con una recente pronuncia, con la quale è stato chiarito che uno Stato membro non può designare un Paese come sicuro qualora la protezione non sia garantita nell'intero territorio o nei confronti della totalità della popolazione. A seguito dell'annuncio dell'impugnazione promosso dal Ministero dell'Interno dinanzi alle giurisdizioni superiori, si attende l'assestamento della giurisprudenza di legittimità; nel frattempo, il vaglio del giudice nazionale non può arrestarsi al dato formale dell'inserimento nell'elenco ministeriale, ma deve estendersi all'esame effettivo delle condizioni del Paese di provenienza. Qualora sussistano eccezioni (ad esempio per minoranze o dissidenti), il Paese perde ope legis la qualifica di sicuro ai fini delle procedure accelerate. I giudici di merito hanno riaffermato con continuità il potere-dovere di disapplicare gli atti amministrativi che ostacolino la piena attuazione dei criteri di tutela previsti dall'ordinamento unionale.

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  5. Cosa insegna ai professionisti

    1. La gerarchia delle fonti produce effetti immediati nel contenzioso: il diritto dell'Unione costituisce uno strumento d'eccezione per paralizzare la norma primaria interna contrastante.
    2. La presunzione di sicurezza del Paese di origine non è assoluta: l'avvocato deve contestare gli elenchi governativi producendo report internazionali che attestino criticità territoriali o personali.
    3. La disapplicazione della norma interna difforme rappresenta un potere-dovere del giudice ordinario, che la difesa deve sollecitare tempestivamente per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva.
  6. Gli sviluppi: il rango primario e la disapplicazione

    Il Decreto-Legge 158/2024 ha elevato la lista dei Paesi sicuri a norma di rango primario nel tentativo di limitare la discrezionalità dei giudici. Tuttavia, il Tribunale di Bologna ha disposto un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, dubitando della compatibilità tra la legge nazionale e i criteri comunitari. Successivamente, secondo quanto riportato da Ansa e Il Sole 24 Ore, il Tribunale di Catania ha disapplicato il nuovo decreto non convalidando il trattenimento di alcuni migranti. Come evidenziato da Questione Giustizia e Corriere della Sera, la magistratura ribadisce che il primato del diritto UE impone di disapplicare le norme interne contrastanti, indipendentemente dal loro rango gerarchico, qualora non garantiscano la sicurezza integrale dei richiedenti.

Riferimenti: Direttiva 2013/32/UED.Lgs. 25/2008D.M. 7 maggio 2024

Avv. Federico Papa
Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa·ICAMContenuto redatto con il supporto dell'AI e sottoposto a verifica redazionale sulle fonti. Nonostante i controlli, possono residuare imprecisioni: segnalazioni e richieste di rettifica sono benvenute. Segnala una rettifica

Domande frequenti

Può un giudice italiano non applicare un decreto del Governo?

Sì. Qualora il decreto contrasti con una norma del diritto dell'Unione Europea dotata di efficacia diretta o interpretata dalla Corte di Giustizia, il giudice nazionale ha l'obbligo di disapplicare l'atto interno.

Cosa succede se un Paese è sicuro solo in alcune regioni?

Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, un Paese non può essere designato come Paese sicuro qualora la sicurezza non sia garantita sull'intero territorio nazionale e per la totalità della popolazione.

Qual è la differenza tra procedura ordinaria e accelerata?

La procedura accelerata comporta termini ridotti e la possibilità del trattenimento del richiedente asilo; tuttavia, può essere applicata unicamente se il Paese di origine è qualificato come interamente sicuro secondo i parametri dell'Unione Europea.

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