Recidiva reiterata specifica: motivazione e pericolosità ex art. 99 c.p.
In materia di recidiva reiterata (art. 99, comma 4, c.p.), l'articolazione della motivazione giudiziale richiede un passaggio logico rigoroso che superi il mero dato formale dei precedenti penali, focalizzandosi sulla concreta pericolosità sociale del reo 1.
1. Inquadramento normativo e impatto della Sentenza 185/2015
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 185/2015, la natura obbligatoria della recidiva (già prevista dall'art. 99, comma 5, c.p.) è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui imponeva l'aumento di pena senza una verifica in concreto 1. Ne deriva che il giudice, anche in presenza di recidiva reiterata specifica e infraquinquennale, ha il potere-dovere discrezionale di applicare o meno l'aggravante, motivando se il nuovo reato sia sintomatico di una "più accentuata colpevolezza" e di una "maggiore pericolosità" 2 3.
2. Nozione di "reati della stessa indole" (Art. 101 c.p.)
Quando i precedenti riguardano fattispecie di reato diverse (ad esempio, un furto, una truffa e una ricettazione), la motivazione deve poggiare sull'art. 101 c.p., che definisce i reati della stessa indole non solo come quelli che violano la stessa norma, ma anche quelli che presentano caratteri fondamentali comuni per la natura dei fatti o per i motivi che li hanno determinati 4.
Nel caso di reati tutti "contro il patrimonio", la motivazione si articola dimostrando che:
- Omogeneità dei motivi: Il reo agisce sistematicamente per il soddisfacimento di bisogni economici attraverso l'illecita aggressione al patrimonio altrui 4 5.
- Natura dei fatti: Le modalità esecutive rivelano una medesima attitudine delinquenziale o una specifica "specializzazione" nel settore dei reati patrimoniali 5.
3. Valutazione della pericolosità e indici ex art. 133 c.p.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il giudice non può limitarsi a citare i precedenti, ma deve rapportarli ai parametri dell'art. 133 c.p. 5 3. Per motivare l'applicazione dell'aumento ex art. 99, comma 4, c.p., devono essere evidenziati:
- La persistenza nel tempo del disegno criminoso (accentuata dalla recidiva infraquinquennale).
- L'insensibilità del reo ai precedenti interventi sanzionatori, che non hanno sortito alcun effetto deterrente o rieducativo 2.
- La condotta contemporanea e susseguente al reato, idonea a dimostrare che il nuovo episodio non è un fatto isolato ma espressione di una scelta di vita deviante 5.
4. Conseguenze sui benefici penitenziari
L'applicazione della recidiva reiterata (comma 4 dell'art. 99 c.p.) comporta rilevanti preclusioni operative:
- Divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione: Ai sensi dell'art. 656, comma 9, c.p.p., la sospensione dell'esecuzione della pena non può essere disposta dal PM se è applicata la recidiva reiterata, comportando l'ingresso immediato in carcere del condannato 6.
- Limitazioni ai benefici penitenziari: L'art. 58-quater della Legge 354/1975 stabilisce che le misure alternative alla detenzione (affidamento in prova, detenzione domiciliare, semilibertà) non possono essere concesse più di una volta ai condannati a cui sia stata applicata la recidiva ex art. 99, comma 4, c.p. 7.
Conclusione operativa per la difesa
Per contrastare la richiesta del PM, la difesa deve insistere sulla mancanza di una correlazione clinico-giuridica tra i vecchi fatti e il nuovo reato, evidenziando ad esempio:
- Il lungo tempo trascorso tra i fatti (nonostante il termine quinquennale).
- L'eventuale occasionalità dell'episodio o la diversa "gravità" (art. 133 c.p.) rispetto ai precedenti 5.
- L'assenza di una reale progressione criminale, chiedendo l'esclusione della recidiva o il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche 8 9.
Fonti:
Tutte le fonti recuperate dalla pipeline, incluse quelle non citate esplicitamente nel testo.
Verifica se le affermazioni dell'AI sono supportate dalle fonti citate.
In materia di recidiva reiterata (art. 99, comma 4, c.p.), l'articolazione della motivazione giudiziale richiede un passaggio logico rigoroso che superi il mero dato formale dei precedenti penali, focalizzandosi sulla concreta pericolosità sociale del reo .
L'art. 99 c.p. disciplina la recidiva e il quarto comma riguarda la recidiva reiterata, richiedendo una valutazione della pericolosit sociale.
1. Inquadramento normativo e impatto della Sentenza 185/2015 A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 185/2015, la natura obbligatoria della recidiva (già prevista dall'art. 99, comma 5, c.p.) è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui imponeva l'aumento di pena senza una verifica in concreto . Ne deriva che il giudice, anche in presenza di recidiva reiterata specifica e infraquinquennale, ha il potere-dovere discrezionale di applicare o meno l'aggravante, motivando se il nuovo reato sia sintomatico di una "più accentuata colpevolezza" e di una "maggiore pericolosità" [Source 13, Source 14].
La citazione della Sentenza Corte Cost. 185/2015 non trova riscontro nei testi forniti.
2. Nozione di "reati della stessa indole" (Art. 101 c.p.) Quando i precedenti riguardano fattispecie di reato diverse (ad esempio, un furto, una truffa e una ricettazione), la motivazione deve poggiare sull'art. 101 c.p., che definisce i reati della stessa indole non solo come quelli che violano la stessa norma, ma anche quelli che presentano caratteri fondamentali comuni per la natura dei fatti o per i motivi che li hanno determinati .
Il paragrafo riproduce fedelmente la definizione di 'reati della stessa indole' contenuta nell'art. 101 c.p.
Nel caso di reati tutti "contro il patrimonio", la motivazione si articola dimostrando che: Omogeneità dei motivi: Il reo agisce sistematicamente per il soddisfacimento di bisogni economici attraverso l'illecita aggressione al patrimonio altrui [Source 2, Source 3]. Natura dei fatti: Le modalità esecutive rivelano una medesima attitudine delinquenziale o una specifica "specializzazione" nel settore dei reati patrimoniali .
L'omogeneit dei motivi e la natura dei fatti sono criteri previsti dall'art. 101 c.p. per la stessa indole.
3. Valutazione della pericolosità e indici ex art. 133 c.p. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il giudice non può limitarsi a citare i precedenti, ma deve rapportarli ai parametri dell'art. 133 c.p. [Source 3, Source 14]. Per motivare l'applicazione dell'aumento ex art. 99, comma 4, c.p., devono essere evidenziati: La persistenza nel tempo del disegno criminoso (accentuata dalla recidiva infraquinquennale). L'insensibilità del reo ai precedenti interventi sanzionatori, che non hanno sortito alcun effetto deterrente o rieducativo . La condotta contemporanea e susseguente al reato, idonea a dimostrare che il nuovo episodio non è un fatto isolato ma espressione di una scelta di vita deviante .
L'art. 133 c.p. elenca i parametri per la valutazione della gravit del reato e della capacit a delinquere.
4. Conseguenze sui benefici penitenziari L'applicazione della recidiva reiterata (comma 4 dell'art. 99 c.p.) comporta rilevanti preclusioni operative: Divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione: Ai sensi dell'art. 656, comma 9, c.p.p., la sospensione dell'esecuzione della pena non può essere disposta dal PM se è applicata la recidiva reiterata, comportando l'ingresso immediato in carcere del condannato . Limitazioni ai benefici penitenziari: L'art. 58-quater della Legge 354/1975** stabilisce che le misure alternative alla detenzione (affidamento in prova, detenzione domiciliare, semilibertà) non possono essere concesse più di una volta ai condannati a cui sia stata applicata la recidiva ex art. 99, comma 4, c.p. .
L'art. 656 c.p.p. disciplina l'esecuzione delle pene detentive e i casi di esclusione dalla sospensione dell'ordine di esecuzione.
Conclusione operativa per la difesa Per contrastare la richiesta del PM, la difesa deve insistere sulla mancanza di una correlazione clinico-giuridica tra i vecchi fatti e il nuovo reato, evidenziando ad esempio: 1. Il lungo tempo trascorso tra i fatti (nonostante il termine quinquennale). 2. L'eventuale occasionalità dell'episodio o la diversa "gravità" (art. 133 c.p.) rispetto ai precedenti . 3. L'assenza di una reale progressione criminale, chiedendo l'esclusione della recidiva o il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche [Source 11, Source 12].
La difesa si basa su elementi di esclusione dei benefici (art. 58-quater L. 354/75) e criteri di gravit ex art. 133 c.p.
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
