Impugnazione misure di sicurezza: competenza e legittimazione art. 680 c.p.p.
La disciplina dell'impugnazione dei provvedimenti relativi alle misure di sicurezza è incentrata sull'art. 680 c.p.p. 1, 2, 3, che delinea un sistema di gravame volto a garantire il controllo giurisdizionale sulla pericolosità sociale e sulle conseguenti limitazioni della libertà.
1. Tribunali competenti
La competenza a decidere sulle impugnazioni è devoluta al Tribunale di sorveglianza 1. A seconda della natura del provvedimento impugnato, si distinguono due ipotesi:
- Appello contro provvedimenti del Magistrato di sorveglianza: il Tribunale di sorveglianza è competente a conoscere l'appello proposto contro i provvedimenti emessi dal Magistrato di sorveglianza in materia di misure di sicurezza, dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato, o tendenza a delinquere 1, 4.
- Impugnazione contro sentenze di condanna o proscioglimento: fuori dai casi in cui sia proposto appello anche contro altri capi penali della sentenza (ipotesi disciplinata dall'art. 579, comma 1, c.p.p. 5), il Tribunale di sorveglianza giudica sulle impugnazioni che riguardano esclusivamente le disposizioni relative alle misure di sicurezza contenute nelle sentenze di merito 3, 6.
La competenza territoriale è determinata ai sensi dell'art. 677 c.p.p. 7 e dell'art. 71 ord. pen. 8: appartiene al tribunale che ha giurisdizione sull'istituto dove l'interessato è detenuto o internato, ovvero sul luogo di residenza o domicilio se il soggetto è libero.
2. Soggetti attivamente legittimati
Ai sensi dell'art. 680, comma 1, c.p.p. 1, i soggetti legittimati a proporre appello sono:
- Il Pubblico Ministero;
- L'interessato (il soggetto sottoposto alla misura o alla dichiarazione di pericolosità);
- Il difensore.
3. Profili procedurali e orientamenti giurisprudenziali
L'appello ex art. 680 c.p.p. segue le disposizioni generali sulle impugnazioni, ma con una peculiarità rilevante: esso non ha effetto sospensivo, salvo che il Tribunale di sorveglianza disponga diversamente con apposito provvedimento 1.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito importanti aspetti sulla corretta instaurazione del gravame:
- Inammissibilità del ricorso diretto: contro i provvedimenti del Magistrato di sorveglianza concernenti le misure di sicurezza è esperibile esclusivamente il rimedio dell'appello dinanzi al Tribunale di sorveglianza; l'eventuale ricorso per cassazione proposto avverso tali provvedimenti deve essere qualificato come appello, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente (Cass. pen. sez. VII, n. 18168/2023 4).
- Oggetto del giudizio: il Tribunale di sorveglianza, in sede di appello, è tenuto a un nuovo e pieno esame della pericolosità sociale attuale, valutando non solo i precedenti ma anche il comportamento tenuto durante l'esecuzione della misura e l'eventuale assenza di riflessione critica rispetto alle scelte devianti (Cass. pen. sez. I, n. 22622/2024 9, Cass. pen. sez. I, n. 46806/2024 10).
- Rapporto con il giudizio abbreviato: le Sezioni Unite hanno affrontato il contrasto relativo all'omessa applicazione di misure di sicurezza (come l'espulsione dello straniero) in sentenze di condanna inappellabili (es. giudizio abbreviato), ribadendo che la competenza per l'impugnazione limitata alla sola misura di sicurezza spetta comunque al Tribunale di sorveglianza ex artt. 579, comma 2 e 680, comma 2, c.p.p. (Cass. pen. sez. U, n. 38810/2022 6).
Conclusione operativa
In sintesi, ogni provvedimento monocratico del Magistrato di sorveglianza sulle misure di sicurezza deve essere impugnato mediante appello davanti al Tribunale di sorveglianza territorialmente competente. Solo avverso la decisione emessa in grado di appello dal Tribunale di sorveglianza sarà successivamente possibile esperire il ricorso per cassazione per violazione di legge 11.
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Fonti:
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La disciplina dell'impugnazione dei provvedimenti relativi alle misure di sicurezza è incentrata sull'art. 680 c.p.p. (#cite-source-1), (#cite-source-7), (#cite-source-11), che delinea un sistema di gravame volto a garantire il controllo giurisdizionale sulla pericolosità sociale e sulle conseguenti limitazioni della libertà.
L'art. 680 c.p.p. disciplina espressamente l'impugnazione dei provvedimenti relativi alle misure di sicurezza.
1. Tribunali competenti La competenza a decidere sulle impugnazioni è devoluta al Tribunale di sorveglianza (#cite-source-1). A seconda della natura del provvedimento impugnato, si distinguono due ipotesi:
L'art. 680 c.p.p. stabilisce che l'appello si propone al tribunale di sorveglianza.
Appello contro provvedimenti del Magistrato di sorveglianza: il Tribunale di sorveglianza è competente a conoscere l'appello proposto contro i provvedimenti emessi dal Magistrato di sorveglianza in materia di misure di sicurezza, dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato, o tendenza a delinquere (#cite-source-1), (#cite-source-13). Impugnazione contro sentenze di condanna o proscioglimento: fuori dai casi in cui sia proposto appello anche contro altri capi penali della sentenza (ipotesi disciplinata dall'art. 579, comma 1, c.p.p. (#cite-source-4)), il Tribunale di sorveglianza giudica sulle impugnazioni che riguardano esclusivamente le disposizioni relative alle misure di sicurezza contenute nelle sentenze di merito (#cite-source-11), (#cite-source-12).
L'art. 680 comma 1 c.p.p. elenca i provvedimenti del magistrato di sorveglianza soggetti ad appello (misure di sicurezza, abitualità, professionalità, tendenza).
La competenza territoriale è determinata ai sensi dell'art. 677 c.p.p. (#cite-source-3) e dell'art. 71 ord. pen. (#cite-source-5): appartiene al tribunale che ha giurisdizione sull'istituto dove l'interessato è detenuto o internato, ovvero sul luogo di residenza o domicilio se il soggetto è libero.
L'art. 677 c.p.p. definisce i criteri di competenza territoriale basati sul luogo di detenzione o residenza.
2. Soggetti attivamente legittimati Ai sensi dell'art. 680, comma 1, c.p.p. (#cite-source-1), i soggetti legittimati a proporre appello sono: Il Pubblico Ministero; L'interessato (il soggetto sottoposto alla misura o alla dichiarazione di pericolosità); Il difensore.
L'art. 680 comma 1 c.p.p. individua come legittimati il pubblico ministero, l'interessato e il difensore.
3. Profili procedurali e orientamenti giurisprudenziali L'appello ex art. 680 c.p.p. segue le disposizioni generali sulle impugnazioni, ma con una peculiarità rilevante: esso non ha effetto sospensivo, salvo che il Tribunale di sorveglianza disponga diversamente con apposito provvedimento (#cite-source-1).
L'art. 680 comma 3 c.p.p. prevede l'applicazione delle norme generali e l'assenza di effetto sospensivo automatico.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito importanti aspetti sulla corretta instaurazione del gravame: Inammissibilità del ricorso diretto: contro i provvedimenti del Magistrato di sorveglianza concernenti le misure di sicurezza è esperibile esclusivamente il rimedio dell'appello dinanzi al Tribunale di sorveglianza; l'eventuale ricorso per cassazione proposto avverso tali provvedimenti deve essere qualificato come appello, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente (Cass. pen. sez. VII, n. 18168/2023 (#cite-source-13)). Oggetto del giudizio: il Tribunale di sorveglianza, in sede di appello, è tenuto a un nuovo e pieno esame della pericolosità sociale attuale, valutando non solo i precedenti ma anche il comportamento tenuto durante l'esecuzione della misura e l'eventuale assenza di riflessione critica rispetto alle scelte devianti (Cass. pen. sez. I, n. 22622/2024 (#cite-source-16), Cass. pen. sez. I, n. 46806/2024 (#cite-source-15)). Rapporto con il giudizio abbreviato: le Sezioni Unite hanno affrontato il contrasto relativo all'omessa applicazione di misure di sicurezza (come l'espulsione dello straniero) in sentenze di condanna inappellabili (es. giudizio abbreviato), ribadendo che la competenza per l'impugnazione limitata alla sola misura di sicurezza spetta comunque al Tribunale di sorveglianza ex artt. 579, comma 2 e 680, comma 2, c.p.p. (Cass. pen. sez. U, n. 38810/2022 (#cite-source-12)).
Il Source 13 (ordinanza Cassazione) conferma che contro il provvedimento del Magistrato di sorveglianza va proposto appello ex art. 680 c.p.p. e non ricorso diretto.
Conclusione operativa In sintesi, ogni provvedimento monocratico del Magistrato di sorveglianza sulle misure di sicurezza deve essere impugnato mediante appello davanti al Tribunale di sorveglianza territorialmente competente. Solo avverso la decisione emessa in grado di appello dal Tribunale di sorveglianza sarà successivamente possibile esperire il ricorso per cassazione per violazione di legge (#cite-source-14).(contesto generale)
Sintesi procedurale corretta basata sulla gerarchia delle impugnazioni nel sistema di sorveglianza italiano.
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
