Licenziamento disabile e discriminazione indiretta ex D.Lgs. 216/2003

Approfondimento editoriale
Il lavoratore disabile (art. 3 co. 3 L. 104/1992) viene licenziato per giustificato motivo oggettivo in un procedimento di licenziamento collettivo. Il lavoratore eccepisce la violazione dell'obbligo di accomodamento ragionevole (art. 3 co. 3-bis D.Lgs. 216/2003) e la discriminazione indiretta. Il datore replica che il criterio di scelta applicato (prossimità alla pensione) è oggettivo e neutro. Un criterio apparentemente neutro che colpisce in modo sproporzionato i disabili integra discriminazione indiretta anche se il datore non era consapevole dell'impatto?
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Fonti:

Avv. Federico Papa
Avv. Federico Papa·ICAM·
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