Termini e forme della dichiarazione di ricusazione ex art. 38 c.p.p.
La disciplina dei termini e delle forme per la dichiarazione di ricusazione del giudice nel processo penale è contenuta principalmente nell'art. 38 c.p.p. 1, la cui osservanza è prescritta a pena di inammissibilità dall'art. 41, comma 1, c.p.p. 2, 3.
Di seguito il dettaglio dei termini, delle forme e dei relativi orientamenti giurisprudenziali.
1. Termini per la proposizione (art. 38, commi 1 e 2)
I termini variano a seconda della fase in cui si trova il procedimento 1:
- Nell'udienza preliminare: fino a che non siano conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti.
- Nel giudizio: fino a che non sia scaduto il termine previsto dall'art. 491, comma 1, c.p.p. (ossia subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti) 4.
- In ogni altro caso: prima del compimento dell'atto da parte del giudice.
Termini suppletivi e cause sopravvenute
Qualora la causa di ricusazione sia sorta o divenuta nota dopo la scadenza dei termini sopra indicati, la dichiarazione può essere proposta entro tre giorni 1. Se la causa sorge o diviene nota durante l'udienza, la dichiarazione deve essere proposta in ogni caso prima del termine dell'udienza stessa 1. Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che il termine è perentorio: se il fatto emerge in udienza, la parte deve ricusare seduta stante, eventualmente con riserva di formalizzare l'atto nei tre giorni successivi, pena la tardività 5, 6.
Il concetto di "conoscenza" della causa
Sull'individuazione del momento in cui la causa è "divenuta nota" ex art. 38, comma 2, c.p.p., sussiste un contrasto interpretativo 7, 5:
- Orientamento oggettivo: il termine decorre dal momento della conoscibilità con l'ordinaria diligenza (es. dal deposito della motivazione di una sentenza "pregiudicante" in cancelleria), non richiedendosi la conoscenza effettiva 7, 5.
- Orientamento soggettivo: il termine decorre solo quando il soggetto ha acquisito una conoscenza personale ed effettiva dell'atto fuori dall'udienza 5, 6.
2. Forme e modalità di presentazione (art. 38, commi 3 e 4)
La procedura è rigorosamente formale 1:
- Atto scritto: la dichiarazione deve essere redatta per iscritto e contenere l'indicazione specifica dei motivi e delle prove 1.
- Deposito principale: deve essere presentata, assieme ai documenti di supporto, nella cancelleria del giudice competente a decidere (individuato dall'art. 40 c.p.p. 8).
- Deposito di copia: una copia della dichiarazione deve essere depositata nella cancelleria dell'ufficio cui è addetto il giudice ricusato 1. La mancanza della prova di tale deposito può essere motivo di inammissibilità 4.
- Legittimazione: la dichiarazione può essere fatta personalmente dall'interessato oppure tramite difensore o procuratore speciale. In caso di procura speciale, i motivi della ricusazione devono essere indicati nell'atto di procura a pena di inammissibilità 1.
3. Effetti e sanzioni
- Divieto di sentenza: il giudice ricusato non può pronunciare né concorrere a pronunciare sentenza fino alla decisione sulla ricusazione, salvo il caso di istanze reiterate sui medesimi motivi (sent. Corte Cost. n. 10/1997) 9.
- Conservazione degli atti: in caso di accoglimento, il provvedimento decide se e in quale parte gli atti precedentemente compiuti conservano efficacia 10.
- Sanzioni pecuniarie: in caso di inammissibilità o rigetto, la parte privata può essere condannata al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende (da 500.000 a 3.000.000 di lire, ora convertiti in euro) 11, 5.
Conclusione operativa
Per evitare l'inammissibilità ex art. 41 c.p.p., è essenziale:
- Verificare la tempestività rispetto alla fase processuale o al termine di 3 giorni dalla conoscenza (o conoscibilità) 1, 7.
- Utilizzare un atto scritto con indicazione analitica di motivi e prove 1.
- Se si agisce tramite difensore, munirsi di procura speciale che riporti i motivi della ricusazione 1.
- Effettuare il doppio deposito (giudice competente e giudice ricusato) 1, 4.
Se vuoi, posso:
Fonti:
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La disciplina dei termini e delle forme per la dichiarazione di ricusazione del giudice nel processo penale è contenuta principalmente nell'art. 38 c.p.p. (#cite-source-1), la cui osservanza è prescritta a pena di inammissibilità dall'art. 41, comma 1, c.p.p. (#cite-source-5), (#cite-source-8).
L'art. 38 c.p.p. disciplina i termini e l'art. 41 c.p.p. prevede l'inammissibilità per inosservanza dei termini.
Di seguito il dettaglio dei termini, delle forme e dei relativi orientamenti giurisprudenziali.(contesto generale)
Frase introduttiva di raccordo che non contiene informazioni specifiche richiedenti prova documentale.
1. Termini per la proposizione (art. 38, commi 1 e 2) I termini variano a seconda della fase in cui si trova il procedimento (#cite-source-1): Nell'udienza preliminare: fino a che non siano conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti. Nel giudizio: fino a che non sia scaduto il termine previsto dall'art. 491, comma 1, c.p.p. (ossia subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti) (#cite-source-13). In ogni altro caso: prima del compimento dell'atto da parte del giudice.
I termini per l'udienza preliminare e il rinvio all'art. 491 c.p.p. per il giudizio sono previsti dall'art. 38 comma 1 c.p.p.
Termini suppletivi e cause sopravvenute Qualora la causa di ricusazione sia sorta o divenuta nota dopo la scadenza dei termini sopra indicati, la dichiarazione può essere proposta entro tre giorni (#cite-source-1). Se la causa sorge o diviene nota durante l'udienza, la dichiarazione deve essere proposta in ogni caso prima del termine dell'udienza stessa (#cite-source-1). Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che il termine è perentorio: se il fatto emerge in udienza, la parte deve ricusare seduta stante, eventualmente con riserva di formalizzare l'atto nei tre giorni successivi, pena la tardività (#cite-source-11), (#cite-source-12).
Il termine di tre giorni per cause sopravvenute e il limite del termine dell'udienza sono previsti dall'art. 38 comma 2 c.p.p.
Il concetto di "conoscenza" della causa Sull'individuazione del momento in cui la causa è "divenuta nota" ex art. 38, comma 2, c.p.p., sussiste un contrasto interpretativo (#cite-source-9), (#cite-source-11): 1. Orientamento oggettivo: il termine decorre dal momento della conoscibilità con l'ordinaria diligenza (es. dal deposito della motivazione di una sentenza "pregiudicante" in cancelleria), non richiedendosi la conoscenza effettiva (#cite-source-9), (#cite-source-11). 2. Orientamento soggettivo: il termine decorre solo quando il soggetto ha acquisito una conoscenza personale ed effettiva dell'atto fuori dall'udienza (#cite-source-11), (#cite-source-12).
La fonte 11 riporta un caso di inammissibilità per tardività, confermando il dibattito sul momento della conoscenza.
2. Forme e modalità di presentazione (art. 38, commi 3 e 4) La procedura è rigorosamente formale (#cite-source-1): Atto scritto: la dichiarazione deve essere redatta per iscritto e contenere l'indicazione specifica dei motivi e delle prove (#cite-source-1). Deposito principale: deve essere presentata, assieme ai documenti di supporto, nella cancelleria del giudice competente a decidere (individuato dall'art. 40 c.p.p. (#cite-source-4)). Deposito di copia: una copia della dichiarazione deve essere depositata nella cancelleria dell'ufficio cui è addetto il giudice ricusato (#cite-source-1). La mancanza della prova di tale deposito può essere motivo di inammissibilità (#cite-source-13). Legittimazione: la dichiarazione può essere fatta personalmente dall'interessato oppure tramite difensore o procuratore speciale. In caso di procura speciale, i motivi della ricusazione devono essere indicati nell'atto di procura a pena di inammissibilità (#cite-source-1).
L'art. 38 comma 3 c.p.p. impone l'atto scritto con indicazione di motivi e prove.
3. Effetti e sanzioni Divieto di sentenza: il giudice ricusato non può pronunciare né concorrere a pronunciare sentenza fino alla decisione sulla ricusazione, salvo il caso di istanze reiterate sui medesimi motivi (sent. Corte Cost. n. 10/1997) (#cite-source-2). Conservazione degli atti: in caso di accoglimento, il provvedimento decide se e in quale parte gli atti precedentemente compiuti conservano efficacia (#cite-source-6). Sanzioni pecuniarie: in caso di inammissibilità o rigetto, la parte privata può essere condannata al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende (da 500.000 a 3.000.000 di lire, ora convertiti in euro) (#cite-source-7), (#cite-source-11).
L'art. 37 comma 2 c.p.p. e la relativa nota sulla sentenza n. 10/1997 della Corte Costituzionale supportano il divieto di sentenza.
Conclusione operativa Per evitare l'inammissibilità ex art. 41 c.p.p., è essenziale: 1. Verificare la tempestività rispetto alla fase processuale o al termine di 3 giorni dalla conoscenza (o conoscibilità) (#cite-source-1), (#cite-source-9). 2. Utilizzare un atto scritto con indicazione analitica di motivi e prove (#cite-source-1). 3. Se si agisce tramite difensore, munirsi di procura speciale che riporti i motivi della ricusazione (#cite-source-1). 4. Effettuare il doppio deposito (giudice competente e giudice ricusato) (#cite-source-1), (#cite-source-13).
Sintesi operativa basata sulle prescrizioni di forma e termine contenute nell'art. 38 c.p.p.
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
