Infortunio in smart working: responsabilità e rischio elettivo
In tema di smart working, la responsabilità del datore di lavoro per infortuni occorsi in luoghi scelti arbitrariamente dal dipendente si colloca all'incrocio tra l'obbligo di sicurezza e il concetto di rischio elettivo.
1. Il quadro normativo e l'obbligo di informativa
Il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 22, comma 1, L. 81/2017, è tenuto a garantire la salute e la sicurezza del lavoratore agile. Per assolvere tale obbligo, deve consegnare al lavoratore (e al RLS), con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta che individui i rischi generali e specifici connessi alla modalità di esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali 1.
Questo obbligo si integra con il principio generale sancito dall'art. 2087 c.c., che impone all'imprenditore di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica del lavoratore secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica 2, nonché con le disposizioni del D.Lgs. 81/2008 sull'informazione dei rischi 3.
2. La responsabilità datoriale e il luogo scelto dal lavoratore
Sebbene il lavoro agile sia caratterizzato dall'assenza di un luogo fisso, la scelta del lavoratore non è del tutto priva di vincoli.
- Obbligo di cooperazione: L'art. 22, comma 2, L. 81/2017 stabilisce espressamente che il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno 1.
- Tutela INAIL: Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione, purché la scelta risponda a criteri di ragionevolezza e sia dettata da esigenze lavorative o di conciliazione vita-lavoro 4.
3. La perimetrazione del "Rischio Elettivo"
La responsabilità penale e risarcitoria del datore di lavoro può essere esclusa qualora si configuri il cosiddetto rischio elettivo. Si tratta di un comportamento del lavoratore che:
- Sia estraneo alle finalità lavorative;
- Sia intrapreso per scelta arbitraria e irragionevole;
- Interrompa il nesso causale tra l'attività lavorativa e l'evento dannoso.
Secondo la disciplina generale dell'assicurazione infortuni (art. 2 D.P.R. 1124/1965), sono esclusi gli infortuni derivanti da interruzioni o deviazioni "del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate" 5.
4. La "zona grigia" e l'esigibilità del controllo
La giurisprudenza ha chiarito che, se il datore di lavoro ha correttamente adempiuto all'obbligo di informativa ex art. 22 L. 81/2017 e art. 36 D.Lgs. 81/2008, fornendo istruzioni chiare sui criteri di idoneità del luogo di lavoro "agile", la scelta del lavoratore di operare in un contesto palesemente pericoloso o irragionevole (es. in un luogo che viola le istruzioni ricevute) configura una condotta esorbitante.
In tal caso, la responsabilità risarcitoria basata sull'art. 2087 c.c. o sul D.Lgs. 81/2008 viene meno perché:
- Il controllo datoriale a distanza non può essere continuo e pervasivo (per rispetto della privacy e per la natura stessa dello smart working);
- L'esigibilità della condotta datoriale si esaurisce nell'apprestamento di un set informativo adeguato e nella vigilanza sui limiti concordati nell'accordo individuale.
In sintesi, la responsabilità del datore non è oggettiva: l'arbitrarietà della scelta del luogo da parte del dipendente, se effettuata in violazione dell'informativa sui rischi e dei criteri di ragionevolezza 4, integra quel rischio elettivo che esonera il datore sia dal profilo risarcitorio sia da quello penale, per difetto di colpa o per interruzione del nesso causale.
Fonti:
Tutte le fonti recuperate dalla pipeline, incluse quelle non citate esplicitamente nel testo.
Verifica se le affermazioni dell'AI sono supportate dalle fonti citate.
In tema di smart working, la responsabilità del datore di lavoro per infortuni occorsi in luoghi scelti arbitrariamente dal dipendente si colloca all'incrocio tra l'obbligo di sicurezza e il concetto di rischio elettivo.(contesto generale)
Inquadramento teorico generale della materia dello smart working e della responsabilità datoriale.
1. Il quadro normativo e l'obbligo di informativa Il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 22, comma 1, L. 81/2017, è tenuto a garantire la salute e la sicurezza del lavoratore agile. Per assolvere tale obbligo, deve consegnare al lavoratore (e al RLS), con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta che individui i rischi generali e specifici connessi alla modalità di esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali .
Corrisponde esattamente al contenuto dell'art. 22 comma 1 della L. 81/2017 riportato nella fonte [1].
Questo obbligo si integra con il principio generale sancito dall'art. 2087 c.c., che impone all'imprenditore di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica del lavoratore secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica , nonché con le disposizioni del D.Lgs. 81/2008 sull'informazione dei rischi .
Richiama correttamente l'art. 2087 c.c. (fonte [3]) e il D.Lgs. 81/2008 sull'informazione dei rischi (fonte [5]).
2. La responsabilità datoriale e il luogo scelto dal lavoratore Sebbene il lavoro agile sia caratterizzato dall'assenza di un luogo fisso, la scelta del lavoratore non è del tutto priva di vincoli. Obbligo di cooperazione: L'art. 22, comma 2, L. 81/2017 stabilisce espressamente che il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno . Tutela INAIL: Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione, purché la scelta risponda a criteri di ragionevolezza e sia dettata da esigenze lavorative o di conciliazione vita-lavoro .
Riproposizione fedele dell'art. 22, comma 2, L. 81/2017 contenuto nella fonte [1].
3. La perimetrazione del "Rischio Elettivo" La responsabilità penale e risarcitoria del datore di lavoro può essere esclusa qualora si configuri il cosiddetto rischio elettivo. Si tratta di un comportamento del lavoratore che: 1. Sia estraneo alle finalità lavorative; 2. Sia intrapreso per scelta arbitraria e irragionevole; 3. Interrompa il nesso causale tra l'attività lavorativa e l'evento dannoso.(contesto generale)
Definizione dottrinale e giurisprudenziale consolidata del concetto di rischio elettivo in Italia.
Secondo la disciplina generale dell'assicurazione infortuni (art. 2 D.P.R. 1124/1965), sono esclusi gli infortuni derivanti da interruzioni o deviazioni "del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate" .
Citazione corretta del concetto di interruzione/deviazione non necessaria ex art. 2 D.P.R. 1124/1965 presente nella fonte [6].
4. La "zona grigia" e l'esigibilità del controllo La giurisprudenza ha chiarito che, se il datore di lavoro ha correttamente adempiuto all'obbligo di informativa ex art. 22 L. 81/2017 e art. 36 D.Lgs. 81/2008, fornendo istruzioni chiare sui criteri di idoneità del luogo di lavoro "agile", la scelta del lavoratore di operare in un contesto palesemente pericoloso o irragionevole (es. in un luogo che viola le istruzioni ricevute) configura una condotta esorbitante.
L'obbligo informativo richiamato trova fondamento nell'art. 36 del D.Lgs. 81/2008 (fonte [5]) e nell'art. 22 L. 81/2017 (fonte [1]).
In tal caso, la responsabilità risarcitoria basata sull'art. 2087 c.c. o sul D.Lgs. 81/2008 viene meno perché: Il controllo datoriale a distanza non può essere continuo e pervasivo (per rispetto della privacy e per la natura stessa dello smart working); L'esigibilità della condotta datoriale si esaurisce nell'apprestamento di un set informativo adeguato e nella vigilanza sui limiti concordati nell'accordo individuale.(contesto generale)
Argomentazione giuridica standard sui limiti del controllo datoriale e sulla natura della responsabilità.
In sintesi, la responsabilità del datore non è oggettiva: l'arbitrarietà della scelta del luogo da parte del dipendente, se effettuata in violazione dell'informativa sui rischi e dei criteri di ragionevolezza , integra quel rischio elettivo che esonera il datore sia dal profilo risarcitorio sia da quello penale, per difetto di colpa o per interruzione del nesso causale.(contesto generale)
Sintesi conclusiva dei principi di diritto applicabili alla materia trattata.
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
