Il caso spiegato

Caso Deliveroo: verso l'uscita dal controllo giudiziario per caporalato digitale

7 min di lettura · Aggiornato a agosto 2026 · Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa

La vicenda giudiziaria di Deliveroo Italy segna una tappa fondamentale nel diritto penale dell'economia, segnando il passaggio dalla fase repressiva a quella della compliance terapeutica. Secondo quanto riportato dalla stampa nazionale nell'agosto 2026, la società ha avviato un percorso di profonda riforma dei propri algoritmi e delle tabelle retributive per ottenere la revoca del controllo giudiziario imposto mesi prima. Questo sviluppo rappresenta il punto di arrivo di un'indagine avviata all'inizio del 2026 che ha ipotizzato il reato di caporalato digitale, ponendo sotto la lente della magistratura milanese il modello di business delle piattaforme di delivery. L'articolo esplora la dimensione penale e preventiva della vicenda, analizzando come gli strumenti del Codice Antimafia vengano applicati per sanare le patologie del lavoro nella gig economy. Attraverso il caso gemello dei nostri personaggi ricorrenti, si esaminerà come una misura di prevenzione possa trasformarsi da sanzione in opportunità di regolarizzazione aziendale.

Caso Deliveroo: verso l'uscita dal controllo giudiziario per caporalato digitale

In sintesi

L'articolo analizza lo sviluppo del caso Deliveroo nell'agosto 2026, focalizzandosi sul reato di caporalato digitale di cui all'art. 603-bis c.p. e sulla misura del controllo giudiziario ai sensi dell'art. 34-bis D.Lgs. 159/2011. Superando i soli profili giuslavoristici, il contributo esamina il binario penale e la funzione terapeutica della magistratura nel settore delle piattaforme, evidenziando l'accordo per l'innalzamento dei compensi minimi e la revisione algoritmica volta a garantire la dignità del lavoro.

  1. Il fatto

    Secondo quanto riportato da Sky TG24, Open e Il Sole 24 Ore, la vicenda ha raggiunto uno snodo cruciale il 28 agosto 2026. Deliveroo Italy S.r.l., già sottoposta a controllo giudiziario d'urgenza da marzo 2026 su disposizione del GIP e su richiesta del PM, ha proposto un piano di riforme strutturali per uscire dalla misura di prevenzione. L'indagine ipotizza il reato di caporalato digitale ai sensi dell'art. 603-bis c.p., accusando la società di aver sfruttato circa 20.000 lavoratori approfittando del loro stato di bisogno. Le testate giornalistiche riferiscono che l'impostazione accusatoria originaria verteva su paghe nettamente inferiori ai minimi costituzionali, comprese tra i 2,50 e i 5 euro a consegna, e su un monitoraggio algoritmico che imponeva turni massacranti. Allo stadio attuale, il procedimento si trova nella fase di esecuzione della misura di prevenzione patrimoniale, con un parere favorevole della Procura alla revoca del controllo, subordinato all'effettiva implementazione di una tariffa oraria minima di 14 euro e alla limitazione automatica delle ore di guida a tutela della sicurezza stradale.

  2. Le norme in gioco

    Il pilastro della contestazione è l'art. 603-bis c.p., che punisce l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro, caratterizzato dall'approfittamento dello stato di bisogno del lavoratore e dalla violazione sistematica delle norme in materia di retribuzione e sicurezza. Accanto al profilo penale opera l'art. 34-bis del D.Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia), che disciplina il controllo giudiziario delle aziende. Questa norma consente allo Stato di affiancare un amministratore giudiziario alla gestione ordinaria quando si sospetta che l'attività agevoli, sia pure in modo occasionale, condotte delittuose, puntando alla bonifica aziendale piuttosto che alla cessazione dell'attività. Viene infine in rilievo il D.Lgs. 231/2001, che prevede la responsabilità amministrativa dell'ente per i reati di caporalato commessi nel suo interesse o a suo vantaggio, imponendo rilevanti sanzioni pecuniarie qualora l'azienda non dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato modelli organizzativi idonei a prevenire tali illeciti.

  3. Cosa dice la giurisprudenza

    La giurisprudenza di merito, in particolare presso il Tribunale di Milano, ha sviluppato il cosiddetto Metodo Milano, interpretando il controllo giudiziario non come una sanzione puramente punitiva, bensì come uno strumento terapeutico. Secondo gli orientamenti consolidati, la magistratura interviene per rimuovere le infiltrazioni di illegalità all'interno di modelli di business leciti ma degenerati. I giudici di legittimità hanno chiarito che lo stato di bisogno non coincide necessariamente con l'indigenza assoluta, consistendo invece in una condizione di vulnerabilità che limita la libertà di autodeterminazione del lavoratore, costringendolo ad accettare condizioni degradanti. La giurisprudenza ha inoltre confermato che l'algoritmo di una piattaforma può integrare lo strumento tecnico attraverso cui si esercita lo sfruttamento, qualora sia programmato per premiare condotte pericolose o per eludere i minimi salariali garantiti dalla Costituzione.

  4. Analisi redatta e verificata con edit.legal

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  5. Cosa insegna ai professionisti

    1. Audit algoritmico: per i consulenti legali d'impresa, è essenziale sottoporre gli algoritmi e i sistemi di AI per la gestione del lavoro a verifiche periodiche di conformità, al fine di prevenire contestazioni di caporalato digitale.
    2. Dialogo con la Procura: la vicenda dimostra che un approccio collaborativo durante l'esecuzione delle misure di prevenzione può preservare la continuità aziendale ed evitare conseguenze patrimoniali irreparabili.
    3. Parametri salariali: in assenza di una soglia di salario minimo legale, i professionisti devono assumere l'art. 36 della Costituzione quale criterio guida per raccomandare livelli retributivi che escludano la presunzione di sfruttamento.
    4. Aggiornamento dei Modelli 231: occorre integrare nei modelli organizzativi la valutazione dei rischi connessi allo sfruttamento della manodopera, con particolare riguardo alle realtà che impiegano lavoratori tramite sistemi automatizzati.

Riferimenti: Articolo 603-bis Codice PenaleArticolo 34-bis Decreto Legislativo 159/2011Decreto Legislativo 231/2001Articolo 36 Costituzione

Avv. Federico Papa
Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa·ICAMContenuto redatto con il supporto dell'AI e sottoposto a verifica redazionale sulle fonti. Nonostante i controlli, possono residuare imprecisioni: segnalazioni e richieste di rettifica sono benvenute. Segnala una rettifica

Domande frequenti

Quali sono le pene previste per il reato di caporalato digitale?

Il reato di cui all'art. 603-bis c.p. prevede la reclusione da uno a sei anni e la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato o sfruttato, oltre alle sanzioni interdittive e pecuniarie a carico dell'ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Cos'è il controllo giudiziario e qual è la sua durata?

Si tratta di una misura di prevenzione patrimoniale (art. 34-bis D.Lgs. 159/2011) che non espropria la gestione aziendale ma affianca un amministratore per monitorare l'attività della società; ha una durata ordinaria compresa tra uno e tre anni, prorogabile ove sussistano i presupposti legali.

Un'azienda può evitare il controllo giudiziario con un accordo?

Sì, attraverso l'adozione spontanea di protocolli di legalità e riforme strutturali (cosiddetta compliance terapeutica) capaci di dimostrare alla Procura e al Giudice il venir meno dell'attualità del rischio di agevolazione criminale.

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