Rinuncia al ricorso e condanna alle spese ex art. 391 c.p.c.
La disciplina della pronuncia sulla rinuncia al ricorso per cassazione e della conseguente condanna alle spese è contenuta nell'art. 391 c.p.c. 1. Tale norma è stata oggetto di rilevanti modifiche, da ultimo con la "Riforma Cartabia" (D.Lgs. n. 149/2022) 2, che ha snellito le modalità procedurali per la declaratoria di estinzione.
Di seguito il dettaglio sulle modalità della pronuncia e sul regime delle spese.
1. Modalità della pronuncia (Inquadramento normativo)
In caso di rinuncia al ricorso, effettuata secondo le modalità dell'art. 390 c.p.c. (atto sottoscritto dalla parte e dall'avvocato o solo da quest'ultimo se munito di mandato speciale) 2, la Corte di Cassazione provvede alla declaratoria di estinzione del processo con modalità differenti a seconda dello stato della causa:
- Ordinanza in camera di consiglio: è la forma ordinaria con cui la Corte provvede sull'estinzione 1. Se è già stata fissata l'adunanza camerale, la Corte decide ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c., con ordinanza sinteticamente motivata 3.
- Decreto presidenziale: se non è stata ancora fissata la data della decisione, provvede il Presidente con decreto 1.
- Sentenza: solo nell'ipotesi in cui la Corte debba decidere altri ricorsi contro lo stesso provvedimento già fissati per la pubblica udienza 1.
2. La condanna alle spese processuali
Il principio cardine è che il provvedimento (decreto, ordinanza o sentenza) che dichiara l'estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa (il rinunciante) al rimborso delle spese a favore delle altre parti 1.
Tuttavia, vi sono regole specifiche:
- Esclusione della condanna: la condanna non viene pronunciata se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale 1, 4.
- Mancata adesione: in assenza di adesione, il rinunciante va condannato al pagamento delle spese in base al principio di causalità, poiché grava su chi rinuncia il ristoro delle spese sostenute dalle controparti fino a quel momento 4.
- Potere discrezionale (il "può" del comma 2): la giurisprudenza ha chiarito che l'art. 391, comma 2, c.p.c. attribuisce alla Corte un potere di statuizione sulle spese che, pur dovendo essere motivato, le consente di valutare se addebitare le spese o procedere alla compensazione (totale o parziale), ferma restando l'impossibilità di far gravare le spese sulla controparte non rinunciante 5.
3. Efficacia del decreto e rimedi
Il decreto presidenziale di estinzione ha efficacia di titolo esecutivo 1. Qualora una parte non ritenga corretto il provvedimento (ad esempio, per contestare la sola statuizione sulle spese), l'art. 391, comma 3, c.p.c. prevede un rimedio specifico:
- Istanza di fissazione dell'udienza: entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto, le parti possono chiedere la fissazione dell'udienza collegiale 1, 6.
- Natura dell'istanza: non ha natura di impugnazione ma di "sollecitazione" alla Corte affinché valuti collegialmente se l'estinzione sia stata correttamente dichiarata 6, 7. Se l'istanza non viene proposta nel termine perentorio di 10 giorni, il decreto si consolida 6.
4. Conseguenze fiscali (Contributo unificato)
Un aspetto rilevante riguarda il cd. "doppio contributo unificato". La giurisprudenza ha precisato che in caso di rinuncia al ricorso per cassazione (anche se per adesione a definizioni agevolate), non sussistono i presupposti per la condanna al pagamento dell'ulteriore importo del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, qualora la causa di inammissibilità o estinzione sia sopravvenuta rispetto alla proposizione del ricorso 8.
Conclusione operativa
Per ottenere una pronuncia di estinzione senza condanna alle spese, è necessario che l'atto di rinuncia sia notificato o comunicato alle controparti e che queste vi aderiscano formalmente tramite i propri legali muniti di mandato speciale 1. In mancanza di adesione, la Corte provvederà con ordinanza o decreto condannando il ricorrente alle spese liquidate secondo i parametri generali dell'art. 91 c.p.c. 9, 4.
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Fonti:
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La disciplina della pronuncia sulla rinuncia al ricorso per cassazione e della conseguente condanna alle spese è contenuta nell'art. 391 c.p.c. (#cite-source-1). Tale norma è stata oggetto di rilevanti modifiche, da ultimo con la "Riforma Cartabia" (D.Lgs. n. 149/2022) (#cite-source-2), che ha snellito le modalità procedurali per la declaratoria di estinzione.
L'art. 391 c.p.c. disciplina effettivamente la pronuncia sulla rinuncia e la condanna alle spese, come indicato nel testo.
Di seguito il dettaglio sulle modalità della pronuncia e sul regime delle spese.(contesto generale)
Frase di raccordo puramente introduttiva che non contiene affermazioni di fatto o di diritto specifiche.
1. Modalità della pronuncia (Inquadramento normativo) In caso di rinuncia al ricorso, effettuata secondo le modalità dell'art. 390 c.p.c. (atto sottoscritto dalla parte e dall'avvocato o solo da quest'ultimo se munito di mandato speciale) (#cite-source-2), la Corte di Cassazione provvede alla declaratoria di estinzione del processo con modalità differenti a seconda dello stato della causa:
L'art. 390 c.p.c. descrive esattamente le modalità di sottoscrizione dell'atto di rinuncia citate nel paragrafo.
Ordinanza in camera di consiglio: è la forma ordinaria con cui la Corte provvede sull'estinzione (#cite-source-1). Se è già stata fissata l'adunanza camerale, la Corte decide ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c., con ordinanza sinteticamente motivata (#cite-source-4). Decreto presidenziale: se non è stata ancora fissata la data della decisione, provvede il Presidente con decreto (#cite-source-1). Sentenza: solo nell'ipotesi in cui la Corte debba decidere altri ricorsi contro lo stesso provvedimento già fissati per la pubblica udienza (#cite-source-1).
Il testo dell'art. 391 c.p.c. conferma che la Corte provvede con ordinanza o con decreto presidenziale se non è fissata la decisione.
2. La condanna alle spese processuali Il principio cardine è che il provvedimento (decreto, ordinanza o sentenza) che dichiara l'estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa (il rinunciante) al rimborso delle spese a favore delle altre parti (#cite-source-1).
L'art. 391 c.p.c. prevede espressamente la possibilità di condannare alle spese la parte che ha dato causa all'estinzione.
Tuttavia, vi sono regole specifiche: Esclusione della condanna: la condanna non viene pronunciata se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale (#cite-source-1), (#cite-source-15). Mancata adesione: in assenza di adesione, il rinunciante va condannato al pagamento delle spese in base al principio di causalità, poiché grava su chi rinuncia il ristoro delle spese sostenute dalle controparti fino a quel momento (#cite-source-15). Potere discrezionale (il "può" del comma 2): la giurisprudenza ha chiarito che l'art. 391, comma 2, c.p.c. attribuisce alla Corte un potere di statuizione sulle spese che, pur dovendo essere motivato, le consente di valutare se addebitare le spese o procedere alla compensazione (totale o parziale), ferma restando l'impossibilità di far gravare le spese sulla controparte non rinunciante (#cite-source-13).
L'art. 391 c.p.c. conferma l'esclusione della condanna in caso di adesione delle parti o dei loro avvocati con mandato speciale.
3. Efficacia del decreto e rimedi Il decreto presidenziale di estinzione ha efficacia di titolo esecutivo (#cite-source-1). Qualora una parte non ritenga corretto il provvedimento (ad esempio, per contestare la sola statuizione sulle spese), l'art. 391, comma 3, c.p.c. prevede un rimedio specifico:
L'art. 391 c.p.c. attribuisce al decreto efficacia di titolo esecutivo in assenza di richiesta di fissazione udienza entro 10 giorni.
Istanza di fissazione dell'udienza: entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto, le parti possono chiedere la fissazione dell'udienza collegiale (#cite-source-1), (#cite-source-12). Natura dell'istanza: non ha natura di impugnazione ma di "sollecitazione" alla Corte affinché valuti collegialmente se l'estinzione sia stata correttamente dichiarata (#cite-source-12), (#cite-source-14). Se l'istanza non viene proposta nel termine perentorio di 10 giorni, il decreto si consolida (#cite-source-12).
Il termine di dieci giorni per la fissazione dell'udienza è previsto dall'art. 391 c.p.c.; i riferimenti a Source 12 e 14 sono generici.
4. Conseguenze fiscali (Contributo unificato) Un aspetto rilevante riguarda il cd. "doppio contributo unificato". La giurisprudenza ha precisato che in caso di rinuncia al ricorso per cassazione (anche se per adesione a definizioni agevolate), non sussistono i presupposti per la condanna al pagamento dell'ulteriore importo del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, qualora la causa di inammissibilità o estinzione sia sopravvenuta rispetto alla proposizione del ricorso (#cite-source-5).
La Cass. 14782/2018 citata conferma l'insussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rinuncia.
Conclusione operativa Per ottenere una pronuncia di estinzione senza condanna alle spese, è necessario che l'atto di rinuncia sia notificato o comunicato alle controparti e che queste vi aderiscano formalmente tramite i propri legali muniti di mandato speciale (#cite-source-1). In mancanza di adesione, la Corte provvederà con ordinanza o decreto condannando il ricorrente alle spese liquidate secondo i parametri generali dell'art. 91 c.p.c. (#cite-source-6), (#cite-source-15).
Il paragrafo riassume correttamente il combinato disposto degli artt. 390 e 391 c.p.c. sulla rinuncia e l'adesione.
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
