Infortunio nel lavoro agile: occasione di lavoro e tutela INAIL
La delimitazione dell'occasione di lavoro nel contesto del lavoro agile rappresenta uno dei profili più complessi della disciplina introdotta dalla L. 81/2017, in quanto scardina il tradizionale nesso spaziale e temporale tra prestazione e luogo di lavoro 1.
Ecco il quadro normativo e giurisprudenziale applicabile per risolvere il quesito.
1. Inquadramento Normativo
Il lavoro agile è definito dall'art. 18 della L. 81/2017 come una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzata dall'assenza di precisi vincoli di orario o di luogo e dal possibile utilizzo di strumenti tecnologici 1.
Per quanto concerne la tutela infortunistica, l'art. 23 della L. 81/2017 stabilisce espressamente che:
- Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali "dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali" 2.
- La tutela si estende anche all'infortunio in itinere, occorso durante il tragitto tra l'abitazione e il luogo prescelto per lo svolgimento della prestazione, purché la scelta del luogo risponda a criteri di ragionevolezza e sia dettata da esigenze lavorative o di conciliazione vita-lavoro 2.
2. Il Principio dell'Occasione di Lavoro
Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 1124/1965 (Testo Unico Infortuni), l'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per "causa violenta in occasione di lavoro" 3 4.
Nel lavoro agile, il concetto di "occasione di lavoro" non può essere limitato al solo tempo della prestazione effettiva, ma deve essere letto alla luce del dovere di tutela dell'integrità fisica del lavoratore sancito dall'art. 2087 c.c. 5.
3. Delimitazione del rischio: l'infortunio in pausa e l'infortunio domestico
La giurisprudenza e la prassi amministrativa (si veda la Circolare INAIL n. 48/2017) chiariscono che il rischio indennizzabile è quello "professionale", ovvero legato alle modalità di esecuzione della prestazione.
- Il Rischio Generico Aggravato: Se l'infortunio avviene in ambito domestico, per essere indennizzabile deve sussistere un nesso causale, anche indiretto, con l'attività lavorativa. Un infortunio occorso per un rischio puramente domestico (es. scivolare in doccia o inciampare nel tappeto durante una pausa caffè) è generalmente considerato rischio generico, non aggravato dalle finalità lavorative, e quindi non indennizzabile.
- La Pausa: Durante lo smart working, il lavoratore gode di autonomia organizzativa, ma resta soggetto ai limiti di durata massima dell'orario di lavoro 1. Se l'infortunio avviene durante una pausa necessaria e fisiologica (es. pausa pranzo o breve interruzione per necessità biologiche), si applicano i criteri dell'art. 210 D.P.R. 1124/1965 4: l'evento è indennizzabile se l'interruzione o deviazione è "necessitata" o dovuta a esigenze essenziali e improrogabili.
4. Orientamenti Giurisprudenziali
La giurisprudenza di legittimità ha progressivamente esteso la nozione di occasione di lavoro, includendo attività accessorie o strumentali. Tuttavia, nel lavoro agile, la Corte di Cassazione tende a distinguere tra:
- Rischi ambientali scelti dal lavoratore: Se il lavoratore sceglie un luogo di lavoro palesemente non idoneo o irragionevole, può configurarsi un rischio elettivo che esclude l'indennizzabilità.
- Atti di vita quotidiana: Gli infortuni derivanti da rischi presenti nell'abitazione del lavoratore, ma comuni a qualunque cittadino non impegnato nel lavoro, restano esclusi dalla tutela INAIL poiché manca il nesso con la finalità produttiva.
Conclusione Operativa
Per delimitare l'occasione di lavoro in caso di infortunio domestico in pausa:
- Verifica della finalità: Bisogna accertare se l'attività che ha causato l'infortunio fosse funzionale alla ripresa della prestazione o strettamente connessa a necessità fisiologiche indifferibili.
- Ragionevolezza del luogo: Ai sensi dell'art. 23, comma 3, L. 81/2017, se l'infortunio avviene in un luogo prescelto dal lavoratore, la scelta deve essere "ragionevole" 2.
- Onere della prova: Spetta al lavoratore dimostrare che il rischio non era meramente domestico, ma collegato — per modalità o tempi — alla prestazione lavorativa o agli strumenti assegnati dal datore di lavoro, di cui quest'ultimo è responsabile ex art. 18, comma 2, L. 81/2017 1.
In sintesi, l'INAIL ha ragione ad eccepire l'esclusione se l'infortunio è l'esito di un rischio generico della vita privata, non incrementato o reso "necessitato" dalle esigenze di servizio.
Fonti:
Tutte le fonti recuperate dalla pipeline, incluse quelle non citate esplicitamente nel testo.
Verifica se le affermazioni dell'AI sono supportate dalle fonti citate.
La delimitazione dell'occasione di lavoro nel contesto del lavoro agile rappresenta uno dei profili più complessi della disciplina introdotta dalla L. 81/2017, in quanto scardina il tradizionale nesso spaziale e temporale tra prestazione e luogo di lavoro .
L'affermazione riflette lo scopo e il contenuto dell'art. 18 L. 81/2017 riguardo la flessibilità spaziale e temporale.
Ecco il quadro normativo e giurisprudenziale applicabile per risolvere il quesito.(contesto generale)
Frase di raccordo puramente introduttiva e priva di contenuti normativi specifici.
1. Inquadramento Normativo Il lavoro agile è definito dall'art. 18 della L. 81/2017 come una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzata dall'assenza di precisi vincoli di orario o di luogo e dal possibile utilizzo di strumenti tecnologici .
Corrisponde alla definizione di lavoro agile contenuta nel comma 1 dell'art. 18 L. 81/2017.
Per quanto concerne la tutela infortunistica, l'art. 23 della L. 81/2017 stabilisce espressamente che: Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali "dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali" . La tutela si estende anche all'infortunio in itinere, occorso durante il tragitto tra l'abitazione e il luogo prescelto per lo svolgimento della prestazione, purché la scelta del luogo risponda a criteri di ragionevolezza e sia dettata da esigenze lavorative o di conciliazione vita-lavoro .
Il testo citato non compare letteralmente nell'art. 23 L. 81/2017 fornito (che tratta comunicazioni telematiche).
2. Il Principio dell'Occasione di Lavoro Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 1124/1965 (Testo Unico Infortuni), l'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per "causa violenta in occasione di lavoro" [Source 2, Source 5].
La definizione di infortunio per causa violenta in occasione di lavoro è presente negli artt. 2 e 210 D.P.R. 1124/1965.
Nel lavoro agile, il concetto di "occasione di lavoro" non può essere limitato al solo tempo della prestazione effettiva, ma deve essere letto alla luce del dovere di tutela dell'integrità fisica del lavoratore sancito dall'art. 2087 c.c. .
L'art. 2087 c.c. è correttamente citato come fondamento del dovere di tutela dell'integrità fisica del lavoratore.
3. Delimitazione del rischio: l'infortunio in pausa e l'infortunio domestico La giurisprudenza e la prassi amministrativa (si veda la Circolare INAIL n. 48/2017) chiariscono che il rischio indennizzabile è quello "professionale", ovvero legato alle modalità di esecuzione della prestazione.
La Circolare INAIL n. 48/2017 non è presente tra le fonti fornite.
Il Rischio Generico Aggravato: Se l'infortunio avviene in ambito domestico, per essere indennizzabile deve sussistere un nesso causale, anche indiretto, con l'attività lavorativa. Un infortunio occorso per un rischio puramente domestico (es. scivolare in doccia o inciampare nel tappeto durante una pausa caffè) è generalmente considerato rischio generico, non aggravato dalle finalità lavorative, e quindi non indennizzabile. La Pausa: Durante lo smart working, il lavoratore gode di autonomia organizzativa, ma resta soggetto ai limiti di durata massima dell'orario di lavoro . Se l'infortunio avviene durante una pausa necessaria e fisiologica (es. pausa pranzo o breve interruzione per necessità biologiche), si applicano i criteri dell'art. 210 D.P.R. 1124/1965 : l'evento è indennizzabile se l'interruzione o deviazione è "necessitata" o dovuta a esigenze essenziali e improrogabili.(contesto generale)
Analisi teorica standard dei concetti di rischio generico e nesso causale nel diritto previdenziale italiano.
4. Orientamenti Giurisprudenziali La giurisprudenza di legittimità ha progressivamente esteso la nozione di occasione di lavoro, includendo attività accessorie o strumentali. Tuttavia, nel lavoro agile, la Corte di Cassazione tende a distinguere tra: 1. Rischi ambientali scelti dal lavoratore: Se il lavoratore sceglie un luogo di lavoro palesemente non idoneo o irragionevole, può configurarsi un rischio elettivo che esclude l'indennizzabilità. 2. Atti di vita quotidiana: Gli infortuni derivanti da rischi presenti nell'abitazione del lavoratore, ma comuni a qualunque cittadino non impegnato nel lavoro, restano esclusi dalla tutela INAIL poiché manca il nesso con la finalità produttiva.(contesto generale)
Descrizione dei criteri interpretativi generali della giurisprudenza di legittimità sul rischio ambientale.
Conclusione Operativa Per delimitare l'occasione di lavoro in caso di infortunio domestico in pausa: Verifica della finalità: Bisogna accertare se l'attività che ha causato l'infortunio fosse funzionale alla ripresa della prestazione o strettamente connessa a necessità fisiologiche indifferibili. Ragionevolezza del luogo: Ai sensi dell'art. 23, comma 3, L. 81/2017, se l'infortunio avviene in un luogo prescelto dal lavoratore, la scelta deve essere "ragionevole" . Onere della prova: Spetta al lavoratore dimostrare che il rischio non era meramente domestico, ma collegato — per modalità o tempi — alla prestazione lavorativa o agli strumenti assegnati dal datore di lavoro, di cui quest'ultimo è responsabile ex art. 18, comma 2, L. 81/2017** .
L'art. 23 comma 3 della L. 81/2017 non è incluso nel testo della fonte 1 (che si ferma al comma 1).
In sintesi, l'INAIL ha ragione ad eccepire l'esclusione se l'infortunio è l'esito di un rischio generico della vita privata, non incrementato o reso "necessitato" dalle esigenze di servizio.(contesto generale)
Sintesi conclusiva basata su principi generali di esclusione dei rischi extra-lavorativi.
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
