Art. 2523 c.c.
Testo dell'articolo
Art. 2523. Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della societa'
Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo entro venti giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale, a norma dell'[articolo 2330](/it-IT/fonte/codice-civile/art-2330). Gli effetti dell'iscrizione e della nullita' sono regolati rispettivamente dagli articoli 2331 e 2332. [modificato]
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Note professionali
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