Guida pratica

Come si calcola la liquidazione delle spese di lite in sentenza

4 min di lettura · Aggiornato a settembre 2026 · Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa

La liquidazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza, imponendo alla parte sconfitta di rimborsare i costi sostenuti dal vincitore. Il calcolo richiede l'applicazione rigorosa dei parametri forensi vigenti, strutturati per scaglioni di valore e fasi processuali. Questa guida illustra il metodo per determinare l'importo esatto da inserire in nota spese o in sentenza.

In sintesi

Per calcolare le spese di lite occorre individuare il valore della controversia (decisum o disputatum) e applicare le tabelle allegate al D.M. 55/2014, aggiornate dal D.M. 147/2022. Il compenso base si ottiene sommando i valori medi previsti per le fasi effettivamente svolte: studio, introduttiva, istruttoria e decisionale. A questo totale si applicano eventuali aumenti o riduzioni discrezionali del giudice, aggiungendo infine il 15% per rimborso spese forfettarie, CPA al 4% e IVA al 22%, oltre agli esborsi documentati.

I passaggi

  1. 1.

    Individuare il valore della controversia (Base di calcolo)

    Il primo passo è determinare il valore della causa ai sensi degli artt. 10 e seguenti del c.p.c. Nei giudizi di pagamento, il valore corrisponde alla somma effettivamente attribuita alla parte vincitrice (criterio del decisum) e non a quella domandata, salvo che per il rigetto della domanda, dove rileva il disputatum. Se il valore è indeterminabile, si applica lo scaglione residuale previsto dal D.M. 55/2014 (da 26.000,01 a 260.000,00 euro, solitamente parametrato allo scaglione di complessità media). Questo valore individua la colonna esatta della tabella parametrica da utilizzare.

  2. 2.

    Consultare le tabelle aggiornate del D.M. 55/2014

    Una volta noto il valore, è necessario consultare le tabelle allegate al D.M. 55/2014, verificando di utilizzare la versione più recente (attualmente aggiornata dal D.M. 147/2022). Le tabelle sono divise per autorità adita: Giudice di Pace, Tribunale, Corte d'Appello, Cassazione. All'interno della tabella corretta, incrocia la riga relativa alla fase processuale con la colonna dello scaglione di valore. I valori riportati sono i parametri medi, che costituiscono la base di partenza vincolante per il calcolo del compenso.

  3. 3.

    Sommare i compensi per le fasi processuali svolte

    Il compenso totale si calcola sommando gli importi previsti per le singole fasi effettivamente svolte nel giudizio. Le fasi tipiche sono quattro: fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria o di trattazione, e fase decisionale. Attenzione: se una fase non ha avuto luogo (ad esempio, un giudizio documentale senza assunzione di prove orali o CTU), il relativo compenso per la fase istruttoria non deve essere conteggiato. La somma dei valori medi di queste fasi fornisce il compenso tabellare lordo.

  4. 4.

    Applicare aumenti o riduzioni (Casi particolari)

    Sul compenso tabellare medio, il giudice o il redattore della nota spese può applicare variazioni percentuali. Il D.M. 55/2014 consente di aumentare i parametri medi fino all'80% o ridurli fino al 50% (70% per la fase istruttoria) in base alla complessità della lite, all'urgenza o al pregio dell'opera. Inoltre, sono previsti aumenti specifici, come il 30% in più per l'uso di tecniche informatiche che agevolano la consultazione (collegamenti ipertestuali) o maggiorazioni per la difesa di più parti con la stessa posizione processuale.

  5. 5.

    Esempio di calcolo pratico e formula finale

    Ipotizziamo una causa in Tribunale del valore di 15.000 euro (scaglione 5.200 - 26.000). Valori medi: Studio 919, Introduttiva 777, Istruttoria 1.680, Decisionale 1.701. Totale compensi: 5.077 euro. La formula finale richiede di aggiungere le spese generali e gli oneri fiscali. Calcolo: 5.077 + 15% (spese forfettarie = 761,55) = 5.838,55 euro. Su questo importo si calcola il CPA al 4% (233,54), ottenendo 6.072,09 euro. Infine, si applica l'IVA al 22% (1.335,86). Totale lordo: 7.407,95 euro. A questo si sommano gli esborsi esenti (es. contributo unificato).

Base giuridica: Art. 91 c.p.c. (Condanna alle spese)Art. 92 c.p.c. (Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese)D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense)D.M. 13 agosto 2022, n. 147 (Aggiornamento dei parametri forensi)

Errori da evitare

  • Calcolare le spese sul valore domandato (petitum) anziché su quello liquidato in sentenza (decisum) in caso di accoglimento parziale.
  • Includere il compenso per la fase istruttoria in procedimenti dove non si è svolta alcuna attività di raccolta prove.
  • Dimenticare di calcolare il 15% di rimborso spese forfettarie prima di applicare CPA e IVA.
  • Applicare l'IVA sugli esborsi documentati (es. contributo unificato, marche da bollo), che sono invece operazioni esenti.

Domande frequenti

Il giudice è obbligato ad applicare i valori medi del D.M. 55/2014?

No, il giudice ha potere discrezionale. Può discostarsi dai valori medi applicando le percentuali di aumento o riduzione previste dal decreto, ma deve motivare adeguatamente la sua decisione, specialmente se scende sotto i minimi o supera i massimi tariffari.

Come si calcolano le spese in caso di soccombenza reciproca?

In caso di soccombenza reciproca, l'art. 92 c.p.c. consente al giudice di compensare le spese, per intero o parzialmente. Se la compensazione è parziale, il giudice liquiderà l'intero importo e ne porrà solo una quota (es. 1/2 o 1/3) a carico di una delle parti.

Le spese di lite includono il compenso per il consulente tecnico di parte (CTP)?

Sì, le spese sostenute per il CTP rientrano tra gli esborsi rimborsabili dalla parte soccombente, purché la spesa sia documentata (fattura) e l'intervento del consulente sia stato utile e pertinente ai fini della decisione.

Avv. Federico Papa
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