Il caso spiegato

Il GDPR come arma di concorrenza sleale: la legittimazione del professionista

7 min di lettura · Aggiornato a ottobre 2026 · Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa

La tutela dei dati personali esula oramai dall'ambito meramente pubblicistico delle sanzioni amministrative o dei diritti individuali, affermandosi quale nuova frontiera del diritto civile e commerciale. Un rilevante approdo giurisprudenziale, segnato dalla decisione della Corte di Giustizia UE del 4 ottobre 2024, ha sancito il principio secondo cui la violazione delle norme in materia di privacy può essere azionata direttamente dai concorrenti quale fattispecie di concorrenza sleale, delineando scenari inediti per la tutela del mercato. Come evidenziato da Il Sole 24 Ore, l'applicazione di tale principio nell'ordinamento interno italiano versa tuttora in una fase embrionale, riscontrandosi un'assenza di pronunce di merito successive alla decisione della Corte eurounitaria. Nel presente contributo analizzeremo come l'inosservanza degli obblighi di conformità normativa possa tradursi in un indebito vantaggio economico, legittimando un'impresa ad agire in giudizio contro i propri concorrenti per ottenere provvedimenti inibitori e risarcitori. Attraverso il caso gemello di Gaio Sventura, esamineremo come tale orientamento ermeneutico elevi il GDPR a strumento di regolazione dei rapporti intersettoriali e concorrenziali, fornendo ai professionisti nuovi strumenti per contrastare le condotte illecite dei competitor.

Il GDPR come arma di concorrenza sleale: la legittimazione del professionista

In sintesi

Il contributo esamina la configurabilità della violazione del GDPR quale atto di concorrenza sleale tra operatori economici. Muovendo dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, l'analisi approfondisce la legittimazione attiva del concorrente ad agire in sede civile contro chi tragga un vantaggio competitivo dal risparmio sui costi di compliance, evidenziando uno stato dell'arte nazionale ancora primordiale e privo di approdi di merito post-sentenza.

  1. Il fatto

    La fattispecie che ha determinato la svolta giurisprudenziale riguarda una farmacia online operante all'interno di una primaria piattaforma di commercio elettronico. Secondo quanto riportato da Guida al Diritto, un farmacista concorrente aveva citato in giudizio l'impresa rivale, lamentando la vendita di medicinali in assenza del prescritto consenso esplicito al trattamento dei dati relativi alla salute degli utenti. L'attore non agiva a tutela della riservatezza dei clienti, bensì per denunciare un illecito concorrenziale.

    Parte attrice sosteneva che l'elusione dei complessi adempimenti tecnico-informativi prescritti dal GDPR consentisse alla rivale di offrire un percorso d'acquisto più rapido ed economico, alterando il corretto gioco concorrenziale. La controversia, inizialmente incardinata dinanzi ai giudici tedeschi, è giunta all'attenzione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea affinché chiarisse se il GDPR costituisca un sistema chiuso ed esaustivo di tutele o se permetta l'esercizio di azioni civili da parte di terzi concorrenti. La fase processuale si è conclusa con una pronuncia pregiudiziale della Corte di Giustizia che ha confermato la piena compatibilità di tali azioni civili con il diritto dell'Unione.

  2. Le norme in gioco

    Il quadro normativo di riferimento si snoda tra le disposizioni del codice civile e la disciplina eurounitaria.

    1. L'art. 2598 n. 3 c.c. sancisce la clausola generale in materia di concorrenza sleale, inibendo l'uso diretto o indiretto di mezzi non conformi ai principi della correttezza professionale e idonei a danneggiare l'altrui azienda.
    2. Il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) fissa gli obblighi in materia di protezione dei dati personali, la cui inosservanza viene in questo contesto qualificata come violazione di norme pubblicistiche finalizzata al risparmio di costi di gestione.
    3. L'art. 2600 c.c. disciplina le sanzioni civili, prevedendo l'inibitoria e il risarcimento del danno una volta accertato l'atto di concorrenza sleale.
  3. Cosa dice la giurisprudenza

    La giurisprudenza sovranazionale ha chiarito che il GDPR non esaurisce i rimedi azionabili a fronte di trattamenti illeciti. I giudici comunitari hanno stabilito che il GDPR non osta a normative nazionali che attribuiscono ai concorrenti la legittimazione attiva per agire contro chi violi la disciplina sulla privacy. È stato evidenziato come l'azione del concorrente svolga una funzione propulsiva e rafforzativa dell'ordinamento europeo, garantendo il cosiddetto effetto utile del regolamento.

    A livello nazionale, la giurisprudenza di merito ha a più riprese confermato che l'inosservanza di norme amministrative o di sicurezza, laddove determini un risparmio di spesa in favore del trasgressore, integra gli estremi della concorrenza sleale per violazione di norme pubblicistiche. L'orientamento consolidato richiede tuttavia che la disposizione violata presenti un riflesso diretto sull'esercizio dell'attività economica o che la sua disapplicazione alteri la parità delle condizioni concorrenziali (il cosiddetto level playing field).

  4. Analisi redatta e verificata con edit.legal

    Per verificare le norme citate nell'articolo abbiamo usato edit.legal. Metti alla prova la nostra AI giuridica su fonti ufficiali e applicala alle tue pratiche.

    Prova l'AI di edit.legal
  5. Cosa insegna ai professionisti

    1. La conformità alla normativa privacy dev'essere ponderata quale presidio di difesa nel contenzioso civile con i competitor, e non soltanto in un'ottica sanzionatoria amministrativa.
    2. Le imprese possono avvalersi delle azioni in materia di concorrenza sleale per censurare le condotte irregolari dei concorrenti che operano sul mercato digitale mediante scorciatoie procedurali illecite.
    3. La dimostrazione del vantaggio competitivo derivante dal risparmio di spesa sugli adempimenti di protezione dati costituisce il presupposto probatorio centrale per l'accoglimento della domanda risarcitoria.
    4. Si rende opportuno un coordinamento strategico tra le segnalazioni dinanzi al Garante e le azioni promosse in sede civile al fine di massimizzare l'efficacia della tutela giurisdizionale.

Riferimenti: Art. 2598 c.c.Regolamento UE 2016/679Art. 2600 c.c.

Avv. Federico Papa
Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa·ICAMContenuto redatto con il supporto dell'AI e sottoposto a verifica redazionale sulle fonti. Nonostante i controlli, possono residuare imprecisioni: segnalazioni e richieste di rettifica sono benvenute. Segnala una rettifica

Domande frequenti

Un professionista può essere citato in giudizio dal proprio concorrente per l'omessa redazione del registro dei trattamenti?

Sì, qualora tale omissione generi un indebito risparmio di spesa idoneo ad alterare la parità concorrenziale, il concorrente è legittimato ad agire in sede civile per concorrenza sleale, ferma restando la facoltà di segnalazione al Garante.

Quali tutele civili sono previste in caso di violazione del GDPR nell'ambito dei rapporti concorrenziali?

Oltre all'inibitoria della condotta illecita e alla fissazione di una penale per l'inottemperanza, il giudice può disporre il risarcimento dei danni e la pubblicazione della sentenza su quotidiani a diffusione nazionale a spese della parte soccombente.

È possibile agire dinanzi al giudice civile prima che il Garante Privacy si sia pronunciato?

Sì, l'azione civile di concorrenza sleale è del tutto autonoma rispetto al procedimento amministrativo dinanzi all'autorità di controllo, come espressamente confermato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Ricerca e redazione con fonti verificate su edit.legal

Ricerca giuridica e redazione con citazioni riscontrate sulle banche dati ufficiali. edit.legal si prova gratis, senza carta di credito.

Prova edit.legal gratis