Il caso spiegato
Istruttoria AGCM contro Google: l'abuso di posizione dominante nell'era del DMA
7 min di lettura · Aggiornato a settembre 2026 · Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa
Secondo quanto riportato dalla stampa in data 5 settembre 2024, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha completato l'ultima fase di verifica sulla conformità del colosso Google alle prescrizioni in materia di interoperabilità. Questa vicenda, che affonda le radici in un'istruttoria avviata per presunte condotte escludenti ai danni di operatori terzi nella valorizzazione dei dati, segna un punto di svolta nell'applicazione del diritto della concorrenza alle grandi piattaforme digitali. L'articolo esamina come il controllo strategico dei dati possa trasformarsi in uno strumento di esclusione dei concorrenti, violando i principi di libera iniziativa economica. Attraverso la ricostruzione dei passaggi procedurali, dai primi esposti di startup innovative fino all'imposizione degli obblighi derivanti dal Digital Markets Act (DMA), analizzeremo il delicato equilibrio tra ecosistemi chiusi e mercato aperto. Come di consueto per la nostra rubrica, la vicenda reale sarà chiarita e semplificata attraverso un caso gemello che vedrà protagonista il nostro Gaio Sventura, impegnato questa volta a difendere la propria impresa dalle strette di un fornitore dominante. Gli altri profili della vicenda, legati alla privacy e al diritto all'oblio, sono trattati in articoli dedicati della rubrica.

In sintesi
L'articolo analizza l'istruttoria AGCM nei confronti di Google riguardante l'abuso di posizione dominante e l'ostacolo alla portabilità dei dati. Partendo dagli sviluppi del 2024, ricostruisce il quadro normativo fondato sull'Art. 102 TFUE e sul Digital Markets Act, distinguendo le violazioni antitrust dalle questioni di privacy. Viene presentato un caso pratico per illustrare i meccanismi di lock-in e le lezioni operative per i professionisti del settore legale nel contrastare condotte escludenti nelle piattaforme digitali.
Il fatto
Secondo quanto riportato da testate quali Milano Finanza e Il Sole 24 Ore, la vicenda trae origine dalla segnalazione di una startup innovativa, la quale lamentava l'impossibilità tecnica di accedere ai dati degli utenti, pur previo loro consenso, a causa delle limitazioni imposte da Google. L'istruttoria antitrust, avviata nel 2022, mirava ad accertare se il colosso di Mountain View avesse abusato della propria posizione dominante nel mercato della ricerca online e dei sistemi operativi per ostacolare lo sviluppo di piattaforme alternative. Il procedimento si trova ora nella fase finale di monitoraggio della conformità (compliance), dopo che l'Autorità ha accettato una serie di impegni tecnologici volti a facilitare l'impiego delle cosiddette API per il trasferimento dei dati. Le indagini hanno evidenziato come Google controllasse l'accesso a flussi informativi essenziali per i concorrenti emergenti. Secondo l'impostazione accusatoria iniziale, tale condotta determinava un effetto di cosiddetto lock-in, vale a dire un vincolo tale da rendere eccessivamente oneroso per l'utente migrare le proprie informazioni personali verso servizi terzi. L'iter procedimentale si è evoluto dall'accertamento cautelare fino all'assunzione di impegni vincolanti, la cui violazione esporrebbe oggi la società a sanzioni pecuniarie parametrate sul fatturato globale.

Le norme in gioco
- Articolo 102 TFUE: costituisce la disposizione fondamentale che vieta lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante all'interno del mercato unico europeo, sanzionando le condotte idonee a impedire il mantenimento o lo sviluppo della concorrenza.
- Articolo 3 della legge n. 287/1990: rappresenta il corrispettivo nazionale del divieto di abuso di posizione dominante, applicato dall'AGCM per sanzionare le imprese che impongono condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose.
- Digital Markets Act (DMA): normativa dell'Unione Europea direttamente applicabile ai cosiddetti gatekeeper, che impone specifici obblighi di interoperabilità e il divieto di pratiche di autosomministrazione di favore (self-preferencing).
- Articolo 20 del GDPR: sancisce il diritto alla portabilità dei dati, utilizzato in tale contesto non solo quale presidio di tutela della riservatezza, ma anche come parametro di valutazione della correttezza concorrenziale dell'operatore.
Cosa dice la giurisprudenza
La giurisprudenza di legittimità e le corti dell'Unione Europea hanno chiarito che il mero possesso di una posizione dominante non costituisce di per sé un illecito, ma comporta una speciale responsabilità in capo all'impresa di non pregiudicare una concorrenza effettiva e non falsata. In particolare, i giudici europei hanno confermato che un'autorità antitrust può legittimamente interpretare e applicare norme sulla protezione dei dati personali (quali il GDPR) laddove tale esame sia necessario per accertare un abuso di carattere escludente. L'orientamento consolidato evidenzia che il cosiddetto self-preferencing, ossia la condotta intesa a favorire i propri servizi correlati mediante il controllo dell'infrastruttura principale, integra una violazione antitrust qualora produca un pregiudizio per i consumatori in termini di libertà di scelta e innovazione. I giudici hanno altresì precisato che la prova del danno concorrenziale non richiede necessariamente l'uscita dei concorrenti dal mercato, essendo sufficiente dimostrare che la condotta sia potenzialmente idonea a restringere in modo significativo la concorrenza.
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Cosa insegna ai professionisti
- Interoperabilità quale leva concorrenziale: il legale deve considerare la portabilità dei dati non soltanto quale mero adempimento in materia di privacy, bensì come uno strumento di tutela della concorrenza azionabile dinanzi alle autorità antitrust.
- Analisi del fenomeno di lock-in: è indispensabile documentare sotto il profilo tecnico l'impossibilità di migrazione dei dati per provare la sussistenza dell'abuso escludente.
- Vigilanza sui gatekeeper: con l'entrata in vigore del DMA, il regime probatorio a carico delle grandi piattaforme si fa più severo, agevolando le azioni di tutela a favore delle PMI danneggiate.
- Strategia degli impegni: occorre valutare ponderatamente la convenienza di negoziare rimedi tecnici tempestivi rispetto al rischio di un lungo e articolato contenzioso sanzionatorio.
Riferimenti: Articolo 102 TFUEArticolo 3 Legge 287/1990Articolo 20 GDPRDigital Markets Act (DMA)
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Domande frequenti
Qual è la differenza tra portabilità privacy e portabilità antitrust?
La portabilità ai sensi del GDPR tutela il controllo dell'interessato sui propri dati personali, mentre la portabilità in materia antitrust mira a garantire che le imprese possano competere ad armi pari accedendo a risorse informative essenziali prive di barriere tecniche.
Cosa rischia un'impresa che ostacola il trasferimento dei dati?
Oltre a sanzioni amministrative pecuniarie che possono raggiungere il 10% del fatturato globale, l'impresa può essere prescritta a modificare i propri sistemi informatici e a risarcire i danni arrecati ai concorrenti ingiustamente esclusi.
Il Digital Markets Act si applica a tutte le imprese digitali?
No, il DMA trova applicazione esclusivamente nei confronti dei cosiddetti gatekeeper, ossia le piattaforme con un impatto significativo sul mercato interno e una posizione solida e duratura, designate formalmente dalla Commissione Europea.
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