Il caso spiegato

Abrogazione della mediazione tributaria: impatto sui ricorsi pendenti

7 min di lettura · Aggiornato a ottobre 2026 · Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 220/2023, il panorama del contenzioso fiscale ha visto l'avvio delle prassi applicative relative all'abrogazione dell'istituto del reclamo-mediazione. Secondo quanto riportato dalla stampa specializzata, in particolare da NT+ Fisco, l'incertezza iniziale circa il passaggio dal vecchio al nuovo regime sta lasciando spazio alle prime pronunce della giurisprudenza di merito sulla gestione dei termini processuali per i ricorsi notificati a ridosso della riforma. Mentre altri profili della recente riforma fiscale sono trattati in articoli dedicati della rubrica, in questa sede ci concentriamo esclusivamente sulla gestione dei termini di costituzione in giudizio e sul regime intertemporale applicabile. La vicenda normativa ha generato un impatto rilevante sulla validità formale di migliaia di atti, rendendo cruciale la distinzione tra le procedure instaurate prima e dopo il 4 gennaio 2024.

Abrogazione della mediazione tributaria: impatto sui ricorsi pendenti

In sintesi

L'articolo esamina le conseguenze procedurali dell'abrogazione del reclamo-mediazione tributaria introdotta dal D.Lgs. 220/2023. Il focus è posto sul regime intertemporale stabilito dall'art. 4 del decreto, che distingue i ricorsi in base alla data di notifica (prima o dopo il 4 gennaio 2024). Viene analizzato il rischio di inammissibilità derivante dall'errata applicazione dei termini di sospensione di 90 giorni, ormai soppressi per i nuovi procedimenti ma ancora validi per quelli pendenti al momento della riforma.

  1. Il fatto

    La vicenda riguarda la transizione normativa occorsa con l'entrata in vigore del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220, che ha soppresso l'obbligo di reclamo-mediazione per le liti di valore non superiore a 50.000 euro. Secondo quanto riportato da NT+ Fisco de Il Sole 24 Ore, la gestione del periodo transitorio ha creato un vero e proprio spartiacque procedurale. Molti contribuenti che hanno notificato ricorsi tra la fine di dicembre 2023 e i primi giorni di gennaio 2024 si sono trovati nell'incertezza circa l'obbligo di attendere i 90 giorni prima della costituzione in giudizio. La questione, attualmente al vaglio delle Corti di Giustizia Tributaria in sede di appello, ruota attorno alla corretta individuazione della norma applicabile ratione temporis. L'Agenzia delle Entrate è intervenuta per chiarire che la data di notifica del ricorso costituisce l'unico parametro per determinare se il contribuente debba ancora esperire il tentativo di mediazione o possa procedere immediatamente al deposito dell'atto.

  2. Le norme in gioco

    Il quadro normativo si articola su tre pilastri fondamentali.

    1. L'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, oggi abrogato, prevedeva che il ricorso producesse anche gli effetti di un reclamo e imponeva una sospensione del processo di 90 giorni per favorire un accordo stragiudiziale.
    2. L'art. 2 del D.Lgs. 220/2023 ha soppresso integralmente tale istituto, eliminando la fase amministrativa obbligatoria e garantendo l'accesso diretto al giudice.
    3. L'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 220/2023 funge da norma di chiusura per il regime transitorio, stabilendo che le nuove disposizioni si applicano esclusivamente ai ricorsi notificati a partire dal 4 gennaio 2024. Tale previsione comporta che per i ricorsi notificati entro il 3 gennaio 2024 resti obbligatorio il rispetto del termine dilatorio di 90 giorni, pena l'improcedibilità del giudizio.
  3. Cosa dice la giurisprudenza

    La giurisprudenza di legittimità, pur essendosi occupata in passato della natura del reclamo, ha consolidato il principio del tempus regit actum per la successione delle norme processuali nel tempo. I giudici hanno chiarito che la soppressione di una condizione di procedibilità non ha efficacia retroattiva ove la legge stabilisca un criterio di decorrenza specifico legato alla notifica. L'orientamento prevalente sottolinea che il mancato rispetto dei termini nel vecchio regime non determina l'inammissibilità originaria, bensì la sospensione del processo per consentire il completamento della fase di mediazione. Tuttavia, poiché le controversie pendenti sono ancora nei primi gradi di merito e non sussistono ancora orientamenti della Suprema Corte sulla riforma, i giudici di merito tendono a ritenere inammissibile il ricorso depositato oltre i 30 giorni nel nuovo regime, qualora il difensore abbia erroneamente ritenuto applicabile la sospensione di 90 giorni, ormai soppressa per i nuovi atti.

  4. Analisi redatta e verificata con edit.legal

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  5. Cosa insegna ai professionisti

    1. Verificare sempre la data di perfezionamento della notifica via PEC, distinguendo tra ricevuta di accettazione e di consegna per individuare il regime applicabile.
    2. Non applicare mai per analogia le nuove norme procedurali a procedimenti già avviati, salvo espressa previsione di retroattività.
    3. Monitorare costantemente la prassi amministrativa, come la Circolare n. 7/E/2024, che funge da guida sicura nei periodi di transizione normativa.
    4. In caso di dubbio nel periodo di transizione, procedere con la costituzione in giudizio nel termine più breve (30 giorni) per evitare il rischio fatale dell'inammissibilità.

Riferimenti: D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546Circolare Agenzia delle Entrate n. 7/E del 21 marzo 2024

Avv. Federico Papa
Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa·ICAMContenuto redatto con il supporto dell'AI e sottoposto a verifica redazionale sulle fonti. Nonostante i controlli, possono residuare imprecisioni: segnalazioni e richieste di rettifica sono benvenute. Segnala una rettifica

Domande frequenti

Cosa succede se deposito il ricorso senza attendere i 90 giorni sotto il vecchio regime?

Il ricorso non è nullo, ma il processo viene sospeso dal giudice per consentire l'esperimento della mediazione, a meno che l'ente resistente non si costituisca rinunciando implicitamente al termine.

Il nuovo termine di 30 giorni per il deposito è perentorio?

Sì, la costituzione in giudizio deve avvenire entro 30 giorni dalla notifica, pena l'inammissibilità del ricorso, che determina la definitività dell'atto impugnato.

È ancora possibile conciliare una lite dopo l'abrogazione della mediazione?

Certamente: l'abrogazione riguarda l'obbligo procedurale del reclamo-mediazione, ma restano pienamente operativi gli istituti della conciliazione giudiziale e dell'autotutela.

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