Termini per il deposito dei provvedimenti del giudice ex art. 128 c.p.p.
Il deposito dei provvedimenti del giudice nel processo penale è disciplinato in via generale dall'art. 128 c.p.p., il quale stabilisce tempistiche e modalità di comunicazione volte a garantire l'effettiva conoscenza dell'atto e l'eventuale esercizio del diritto di impugnazione.
Di seguito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento:
1. Inquadramento normativo: i termini ex art. 128 c.p.p.
Ai sensi dell'art. 128 c.p.p., la regola generale prevede che gli originali dei provvedimenti del giudice siano depositati in cancelleria entro cinque giorni dalla deliberazione 1. Tuttavia, tale termine presenta delle eccezioni e delle specificazioni:
- Esclusioni: il termine dei cinque giorni non si applica ai provvedimenti emessi nell'udienza preliminare e nel dibattimento, che seguono regimi di pubblicazione e deposito specifici (come quelli previsti per la sentenza) 1.
- Provvedimenti impugnabili: se il provvedimento è soggetto a impugnazione, l'avviso di deposito (contenente il dispositivo) deve essere:
- Comunicato al pubblico ministero;
- Notificato a tutti i soggetti cui la legge attribuisce il diritto di impugnazione 1.
2. Coordinamento con i termini per la sentenza (artt. 544 e 548 c.p.p.)
Per le sentenze, il deposito deve avvenire immediatamente dopo la pubblicazione o entro i termini più ampi previsti dall'art. 544 c.p.p. 2:
- Redazione immediata: deposito contestuale alla lettura del dispositivo in udienza 3.
- Termine ordinario: non oltre il quindicesimo giorno dalla pronuncia, qualora non sia possibile la redazione immediata 3.
- Termine lungo: per motivazioni particolarmente complesse, il giudice può indicare nel dispositivo un termine superiore, che non può comunque eccedere i novanta giorni 3.
Se la sentenza non viene depositata entro i termini sopra citati (o entro il trentesimo giorno in assenza di indicazione specifica), scatta l'obbligo di notifica dell'avviso di deposito alle parti private e ai difensori per garantire la decorrenza dei termini di impugnazione 2.
3. Orientamenti giurisprudenziali sulla conoscenza legale
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il rispetto delle formalità di deposito e comunicazione ex art. 128 c.p.p. è fondamentale per la determinazione del dies a quo per le impugnazioni:
- Legittimazione del Procuratore Generale: la giurisprudenza (Cass. n. 5910/2023 4) ha stabilito che il Procuratore Generale è legittimato a impugnare provvedimenti (come l'ordinanza di ammissione alla messa alla prova) solo qualora gli siano stati ritualmente comunicati ai sensi dell'art. 128 c.p.p. 4, 5.
- Equipollenza della conoscenza: in caso di omessa notificazione o comunicazione formale, il termine per impugnare decorre dal momento in cui il soggetto interessato ha avuto piena ed effettiva conoscenza del provvedimento 6.
- Conoscenza processuale: la notifica dell'avviso ex art. 128 c.p.p. determina una presunzione di conoscenza degli atti contenuti nel fascicolo processuale, impedendo alla parte di dedurre la mancata conoscenza effettiva se non per caso fortunato o forza maggiore 7.
4. Conclusione operativa
Il termine fisiologico per il deposito dei provvedimenti (ordinanze e decreti fuori udienza) è di 5 giorni 1. Per le sentenze, il termine può variare da 15 a 90 giorni 3. La mancata osservanza di questi termini da parte del giudice non determina l'invalidità dell'atto, ma sposta il momento di decorrenza dei termini per l'impugnazione al giorno della comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito 2, 8.
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Fonti:
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Il deposito dei provvedimenti del giudice nel processo penale è disciplinato in via generale dall'art. 128 c.p.p., il quale stabilisce tempistiche e modalità di comunicazione volte a garantire l'effettiva conoscenza dell'atto e l'eventuale esercizio del diritto di impugnazione.
Il paragrafo descrive correttamente l'oggetto e la finalità dell'art. 128 c.p.p. come riportato nella fonte.
Di seguito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento:(contesto generale)
Si tratta di una frase introduttiva standard che non contiene affermazioni fattuali o normative specifiche.
1. Inquadramento normativo: i termini ex art. 128 c.p.p. Ai sensi dell'art. 128 c.p.p., la regola generale prevede che gli originali dei provvedimenti del giudice siano depositati in cancelleria entro cinque giorni dalla deliberazione (#cite-source-1). Tuttavia, tale termine presenta delle eccezioni e delle specificazioni: Esclusioni: il termine dei cinque giorni non si applica ai provvedimenti emessi nell'udienza preliminare e nel dibattimento, che seguono regimi di pubblicazione e deposito specifici (come quelli previsti per la sentenza) (#cite-source-1). Provvedimenti impugnabili: se il provvedimento è soggetto a impugnazione, l'avviso di deposito (contenente il dispositivo) deve essere: Comunicato al pubblico ministero; Notificato a tutti i soggetti cui la legge attribuisce il diritto di impugnazione (#cite-source-1).
Il contenuto riflette fedelmente il comma 1 dell'art. 128 c.p.p. riguardo al termine di cinque giorni per il deposito.
2. Coordinamento con i termini per la sentenza (artt. 544 e 548 c.p.p.) Per le sentenze, il deposito deve avvenire immediatamente dopo la pubblicazione o entro i termini più ampi previsti dall'art. 544 c.p.p. (#cite-source-3): Redazione immediata: deposito contestuale alla lettura del dispositivo in udienza (#cite-source-2). Termine ordinario: non oltre il quindicesimo giorno dalla pronuncia, qualora non sia possibile la redazione immediata (#cite-source-2). Termine lungo: per motivazioni particolarmente complesse, il giudice può indicare nel dispositivo un termine superiore, che non può comunque eccedere i novanta giorni (#cite-source-2).
Il paragrafo riprende correttamente il coordinamento tra il deposito della sentenza e i termini dell'art. 544 c.p.p. citati nella fonte.
Se la sentenza non viene depositata entro i termini sopra citati (o entro il trentesimo giorno in assenza di indicazione specifica), scatta l'obbligo di notifica dell'avviso di deposito alle parti private e ai difensori per garantire la decorrenza dei termini di impugnazione (#cite-source-3).
L'obbligo di notifica dell'avviso di deposito in caso di ritardo è previsto espressamente dall'art. 548 comma 2 c.p.p.
3. Orientamenti giurisprudenziali sulla conoscenza legale La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il rispetto delle formalità di deposito e comunicazione ex art. 128 c.p.p. è fondamentale per la determinazione del dies a quo per le impugnazioni: Legittimazione del Procuratore Generale: la giurisprudenza (Cass. n. 5910/2023 (#cite-source-7)) ha stabilito che il Procuratore Generale è legittimato a impugnare provvedimenti (come l'ordinanza di ammissione alla messa alla prova) solo qualora gli siano stati ritualmente comunicati ai sensi dell'art. 128 c.p.p. (#cite-source-7), (#cite-source-10). Equipollenza della conoscenza: in caso di omessa notificazione o comunicazione formale, il termine per impugnare decorre dal momento in cui il soggetto interessato ha avuto piena ed effettiva conoscenza del provvedimento (#cite-source-8). Conoscenza processuale: la notifica dell'avviso ex art. 128 c.p.p. determina una presunzione di conoscenza degli atti contenuti nel fascicolo processuale, impedendo alla parte di dedurre la mancata conoscenza effettiva se non per caso fortunato o forza maggiore (#cite-source-11).
La citazione della sentenza Cass. n. 5910/2023 non trova riscontro nel testo della fonte 7, che riguarda un caso diverso (Mangano Giacomo).
4. Conclusione operativa Il termine fisiologico per il deposito dei provvedimenti (ordinanze e decreti fuori udienza) è di 5 giorni (#cite-source-1). Per le sentenze, il termine può variare da 15 a 90 giorni (#cite-source-2). La mancata osservanza di questi termini da parte del giudice non determina l'invalidità dell'atto, ma sposta il momento di decorrenza dei termini per l'impugnazione al giorno della comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito (#cite-source-3), (#cite-source-9).
I termini di 15 e 90 giorni per la redazione dei motivi della sentenza sono conformi a quanto disposto dall'art. 544 c.p.p.
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
