Il caso spiegato
Caso Visibilia: tra bilanci contestati e immunità parlamentare
7 min di lettura · Aggiornato a agosto 2026 · Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa
La vicenda giudiziaria nota come caso Visibilia ha segnato un punto di svolta nel maggio 2026, con il proseguimento del dibattimento di primo grado presso il Tribunale di Milano e la pendenza di una delicata pronuncia della Corte Costituzionale. Secondo quanto riportato dalla stampa nazionale, il procedimento riguarda presunte irregolarità gestionali e di comunicazione societaria avvenute nel periodo compreso tra il 2016 e il 2022, che coinvolgono i vertici di un noto gruppo editoriale quotato. Attraverso l'esame delle tesi accusatorie e delle strategie difensive, il presente contributo analizza le implicazioni del reato di false comunicazioni sociali e la gestione dei fondi pubblici erogati durante l'emergenza pandemica. Nella parte finale della trattazione verrà illustrato un caso gemello anonimizzato per esaminare le dinamiche tecniche del processo senza interferire con la cronaca giudiziaria in corso.

In sintesi
Il caso Visibilia entra in una fase cruciale con la doppia richiesta di rinvio a giudizio per Daniela Santanchè, imputata di falso in bilancio e truffa aggravata ai danni dell'INPS. Secondo le ricostruzioni di Rai News e Il Fatto Quotidiano, la Procura di Milano contesta irregolarità contabili protrattesi per anni. Nonostante la gravità delle ipotesi accusatorie, resta fermo il principio della presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, in attesa delle determinazioni del GUP sull'eventuale rinvio a giudizio.
Il fatto
Secondo quanto riportato da testate quali Il Sole 24 Ore, Ansa e La Repubblica, il caso Visibilia vede coinvolta Daniela Santanchè, indagata e poi rinviata a giudizio nella sua veste di ex presidente e azionista del gruppo.
Il primo filone riguarda le false comunicazioni sociali: l'accusa sostiene che tra il 2016 e il 2022 i bilanci siano stati alterati gonfiando il valore dell'avviamento e dei siti web per dissimulare perdite ed evitare il dissesto. Il secondo filone ipotizza la truffa aggravata ai danni dell'INPS per l'indebita percezione della Cassa Integrazione Guadagni Covid in relazione a dipendenti che avrebbero continuato a svolgere le proprie mansioni.
Nel maggio 2026, il processo di primo grado prosegue a Milano, ma il filone previdenziale è condizionato dal conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Senato dinanzi alla Corte Costituzionale in merito all'acquisizione di messaggi di posta elettronica della senatrice senza previa autorizzazione.

Le norme in gioco
Al centro della vicenda rileva l'art. 2622 c.c., che disciplina le false comunicazioni sociali nelle società quotate. La norma sanziona gli amministratori che, al fine di conseguire un ingiusto profitto, espongono nei bilanci fatti materiali non rispondenti al vero, inducendo in errore i destinatari dell'informazione societaria.
Sotto il profilo previdenziale, trova applicazione l'art. 640, secondo comma, n. 1, c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), che punisce chi ottiene contributi statali mediante artifici o raggiri. Sul piano civilistico, rilevano gli artt. 2392 e 2394 c.c. in materia di responsabilità degli amministratori per la mala gestio e per i danni cagionati ai creditori e al patrimonio sociale.
Cosa dice la giurisprudenza
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il reato di falso in bilancio può configurarsi anche attraverso stime e valutazioni (cosiddetto falso valutativo), qualora i criteri adottati si rivelino palesemente irragionevoli o arbitrari e non siano resi espliciti. È consolidato l'orientamento secondo cui il dolo specifico debba essere orientato a conseguire un ingiusto profitto o a trarre in inganno i soci e il pubblico.
In tema di responsabilità degli amministratori privi di deleghe, i giudici di legittimità hanno ribadito che l'obbligo di agire informati impone di adoperarsi al fine di impedire l'evento dannoso in presenza di segnali di allarme, non potendo il consigliere invocare la mera ignoranza delle scelte gestionali approvate dal consiglio.
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Cosa insegna ai professionisti
In primo luogo, l'opportunità di corredare le valutazioni delle immobilizzazioni immateriali con perizie asseverate indipendenti ed esaustive note esplicative per prevenire contestazioni di falso. In secondo luogo, la necessità di adottare protocolli di compliance idonei a garantire una chiara tracciabilità delle presenze effettive durante i periodi di ammortizzatore sociale.
In terzo luogo, per i patrocinanti penali, l'importanza del costante rilievo del diritto costituzionale nel processo, con particolare riguardo ai limiti di ammissibilità della corrispondenza elettronica coperta da garanzie di natura parlamentare o istituzionale.
Gli sviluppi: la richiesta di rinvio a giudizio
La Procura di Milano ha formulato la richiesta di rinvio a giudizio per la ministra del Turismo Daniela Santanchè e per altre 16 persone nell'ambito del filone relativo alle false comunicazioni sociali del gruppo Visibilia. Secondo quanto riportato da organi di informazione quali Il Fatto Quotidiano e Rai News, l'ipotesi accusatoria prospetta che tra il 2016 e il 2022 siano state poste in essere artificiose operazioni contabili dirette a dissimulare perdite che avrebbero altrimenti imposto la liquidazione della società. La Stampa rileva come l'iniziativa faccia seguito alla chiusura delle indagini preliminari dello scorso aprile. In conformità al principio costituzionale di presunzione di innocenza, spetterà al Giudice per l'Udienza Preliminare (GUP) valutare se gli elementi acquisiti giustifichino il rinvio a giudizio o se debba essere pronunciata sentenza di non luogo a procedere. Tale vicenda si affianca al distinto procedimento per truffa aggravata ai danni dell'INPS, per il quale è parimenti pendente la richiesta di dibattimento.
Riferimenti: Articolo 2622 Codice CivileArticolo 640 comma 2 n. 1 Codice PenaleArticolo 2639 Codice CivileArticolo 68 Costituzione ItalianaArticolo 2392 Codice Civile
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Domande frequenti
Quali sono le pene previste per il falso in bilancio nelle società quotate?
Ai sensi dell'art. 2622 c.c., la pena edittale per gli amministratori che espongono fatti materiali non rispondenti al vero al fine di conseguire un ingiusto profitto è la reclusione da 3 a 8 anni.
Cosa succede se le prove informatiche vengono acquisite senza autorizzazione parlamentare?
Qualora la Corte Costituzionale accerti la violazione dell'art. 68 della Costituzione, i documenti e i messaggi acquisiti illegittimamente vengono dichiarati inutilizzabili nel processo penale.
Esiste la prescrizione per i reati societari legati a bilanci datati?
Sì, i termini di prescrizione sono parametrai al massimo edittale e agli atti interruttivi previsti dalla legge: per le condotte più risalenti l'estinzione del reato per prescrizione costituisce un'eventualità concreta in caso di prolungati rinvii processuali.
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