Il caso spiegato
Data Act Europeo: Obblighi di Access by Design per l'IoT
7 min di lettura · Aggiornato a settembre 2026 · Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa
Il 12 settembre 2026 segna una data spartiacque per il mercato unico digitale: scatta ufficialmente l'obbligo di «Access by Design» previsto dal Regolamento UE 2023/2854, noto come Data Act. Secondo quanto riportato dalla stampa specializzata, tra cui Agenda Digitale e testate di settore, questa scadenza impone ai produttori di oggetti connessi (IoT) di ripensare radicalmente l'architettura dei propri prodotti per garantire agli utenti un accesso immediato e gratuito ai dati generati. La vicenda si colloca in una fase di forte tensione tra la spinta europea verso la sovranità dei dati e la resistenza delle aziende preoccupate per la tutela del proprio know-how. Mentre i produttori sollevano eccezioni tecniche, il quadro normativo apre scenari di contenzioso inediti che esploreremo attraverso il caso gemello di Gaio Sventura, alle prese con un dispositivo intelligente che «parla» troppo o troppo poco.

In sintesi
L'articolo analizza l'obbligo di Access by Design introdotto dal Data Act, che impone ai produttori IoT di rendere i dati accessibili per impostazione predefinita dal 2026. Viene approfondito il bilanciamento tra il diritto di accesso dell'utente e la tutela del segreto commerciale (Trade Secret Handbrake), esaminando le sanzioni amministrative e le conseguenze civili per le clausole contrattuali abusive. Un caso pratico illustra le sfide operative per le PMI e l'importanza della progettazione conforme.
Il fatto
La vicenda riguarda l'attuazione del Regolamento (UE) 2023/2854, entrato in vigore nel 2024, con particolare riferimento alla scadenza del 12 settembre 2026. Secondo quanto riportato da testate quali Agenda Digitale e Focus Namirial IT, le imprese produttrici di dispositivi connessi si trovano oggi in una fase di adeguamento forzato. Il cuore della controversia non è un singolo processo, ma un conflitto sistemico: l'obbligo di progettare hardware e software affinché i dati siano accessibili «per impostazione predefinita».
Allo stato attuale, la fase è quella delle interlocuzioni regolatorie e dei primi pareri delle Autorità di controllo, tra cui il Garante per la protezione dei dati personali. Molte aziende hanno sollevato eccezioni sulla presunta impossibilità tecnica di separare i dati grezzi, di pertinenza dell'utente, dai dati inferiti, che spesso incorporano algoritmi protetti. Si profila pertanto una stagione di contenziosi preventivi volti a definire i limiti della trasparenza imposta dall'Unione Europea rispetto al diritto alla riservatezza industriale.

Le norme in gioco
- L'Articolo 3 del Data Act impone l'obbligo di Access by Design, stabilendo che i prodotti debbano essere progettati per rendere i dati generati direttamente accessibili all'utente.
- Gli Articoli 4 e 5 disciplinano la condivisione dei dati, obbligando il detentore a fornire le informazioni all'utente o a terzi autorizzati senza ingiustificato ritardo.
- L'Articolo 4, paragrafo 3, introduce il cosiddetto Trade Secret Handbrake, che consente di limitare la condivisione per tutelare i segreti commerciali, ma soltanto in presenza di rigorose misure di riservatezza.
- L'Articolo 40 stabilisce sanzioni pecuniarie severe, modellate su quelle del GDPR, che possono raggiungere i 20 milioni di euro o il 4% del fatturato globale annuo.
Cosa dice la giurisprudenza
Sebbene la giurisprudenza specifica sul Data Act sia ancora in fase di formazione, la giurisprudenza dell'Unione Europea ha già tracciato linee guida fondamentali. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha chiarito che il segreto commerciale non costituisce un diritto assoluto e non può essere invocato per negare sistematicamente l'accesso ai dati o alla logica algoritmica, specialmente quando l'accesso è preordinato a garantire la concorrenza o i diritti degli utenti.
L'orientamento consolidato indica che il bilanciamento tra trasparenza e proprietà intellettuale deve essere condotto alla luce del principio di proporzionalità. In altri termini, il produttore deve dimostrare la sussistenza di un rischio di grave danno economico per negare l'accesso al dato, non essendo sufficiente la mera qualificazione generica di segreto. La tutela del know-how si sposta dunque dalla segretezza del dato alla protezione del metodo con cui il dato viene elaborato, preservando l'innovazione senza paralizzare l'ecosistema IoT.
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Cosa insegna ai professionisti
- Revisione contrattuale: è indispensabile espungere le clausole che rivendicano la proprietà esclusiva dei dati generati dall'utente, in quanto suscettibili di essere qualificate come abusive.
- Audit tecnico-giuridico: i legali devono collaborare con il personale tecnico per distinguere preventivamente i dati grezzi dai dati inferiti.
- Gestione dei segreti commerciali: occorre predisporre protocolli di comunicazione protetta che consentano di adempiere agli obblighi del Data Act senza ostendere il codice sorgente o formule riservate.
- Monitoraggio regolatorio: è necessario seguire l'evoluzione degli orientamenti delle Autorità nazionali per definire la soglia del grave danno economico richiesto ai fini del legittimo diniego.
Riferimenti: Regolamento (UE) 2023/2854 (Data Act)Direttiva (UE) 2016/943 (Segreti Commerciali)Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)
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Domande frequenti
Quali dispositivi sono soggetti all'obbligo di Access by Design?
Tutti i prodotti connessi in grado di raccogliere o generare dati relativi al proprio funzionamento o all'ambiente circostante, compresi elettrodomestici intelligenti, macchinari industriali e veicoli, immessi sul mercato UE a partire dal 12 settembre 2026.
È possibile negare l'accesso ai dati invocando il segreto commerciale?
Sì, ma soltanto in casi eccezionali e comprovando la sussistenza di un grave rischio di danno economico. Il detentore del dato è comunque tenuto a ricercare un accordo di riservatezza e non può opporre un rifiuto assoluto e generico.
Quali sono le conseguenze se un contratto limita il diritto dell'utente sui dati?
Le clausole contrattuali che impediscono o limitano ingiustificatamente i diritti di accesso e portabilità previsti dal Data Act sono nulle o inefficaci, sia nei rapporti B2B che B2C.
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