Art. 2522 c.c. — Numero dei soci
Testo dell'articolo
Art. 2522. Numero dei soci
Per costituire una societa' cooperativa e' necessario che i soci siano almeno nove. Puo' essere costituita una societa' cooperativa da almeno tre soci quando i medesimi sono persone fisiche e la societa' adotta le norme della societa' a responsabilita' limitata; nel caso di attivita' agricola possono essere soci anche le societa' semplici. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito nei precedenti commi, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la societa' si scioglie e deve essere posta in liquidazione. La legge determina il numero minimo di soci necessario per la costituzione di particolari categorie di cooperative. 262
Aggiornamenti
262 La L. 27 febbraio 1985, n. 49 come modificata dalla L. 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto (con l'art. 17, comma 5-bis) che "In deroga a quanto previsto dall' articolo 2522 del codice civile , le societa' finanziarie possono intervenire nelle societa' cooperative costituite da meno di nove soci".
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