Art. 17 c.c.
Testo dell'articolo
Art. 17.
[abrogato] ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 MAGGIO 1997, N. 127
Aggiornamenti
108 La L. 15 maggio 1997, n. 127 ha disposto (con l'art. 13, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle acquisizioni deliberate o verificatesi in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge".
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