Il caso spiegato

Cessione del ramo d'azienda e titolarità del trattamento: il caso CercanumeriPro

8 min di lettura · Aggiornato a settembre 2026 · Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa

Le operazioni di cessione di ramo d'azienda che hanno ad oggetto piattaforme digitali e banche dati pongono un tema preciso: chi subentra nella gestione degli asset subentra anche nel ruolo di titolare del trattamento, con tutti gli obblighi che ne derivano dal momento del subentro. Il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 593 del 9 ottobre 2025 (doc. web n. 10193723) offre un caso concreto: la cessionaria di una piattaforma di liste di contatti è stata sanzionata per violazioni riferite ai trattamenti da essa stessa effettuati dopo la cessione, nella qualità di titolare subentrata alla cedente. Attraverso la ricostruzione della vicenda reale, fondata sul testo del provvedimento, e un caso gemello dichiaratamente didattico, il contributo esamina che cosa comporta davvero il subentro nella titolarità e quali cautele deve adottare chi acquisisce asset che incorporano dati personali.

Cessione del ramo d'azienda e titolarità del trattamento: il caso CercanumeriPro

In sintesi

Con il provvedimento n. 593 del 9 ottobre 2025 il Garante privacy ha sanzionato FT Solutions S.r.l., cessionaria della piattaforma CercanumeriPro, per violazioni riferite ai trattamenti effettuati dalla società stessa dopo il subentro nella titolarità del trattamento. Il provvedimento non imputa alla cessionaria illeciti pregressi della cedente e non qualifica la cessione come elusiva. La sanzione è di 5.000 euro, pari allo 0,025% del massimo edittale, ed è contenuta in un'ordinanza-ingiunzione impugnabile dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria nei termini di legge. Nota di rettifica del 17 settembre 2026 in calce al contributo.

  1. Il fatto

    Secondo quanto risulta dal provvedimento n. 593 del 9 ottobre 2025 (doc. web n. 10193723), il procedimento trae origine da una più ampia istruttoria condotta dall'Autorità nei confronti di Realmaps S.r.l., conclusasi con un autonomo provvedimento del 16 gennaio 2025 (doc. web n. 10110241). In data 2 agosto 2024 è inoltre pervenuto al Garante un reclamo riferito a Tedor S.r.l., avente ad oggetto la ricezione di telefonate indesiderate da parte di agenzie immobiliari che riferivano di aver acquisito i dati dal sito cercanumeripro.it. Con atto del 7 agosto 2024 la società Tempo dell'Oro S.r.l., già Tedor S.r.l., ha ceduto il ramo d'azienda relativo alla piattaforma CercanumeriPro a FT Solutions S.r.l.; quest'ultima, secondo quanto risulta da visura camerale, era stata costituita con atto del 7 maggio 2024, dunque prima del reclamo. Il Garante ha accertato che, per effetto della cessione, FT Solutions «è pertanto subentrata nella medesima posizione in precedenza rivestita dalla cedente, vale a dire Titolare del trattamento dei dati personali», e ha accertato violazioni riferite ai trattamenti effettuati da FT Solutions in tale qualità. Il procedimento si è concluso con un'ordinanza-ingiunzione di 5.000 euro, impugnabile dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria nei termini di legge.

  2. Che cosa il provvedimento non dice

    Per una corretta lettura del provvedimento è utile chiarire anche che cosa esso non contiene.

    1. Il provvedimento non imputa a FT Solutions la responsabilità di illeciti pregressi commessi dalla cedente: le violazioni accertate riguardano trattamenti effettuati dalla cessionaria nella propria qualità di titolare.
    2. Il provvedimento non ravvisa alcun intento elusivo nell'operazione di cessione, né qualifica la cessione come fraudolenta, simulata o artificiosa; la formula con cui descrive la società come «costituita appositamente per il prosieguo dei trattamenti» attiene alla prosecuzione dell'attività, non a un accertamento di elusione.
    3. Il provvedimento non utilizza la nozione di continuità economica come criterio di imputazione di illeciti o sanzioni pregressi, e non richiama né applica l'art. 2560 c.c. o l'art. 33 del D.Lgs. 231/2001.
    4. Quanto alla posizione di Tedor, il provvedimento ricostruisce il reclamo e la successiva cessione, ma il procedimento sanzionatorio si conclude nei soli confronti di FT Solutions.
  3. Le norme in gioco

    Il provvedimento si fonda sulla disciplina in materia di protezione dei dati personali.

    1. Gli articoli 5 e 6 del GDPR (Regolamento UE 2016/679) in tema di principi e di liceità del trattamento.
    2. L'articolo 83 del GDPR sulle condizioni per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
    3. Il Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003), in particolare l'art. 152 sull'opposizione all'autorità giudiziaria, l'art. 157 sulle richieste di informazioni dell'Autorità e l'art. 166, comma 8, sulla definizione agevolata mediante pagamento della metà della sanzione. La misura della sanzione, 5.000 euro, è indicata dal Garante come pari allo 0,025% del massimo edittale, tenuto conto di fattori attenuanti quali l'assenza di precedenti provvedimenti correttivi o sanzionatori, la natura comune dei dati di contatto trattati e le limitate capacità economiche della società.
  4. Il dibattito dottrinale, distinto dal caso

    Sul piano generale, e senza che ciò trovi riscontro nel provvedimento n. 593, la dottrina discute da tempo se e in quali limiti le vicende circolatorie dell'azienda incidano sulle sanzioni amministrative. Vengono richiamati in questo dibattito l'art. 2560 c.c. sui debiti dell'azienda ceduta e l'art. 33 del D.Lgs. 231/2001 sulla solidarietà del cessionario per le sanzioni pecuniarie inflitte all'ente cedente. In materia di GDPR, la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, con le sentenze C-807/21 Deutsche Wohnen e C-383/23 ILVA, ha valorizzato la nozione di impresa di cui agli artt. 101 e 102 TFUE ai fini della determinazione dell'importo della sanzione, profilo distinto dalle condizioni per la sua imputazione. Si tratta di coordinate utili per inquadrare il tema in astratto: nel caso CercanumeriPro il Garante non ha fatto ricorso ad alcuna di queste costruzioni, avendo sanzionato la cessionaria per condotte proprie.

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  6. Cosa insegna ai professionisti

    1. Chi acquisisce piattaforme o banche dati subentra nella titolarità del trattamento: la conformità dei propri trattamenti va garantita dal primo giorno, senza fare affidamento sullo stato in cui gli asset vengono consegnati.
    2. La due diligence sulla provenienza e sulle basi giuridiche dei dati resta essenziale: non perché le sanzioni della cedente si trasferiscano automaticamente, ma perché dati privi di idonea base giuridica non possono essere lecitamente utilizzati dal cessionario.
    3. Le clausole contrattuali di manleva hanno efficacia interna tra le parti e non incidono sulla responsabilità del titolare verso l'Autorità e gli interessati.
    4. In caso di contestazione, valutare tempestivamente l'alternativa tra opposizione giudiziale e definizione agevolata, tenendo conto dei termini di legge.
  7. Nota di rettifica (17 settembre 2026)

    Una precedente versione di questo contributo, pubblicata il 12 settembre 2026 sulla base di fonti di stampa, attribuiva al provvedimento del Garante n. 593/2025 contenuti che non vi figurano: l'imputazione a FT Solutions S.r.l. di illeciti pregressi della cedente, l'accertamento di un intento elusivo nell'operazione di cessione, l'impiego della continuità economica quale criterio di imputazione e l'applicazione dell'art. 2560 c.c. e dell'art. 33 del D.Lgs. 231/2001. La precedente versione qualificava inoltre il provvedimento come definitivo, mentre si tratta di ordinanza-ingiunzione impugnabile nei termini di legge, e riferiva a Tedor S.r.l. un accertamento di trattamenti massivi privi di consenso che il provvedimento non contiene, avendo il procedimento riguardato la sola FT Solutions. Il contributo è stato integralmente riscritto sulla base del testo del provvedimento (doc. web n. 10193723), a seguito di segnalazione della società interessata ricevuta il 17 settembre 2026. La versione originaria è conservata agli atti della redazione.

Riferimenti: Regolamento UE 2016/679 (GDPR) artt. 5, 6, 83D.Lgs. 196/2003 artt. 152, 157, 166Provvedimento Garante n. 593 del 9 ottobre 2025 (doc. web n. 10193723)Provvedimento Garante del 16 gennaio 2025 (doc. web n. 10110241)CGUE C-807/21 Deutsche Wohnen; CGUE C-383/23 ILVA

Avv. Federico Papa
Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa·ICAMContenuto redatto con il supporto dell'AI e sottoposto a verifica redazionale sulle fonti. Nonostante i controlli, possono residuare imprecisioni: segnalazioni e richieste di rettifica sono benvenute. Segnala una rettifica

Domande frequenti

La Newco risponde degli illeciti privacy commessi dalla cedente prima della cessione?

Nel caso esaminato il Garante non ha imputato alla cessionaria illeciti pregressi della cedente: ha sanzionato la cessionaria per violazioni riferite ai trattamenti da essa stessa effettuati dopo il subentro nella titolarità. Il tema generale della sorte delle sanzioni nelle vicende circolatorie dell'azienda è dibattuto in dottrina, ma non è stato oggetto del provvedimento.

Qual è il termine per impugnare la sanzione del Garante?

L'opposizione va proposta dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, ai sensi dell'art. 152 del Codice in materia di protezione dei dati personali e dell'art. 10 del D.Lgs. 150/2011.

Chi acquista una banca dati può utilizzarla liberamente?

No. Dal momento del subentro l'acquirente è titolare del trattamento e può utilizzare i dati solo in presenza di idonea base giuridica, informative corrette e misure adeguate. L'utilizzo di dati privi di questi requisiti espone l'acquirente a sanzioni per condotte proprie, a prescindere da ciò che ha fatto il precedente titolare.

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