Il caso spiegato
Pignoramento dell'indennità parlamentare: i limiti dell'immunità europea
7 min di lettura · Aggiornato a settembre 2026 · Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa
Il dibattito sul pignoramento dell'indennità parlamentare di una nota eurodeputata, invocato tramite una mozione regionale da un ente per l'edilizia residenziale per un presunto credito di circa 90.000 euro, riporta al centro dell'attenzione l'estensione delle guarentigie spettanti agli eletti al Parlamento europeo. Secondo quanto riportato dalla stampa nazionale tra giugno e agosto 2024, vi era l'intento di avviare un'azione esecutiva per il recupero di somme collegate all'occupazione di un alloggio a Milano a far data dal 2008, ponendo complessi interrogativi sul confine tra tutela della funzione legislativa e responsabilità patrimoniale per debiti di natura privatistica. Il presente contributo esamina se l'immunità parlamentare possa paralizzare procedure esecutive civili antecedenti all'assunzione del mandato. Attraverso la ricostruzione del quadro normativo e l'analisi di un caso gemello a fini didattici, si approfondirà la disciplina del pignoramento presso terzi qualora il terzo sia un'istituzione sovranazionale quale il Parlamento europeo.
In sintesi
L'articolo analizza l'ipotesi di pignoramento dell'indennità di una nota eurodeputata, distinguendo tra ambito penale e civile. Viene approfondita la portata dell'immunità parlamentare europea che, rinviando alle disposizioni nazionali, nell'ordinamento italiano non si estende alle obbligazioni civili. Si esaminano la posizione del Parlamento europeo quale terzo pignorato e i limiti alla pignorabilità delle retribuzioni sanciti dal Codice di procedura civile, chiarificando le ragioni per cui l'elezione non sospende le eventuali azioni esecutive volte al soddisfacimento di crediti pregressi.
Il fatto
La vicenda, ampiamente riportata dagli organi di stampa, riguarda il presunto credito di circa 90.000 euro vantato da un ente regionale nei confronti di una nota eurodeputata a titolo di indennità per l'occupazione senza titolo di un immobile in via Borsi a Milano. A seguito dell'elezione al Parlamento europeo nel giugno 2024, esponenti politici hanno presentato una mozione regionale per invitare l'ente a promuovere una procedura di pignoramento presso terzi. Tuttavia, allo stato attuale, non risulta avviata alcuna esecuzione forzata civile, né è documentata l'esistenza di un titolo esecutivo definitivo. La questione rimane pertanto una dichiarazione di intenti volta al recupero di somme che sarebbero maturate anteriormente all'assunzione del mandato politico. Gli ulteriori profili della vicenda, afferenti all'occupazione e al risarcimento dei danni, sono oggetto di approfondimento in specifici contributi della rubrica.
Le norme in gioco
Il quadro normativo si fonda sull'interazione tra l'ordinamento dell'Unione europea e il diritto interno:
- L'articolo 9 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione Europea stabilisce che i membri del Parlamento europeo godono, sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai parlamentari dello Stato di appartenenza.
- L'articolo 68 della Costituzione italiana garantisce l'insindacabilità dei voti e delle opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni, nonché l'inviolabilità da misure restrittive della libertà personale, ma non contempla alcuna immunità a tutela del patrimonio rispetto ad azioni esecutive civili.
- Gli articoli 543 e 545 del Codice di procedura civile disciplinano il pignoramento presso terzi, prevedendo la quota pignorabile di un quinto per gli emolumenti derivanti da rapporti di lavoro o da funzioni pubbliche, a presidio del sostentamento del debitore.
Cosa dice la giurisprudenza
La giurisprudenza costituzionale e di legittimità ha chiarito che l'immunità parlamentare non costituisce un privilegio personale né un'esenzione generale dai debiti privati, bensì una prerogativa posta a presidio dell'autonomia e dell'indipendenza dell'organo costituzionale. Poiché l'azione esecutiva civile fondata su crediti antecedenti all'elezione non persegue la finalità di ostacolare l'esercizio del mandato, ma di soddisfare un diritto patrimoniale di un terzo, essa non richiede alcuna autorizzazione della Camera di appartenenza. Con riferimento alla posizione del Parlamento europeo quale terzo pignorato, gli orientamenti interpretativi indicano che, sebbene i beni dell'Unione siano protetti da misure coercitive in assenza di previa autorizzazione della Corte di giustizia, le somme già liquidate e spettanti al deputato a titolo di indennità perdono la natura di beni dell'Unione per convertirsi in crediti di diritto privato del parlamentare, divenendo pertanto pignorabili secondo le norme processuali dello Stato membro.
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Cosa insegna ai professionisti
- Distinguere rigorosamente l'immunità funzionale, posta a tutela degli atti compiuti nell'esercizio del mandato parlamentare, dalla responsabilità civile relativa a rapporti di diritto privato o a fatti antecedenti all'assunzione della carica.
- Verificare attentamente i limiti alla pignorabilità degli emolumenti (pari a un quinto) anche nell'ipotesi in cui l'ente erogatore rivesta natura internazionale o sovranazionale.
- Monitorare l'evoluzione delle prassi applicative nei rapporti tra autorità giudiziarie nazionali e istituzioni dell'Unione europea, con particolare riguardo ai doveri di leale collaborazione previsti dai trattati in materia di esecuzione forzata.
Nota di aggiornamento e rettifica (17 settembre 2026)
La precedente versione di questo articolo riportava erroneamente che fosse in corso una procedura di pignoramento presso terzi promossa da ALER nei confronti di Ilaria Salis per un immobile in via Gola, sulla base di un titolo esecutivo. A seguito di verifica redazionale, è emerso che nessuna azione esecutiva è mai stata avviata, non vi è prova di alcun titolo esecutivo documentato e l'indirizzo corretto dell'immobile è via Borsi. Il testo è stato pertanto corretto e i nomi delle parti sono stati resi anonimi in assenza di atti giudiziari ufficiali.
Riferimenti: Art. 68 Costituzione ItalianaArt. 9 Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione EuropeaArt. 545 Codice di Procedura Civile
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Domande frequenti
L'immunità parlamentare protegge dai debiti contratti prima dell'elezione?
No, l'immunità parlamentare nell'ordinamento italiano ed europeo non si estende alle obbligazioni di natura civile e non ostacola l'instaurazione o la prosecuzione di azioni esecutive patrimoniali o stipendiali per debiti estranei all'esercizio delle funzioni parlamentari.
Quanto dello stipendio di un parlamentare può essere pignorato?
Si applicano le disposizioni ordinarie del Codice di procedura civile che, per i crediti di natura ordinaria diversi da quelli alimentari, fissano il limite massimo del pignoramento nella misura di un quinto dell'indennità netta.
Il Parlamento Europeo può rifiutarsi di trattenere le somme pignorate?
Il Parlamento europeo opera secondo il principio di leale collaborazione con le autorità degli Stati membri. Benché i beni propri dell'Unione godano di immunità dall'esecuzione, le somme già liquidate a favore del deputato a titolo di indennità sono soggette alle norme dello Stato membro d'origine in materia di pignoramento.
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