Il caso spiegato
Tribunale di Milano: inadempimento di smart contract e responsabilità dell'oracolo
7 min di lettura · Aggiornato a settembre 2026 · Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa
Il recente sviluppo della giurisprudenza di merito segna un punto di svolta per il diritto delle nuove tecnologie: il Tribunale di Milano ha affrontato la delicata questione della responsabilità civile legata al malfunzionamento di uno smart contract. Secondo quanto riportato dalla stampa specializzata, il contenzioso ha messo al centro non solo l'automazione del codice, ma soprattutto il ruolo dell'oracolo come fornitore di dati essenziali per l'esecuzione degli obblighi contrattuali. Mentre i precedenti articoli di questa rubrica hanno esplorato il sequestro di criptovalute in ambito penale o la trasparenza degli algoritmi nella pubblica amministrazione, questa decisione si concentra per la prima volta sulla dimensione puramente privatistica e risarcitoria. Il caso solleva interrogativi fondamentali sulla natura del vincolo contrattuale quando l'adempimento è affidato a un software. Attraverso la ricostruzione dei fatti e l'analisi del quadro normativo, esploreremo come il principio della responsabilità contrattuale si adatti alle architetture decentralizzate, culminando nell'esame di un caso gemello che illustra i rischi operativi per imprese e professionisti.

In sintesi
L'articolo esamina la recente giurisprudenza del Tribunale di Milano sulla responsabilità civile derivante dall'inadempimento di smart contract. Il focus è sulla figura dell'oracolo e sulla sua negligenza nel fornire i dati necessari all'esecuzione del codice. Vengono analizzati l'art. 8-ter del D.L. 135/2018 e i principi della responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., offrendo una guida pratica attraverso un caso gemello didattico e lezioni operative per i professionisti del settore legale e tecnologico.
Il fatto
Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore e Altalex, la controversia nasce dall'attivazione di una polizza assicurativa parametrica basata su tecnologia blockchain. Un'azienda agricola aveva sottoscritto uno smart contract che prevedeva un indennizzo automatico in caso di siccità prolungata, definita da parametri meteorologici oggettivi. Tuttavia, nonostante il verificarsi della condizione climatica avversa, il codice non ha eseguito il pagamento perché l'oracolo, ovvero il fornitore del feed di dati meteorologici, ha trasmesso informazioni errate o incomplete. La vicenda, giunta al vaglio del Tribunale di Milano in sede di primo grado, vede contrapposti l'assicurato e il fornitore del servizio tecnologico. La parte lesa lamenta un danno economico derivante dal mancato funzionamento dell'automazione, contestando la negligenza nella manutenzione dei dati da parte dell'oracolo. Lo stadio processuale attuale riguarda l'accertamento del nesso di causalità tra l'errore tecnico e il danno subito, in un contesto dove la difesa sostiene l'irresponsabilità del gestore per bug imprevedibili del protocollo.
Le norme in gioco
Il pilastro normativo della vicenda è l'art. 8-ter del D.L. 135/2018, che definisce lo smart contract come un programma per elaboratore la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti. Questa norma è fondamentale perché attribuisce valore legale all'automazione, purché sia soddisfatto il requisito della forma scritta tramite identificazione informatica. In secondo luogo, l'art. 1218 c.c. disciplina la responsabilità contrattuale: il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento è derivato da causa a lui non imputabile. In questo scenario, l'oracolo agisce come un ausiliario o un prestatore di servizi fiduciari. Infine, l'art. 2712 c.c. regola l'efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche, permettendo di portare in giudizio i log della blockchain come prova dei fatti avvenuti on-chain, salvo contestazione specifica della conformità ai fatti medesimi.
Cosa dice la giurisprudenza
La giurisprudenza di merito, con particolare riferimento alla Sezione Impresa del Tribunale di Milano, ha iniziato a consolidare l'orientamento secondo cui la tecnologia blockchain non sottrae le parti alle regole generali del diritto civile. I giudici hanno chiarito che il principio del Code is Law ha valore solo all'interno del sistema tecnico, ma non può derogare alle norme imperative sull'inadempimento. In precedenti provvedimenti cautelari, è stato stabilito che i report estratti dai registri distribuiti costituiscono prove documentali idonee a fondare decreti ingiuntivi o sequestri, purché l'identità delle parti sia riconducibile a soggetti certi. Inoltre, l'orientamento prevalente suggerisce che la responsabilità dell'oracolo debba essere valutata secondo la diligenza professionale richiesta ad un operatore tecnico qualificato, escludendo che il carattere decentralizzato della rete possa fungere da scudo per l'omessa vigilanza sui flussi di dati inviati al contratto.
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Cosa insegna ai professionisti
- Redazione delle clausole di salvaguardia: è essenziale prevedere nel contratto off-chain procedure di risoluzione delle controversie in caso di fallimento dell'oracolo.
- Due diligence tecnologica: gli avvocati devono verificare la ridondanza degli oracoli, suggerendo l'uso di più fonti di dati per minimizzare il rischio di singoli punti di fallimento.
- Identificazione e forma: assicurarsi che la sottoscrizione dello smart contract segua le linee guida AgID per garantire la piena efficacia probatoria della scrittura privata.
- Gestione della prova: formarsi sulla conservazione e produzione in giudizio degli hash e dei log delle transazioni per supportare le pretese risarcitorie.
Riferimenti: Articolo 8-ter D.L. 135/2018Articolo 1218 Codice CivileArticolo 2712 Codice CivileArticolo 1227 Codice Civile
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Domande frequenti
Uno smart contract è legalmente vincolante in Italia?
Sì, ai sensi dell'art. 8-ter del D.L. 135/2018, gli smart contract producono effetti giuridici tra le parti, a patto che soddisfino il requisito della forma scritta tramite un processo di identificazione informatica conforme ai requisiti fissati dall'AgID.
Chi risponde se lo smart contract esegue un ordine sbagliato per un bug?
La responsabilità ricade generalmente sul soggetto che ha predisposto il codice o sul fornitore del servizio, in base alle regole della responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.), a meno che non si provi il caso fortuito o la forza maggiore.
Posso annullare una transazione blockchain eseguita da uno smart contract?
Tecnicamente le transazioni blockchain sono irreversibili, ma giuridicamente è possibile ottenere una sentenza che obblighi la controparte alla restituzione di quanto indebitamente percepito (ripetizione dell'indebito) o al risarcimento del danno.
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