Il caso spiegato
Sanzione del Garante Privacy al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati: il diritto all'oblio prevale sull'albo
7 min di lettura · Aggiornato a luglio 2026 · Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa
Il più recente sviluppo di questa vicenda, aggiornato al 30 luglio 2024, richiama l'attenzione sulla gestione dei dati personali da parte di enti pubblici e ordini professionali. Secondo quanto riportato dalla stampa specialistica (in particolare Terzultima Fermata e Diritto e Giustizia), il caso trae origine da un provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, che ha sanzionato un Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per aver mantenuto liberamente accessibili online dati relativi a sanzioni disciplinari ormai risalenti. I fatti contestati riguardano la permanenza sul sito web istituzionale delle informazioni inerenti a una sospensione dall'esercizio della professione eseguita oltre un decennio prima della contestazione. Il presente articolo ricostruisce il quadro normativo e giurisprudenziale che ha condotto a tale decisione, evidenziando come la trasparenza amministrativa non possa tradursi in una gogna perpetua a danno dell'iscritto. Attraverso l'esame di un «caso gemello» a scopo didattico, verranno analizzate le ricadute operative per i soggetti incaricati della gestione di archivi digitali e albi online, fornendo indicazioni pratiche sulla gestione del diritto alla cancellazione e sulla de-indicizzazione dei contenuti dai motori di ricerca.

In sintesi
L'analisi approfondisce il provvedimento sanzionatorio di 10.000 euro irrogato dal Garante per la protezione dei dati personali al COA di Bari per la violazione del diritto all'oblio. La decisione chiarisce che la pubblicità legale delle sanzioni disciplinari deve limitarsi al tempo strettamente necessario alla loro esecuzione. Una volta scontata la sanzione, il dato non deve più essere reperibile tramite motori di ricerca o albi online, pur potendo essere conservato negli archivi interni dell'ente per esclusive finalità amministrative.
Il fatto
Secondo quanto riportato dalle testate Terzultima Fermata e Diritto e Giustizia, la vicenda ha ad oggetto un provvedimento sanzionatorio definitivo adottato dal Garante per la protezione dei dati personali nei confronti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (COA) di Bari.
Un iscritto ha proposto reclamo rappresentando che una sanzione di sospensione dall'esercizio della professione, risalente al 2008, risultava ancora indicizzata dai motori di ricerca e liberamente consultabile sul sito dell'Ordine nel 2023. Il COA ha giustificato la propria condotta adducendo che la conservazione del dato fosse legittimata dall'esecuzione di compiti di interesse pubblico e dalle previsioni dell'ordinamento professionale forense, inteso quale fondamento per una trasparenza senza limiti temporali.
L'Autorità ha tuttavia accertato la violazione, irrogando una sanzione pecuniaria di 10.000 euro sul presupposto che la funzione di pubblicità legale si fosse ormai compiutamente esaurita.

Le norme in gioco
Le disposizioni di riferimento sono contenute nel Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR). Il Regolamento stabilisce i principi fondamentali di minimizzazione e limitazione della conservazione: i dati non possono essere conservati in forma identificabile oltre il tempo necessario al conseguimento delle finalità per cui sono stati trattati.
La normativa disciplina la liceità del trattamento, imponendo un rigoroso bilanciamento tra l'interesse pubblico e i diritti del singolo. Infine, la disciplina sancisce il diritto alla cancellazione (diritto all'oblio), che impone al titolare di rimuovere i dati non più pertinenti o eccedenti.
Nel contesto professionale, l'ordinamento forense prescrive l'obbligo di tenuta dell'albo, ma il Garante ha chiarito che tale dovere non giustifica in alcun modo la pubblicazione ad infinitum delle sanzioni disciplinari pregresse.
Cosa dice la giurisprudenza
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il diritto all'oblio costituisce una declinazione fondamentale del diritto alla riservatezza, destinata a prevalere sull'interesse pubblico alla conoscibilità di vicende pregresse con il trascorrere del tempo.
Gli orientamenti giurisprudenziali ormai consolidati distinguono nettamente tra albo dinamico, destinato ad attestare lo stato attuale del professionista, e archivio storico, che non può essere reso indiscriminatamente accessibile al pubblico tramite i motori di ricerca.
Anche la giurisprudenza europea ha ribadito che i titolari del trattamento e i gestori dei siti web sono tenuti ad adoperarsi affinché le informazioni non più pertinenti o sovrabbondanti rispetto al tempo trascorso non rimangano direttamente accessibili a terzi.
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Cosa insegna ai professionisti
- Gli Ordini professionali devono adottare procedure automatizzate dirette a limitare la visibilità delle sanzioni disciplinari una volta che le stesse siano state integralmente scontate.
- Occorre distinguere nettamente tra l'obbligo di conservazione amministrativa negli archivi interni (permanente) e il regime di pubblicità esterna (temporaneo).
- In presenza dell'istanza dell'iscritto, l'ente deve valutare congruamente il tempo trascorso; il diniego del diritto all'oblio in assenza di comprovate ragioni di attualità espone l'ente a gravi sanzioni.
- È opportuno impiegare il file *robots.txt ovvero appositi meta-tag* per impedire l'indicizzazione da parte dei motori di ricerca delle sezioni del sito che ospitano atti e provvedimenti pregressi.
Riferimenti: Regolamento generale sulla protezione dei datiLegge professionale forenseCodice in materia di protezione dei dati personali
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Domande frequenti
Quali sono le sanzioni previste per la violazione del GDPR da parte di un ente pubblico?
Le sanzioni amministrative pecuniarie possono raggiungere i 20 milioni di euro o, per le imprese, fino al 4% del fatturato globale annuo dell'esercizio precedente. Per gli enti pubblici italiani, la sanzione viene quantificata caso per caso dal Garante per la protezione dei dati personali nel rispetto dei criteri di proporzionalità, effettività e dissuasività.
Quanto tempo deve passare per invocare il diritto all'oblio su una sanzione professionale?
La legge non fissa un termine cronologico predeterminato; tuttavia, la giurisprudenza e i provvedimenti del Garante indicano che, una volta eseguita la sanzione e decorso un congruo lasso di tempo senza ulteriori infrazioni, il diritto alla riservatezza dell'iscritto diviene prevalente rispetto all'interesse pubblico alla conoscibilità del fatto.
Cosa può fare un professionista se una vecchia sanzione compare ancora su Google?
Il professionista può inoltrare una formale istanza di cancellazione o di de-indicizzazione al titolare del trattamento (es. l'Ordine professionale di appartenenza). In caso di diniego o mancato riscontro entro i termini previsti, è possibile proporre reclamo al Garante Privacy oppure adire l'Autorità giudiziaria ordinaria.
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