Possesso di chiavi alterate e grimaldelli: analisi dell'art. 707 c.p.
L'applicazione dell'art. 707 c.p., concernente il possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli, rappresenta una fattispecie di reato contravvenzionale posta a tutela preventiva del patrimonio. La giurisprudenza di legittimità ha delineato con precisione i confini applicativi di questa norma, bilanciando la finalità di prevenzione dei reati contro il patrimonio con il rispetto del principio di tassatività e offensività.
1. Inquadramento normativo e presupposti soggettivi
L'art. 707 c.p. punisce chiunque sia colto in possesso di chiavi alterate, contraffatte o strumenti atti ad aprire o sforzare serrature, senza poterne giustificare l'attuale destinazione 1.
Tuttavia, la norma non si applica a chiunque indistintamente, ma richiede un presupposto soggettivo qualificato. Il soggetto deve:
- Essere stato condannato per delitti determinati da motivi di lucro;
- Essere stato condannato per contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio.
È importante notare che la Corte Costituzionale (sentenza n. 14/1971) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui faceva riferimento alle condizioni di condannato per mendicità, ammonito o sottoposto a misure di sicurezza, limitando così la platea dei soggetti attivi 1. La mancanza di tali precedenti penali rende il fatto penalmente irrilevante ai sensi dell'art. 707 c.p., come evidenziato in recenti ricorsi in cui la difesa ha contestato la condanna proprio per l'insussistenza della qualifica soggettiva 2 3.
2. Oggetto materiale e "giustificazione" del possesso
Il reato si configura in presenza di due categorie di oggetti:
- Chiavi alterate o contraffatte: strumenti di per sé sospetti.
- Chiavi genuine o strumenti atti allo scasso (es. grimaldelli, tronchesi, cacciaviti di particolari dimensioni): strumenti di uso comune che, tuttavia, per le circostanze di tempo e luogo, risultano finalizzati allo scasso 4 2.
Il nucleo centrale dell'accertamento riguarda l'ingiustificata destinazione attuale. L'imputato ha l'onere di fornire una spiegazione plausibile e lecita del possesso (es. motivi professionali o necessità contingenti). Il giudice valuta la prova secondo il principio del libero convincimento ex art. 192 c.p.p. 5, analizzando se la giustificazione sia verosimile rispetto al contesto del fermo.
3. Orientamenti giurisprudenziali recenti
Il concorso con l'art. 4 L. 110/1975
Spesso il possesso di strumenti atti allo scasso concorre con il reato di cui all'art. 4 della Legge n. 110/1975, che punisce il porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere (come mazze da baseball o strumenti da punta e taglio) 6 4. La giurisprudenza tende a tenere distinti i due reati quando gli oggetti hanno finalità diverse: l'art. 707 c.p. mira a prevenire furti (scasso), mentre l'art. 4 L. 110/1975 mira a prevenire l'offesa alla persona 4 7.
Rapporto con il reato di furto (Assorbimento)
Un tema dibattuto riguarda il rapporto tra il possesso di arnesi e il reato di furto consumato o tentato. La Corte di Cassazione ha chiarito che non vi è assorbimento automatico del reato di cui all'art. 707 c.p. nel furto aggravato dall'uso di mezzo fraudolento o scasso, qualora il possesso degli strumenti non sia strettamente limitato al momento dell'azione furtiva ma si protragga autonomamente 8 9. Ad esempio, se gli strumenti vengono rinvenuti nel possesso del soggetto ore dopo il furto o in un contesto diverso, i reati possono concorrere materialmente 10 8.
Valutazione degli elementi indiziari
La responsabilità viene spesso affermata sulla base di elementi indiziari che devono essere gravi, precisi e concordanti ex art. 192, comma 2, c.p.p. 5. In casi recenti, la Cassazione ha annullato sentenze per vizi motivazionali laddove il legame tra l'imputato e gli strumenti rinvenuti non fosse stato adeguatamente provato (es. fermo a distanza dal luogo del fatto o descrizione sommaria dell'autore) 11 12.
4. Conclusioni operative
Per l'integrazione dell'art. 707 c.p. occorre che:
- L'imputato possieda i precedenti penali specifici richiesti dalla norma.
- Il possesso riguardi strumenti oggettivamente idonei allo scasso.
- Le circostanze di tempo e luogo non permettano di ritenere fondata la giustificazione fornita dall'imputato.
- Venga fornita prova rigorosa della disponibilità materiale degli oggetti in capo al soggetto qualificato 2 3.
Fonti:
Tutte le fonti recuperate dalla pipeline, incluse quelle non citate esplicitamente nel testo.
Verifica se le affermazioni dell'AI sono supportate dalle fonti citate.
L'applicazione dell'art. 707 c.p., concernente il possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli, rappresenta una fattispecie di reato contravvenzionale posta a tutela preventiva del patrimonio. La giurisprudenza di legittimità ha delineato con precisione i confini applicativi di questa norma, bilanciando la finalità di prevenzione dei reati contro il patrimonio con il rispetto del principio di tassatività e offensività.(contesto generale)
Descrizione generale della finalità preventiva e della natura contravvenzionale dell'art. 707 c.p.
1. Inquadramento normativo e presupposti soggettivi L'art. 707 c.p. punisce chiunque sia colto in possesso di chiavi alterate, contraffatte o strumenti atti ad aprire o sforzare serrature, senza poterne giustificare l'attuale destinazione .
Corrisponde al testo dell'art. 707 c.p. riguardo al possesso di chiavi e strumenti atti ad aprire serrature.
Tuttavia, la norma non si applica a chiunque indistintamente, ma richiede un presupposto soggettivo qualificato. Il soggetto deve: Essere stato condannato per delitti determinati da motivi di lucro; Essere stato condannato per contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio.
L'art. 707 c.p. elenca i presupposti soggettivi (condanne per delitti di lucro o contravvenzioni patrimoniali).
È importante notare che la Corte Costituzionale (sentenza n. 14/1971) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui faceva riferimento alle condizioni di condannato per mendicità, ammonito o sottoposto a misure di sicurezza, limitando così la platea dei soggetti attivi . La mancanza di tali precedenti penali rende il fatto penalmente irrilevante ai sensi dell'art. 707 c.p., come evidenziato in recenti ricorsi in cui la difesa ha contestato la condanna proprio per l'insussistenza della qualifica soggettiva [Source 12, Source 13].
La nota di aggiornamento (52) nel testo dell'art. 707 c.p. conferma la sentenza n. 14/1971 della Corte Costituzionale.
2. Oggetto materiale e "giustificazione" del possesso Il reato si configura in presenza di due categorie di oggetti: 1. Chiavi alterate o contraffatte: strumenti di per sé sospetti. 2. Chiavi genuine o strumenti atti allo scasso (es. grimaldelli, tronchesi, cacciaviti di particolari dimensioni): strumenti di uso comune che, tuttavia, per le circostanze di tempo e luogo, risultano finalizzati allo scasso [Source 8, Source 12].
L'art. 707 c.p. distingue tra chiavi alterate/contraffatte e chiavi genuine o strumenti atti a sforzare serrature.
Il nucleo centrale dell'accertamento riguarda l'ingiustificata destinazione attuale. L'imputato ha l'onere di fornire una spiegazione plausibile e lecita del possesso (es. motivi professionali o necessità contingenti). Il giudice valuta la prova secondo il principio del libero convincimento ex art. 192 c.p.p. , analizzando se la giustificazione sia verosimile rispetto al contesto del fermo.
Il richiamo all'art. 192 c.p.p. per la valutazione della prova è corretto in base alla fonte fornita.
3. Orientamenti giurisprudenziali recenti(contesto generale)
Titolo di sezione meramente descrittivo.
Il concorso con l'art. 4 L. 110/1975 Spesso il possesso di strumenti atti allo scasso concorre con il reato di cui all'art. 4 della Legge n. 110/1975, che punisce il porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere (come mazze da baseball o strumenti da punta e taglio) [Source 2, Source 8]. La giurisprudenza tende a tenere distinti i due reati quando gli oggetti hanno finalità diverse: l'art. 707 c.p. mira a prevenire furti (scasso), mentre l'art. 4 L. 110/1975 mira a prevenire l'offesa alla persona [Source 8, Source 9].
L'art. 4 L. 110/1975 disciplina il porto di armi e oggetti atti ad offendere senza giustificato motivo.
Rapporto con il reato di furto (Assorbimento) Un tema dibattuto riguarda il rapporto tra il possesso di arnesi e il reato di furto consumato o tentato. La Corte di Cassazione ha chiarito che non vi è assorbimento automatico del reato di cui all'art. 707 c.p. nel furto aggravato dall'uso di mezzo fraudolento o scasso, qualora il possesso degli strumenti non sia strettamente limitato al momento dell'azione furtiva ma si protragga autonomamente [Source 10, Source 11]. Ad esempio, se gli strumenti vengono rinvenuti nel possesso del soggetto ore dopo il furto o in un contesto diverso, i reati possono concorrere materialmente [Source 6, Source 10].(contesto generale)
Inquadramento sistematico del rapporto tra reato di pericolo (707 c.p.) e reato di danno (furto) senza citazioni specifiche.
Valutazione degli elementi indiziari La responsabilità viene spesso affermata sulla base di elementi indiziari che devono essere gravi, precisi e concordanti ex art. 192, comma 2, c.p.p. . In casi recenti, la Cassazione ha annullato sentenze per vizi motivazionali laddove il legame tra l'imputato e gli strumenti rinvenuti non fosse stato adeguatamente provato (es. fermo a distanza dal luogo del fatto o descrizione sommaria dell'autore) [Source 4, Source 5].
L'art. 192 comma 2 c.p.p. definisce i requisiti degli indizi (gravi, precisi e concordanti).
4. Conclusioni operative Per l'integrazione dell'art. 707 c.p. occorre che: L'imputato possieda i precedenti penali specifici richiesti dalla norma. Il possesso riguardi strumenti oggettivamente idonei allo scasso. Le circostanze di tempo e luogo non permettano di ritenere fondata la giustificazione fornita dall'imputato. Venga fornita prova rigorosa della disponibilità materiale degli oggetti in capo al soggetto qualificato [Source 12, Source 13].
Sintesi finale dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal testo dell'art. 707 c.p.
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
