Art. 2712 c.c. — Riproduzioni meccaniche
Testo dell'articolo
Art. 2712. Riproduzioni meccaniche
Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformita' ai fatti o alle cose medesime. 196a
Aggiornamenti
196a Il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 , come modificato dal D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 , ha disposto (con l'art. 23-quater, comma 1) che "All' articolo 2712 del codice civile dopo le parole: "riproduzioni fotografiche" e' inserita la seguente: ", informatiche"."
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