Sanzione di inutilizzabilità e regole per l'interrogatorio ex art. 64 c.p.p.
L'ordinamento processuale penale italiano prevede un rigoroso sistema di sanzioni per le violazioni delle regole stabilite a tutela della libertà di autodeterminazione e del diritto di difesa durante l'interrogatorio.
1. Inquadramento normativo
Le regole generali per l'interrogatorio sono dettate dall'art. 64 c.p.p. 1, il quale impone specifici obblighi di avviso e divieti volti a garantire la genuinità dell'atto e la consapevolezza del dichiarante. Tali obblighi sono strettamente connessi al principio generale di inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite sancito dall'art. 191 c.p.p. 2.
2. Tipologie di inutilizzabilità ex art. 64 c.p.p.
L'art. 64, comma 3, c.p.p. 1 distingue le sanzioni in base alla natura dell'avvertimento omesso:
- Inutilizzabilità soggettiva e oggettiva (erga omnes): l'inosservanza degli avvertimenti circa l'utilizzo delle dichiarazioni contro il dichiarante (lett. a) e la facoltà di non rispondere (lett. b) rende le dichiarazioni totalmente inutilizzabili 1.
- Inutilizzabilità relativa (nei confronti di altri): la mancanza dell'avvertimento relativo alla possibile assunzione dell'ufficio di testimone qualora si rendano dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilità di altri (lett. c) impedisce l'utilizzo di tali dichiarazioni contro i terzi chiamati in correità e preclude al dichiarante l'assunzione della veste di testimone assistito su quei fatti 1, 3.
3. Divieto di metodi coercitivi e libertà di autodeterminazione
Il comma 2 dell'art. 64 c.p.p. 1 stabilisce un divieto assoluto di utilizzare metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la memoria (es. stratagemmi, narcoanalisi o ipnosi), anche con il consenso dell'interessato. La violazione di tale divieto determina un'inutilizzabilità definita "patologica" 4. La giurisprudenza ha precisato che l'uso di stratagemmi da parte degli inquirenti che compromettano tale libertà inficia la validità dei dicta 4.
4. Dichiarazioni indizianti e "indagato di fatto" (art. 63 c.p.p.)
La sanzione di inutilizzabilità colpisce anche le dichiarazioni rese da chi non era ancora indagato ma avrebbe dovuto esserlo. In particolare:
- Se una persona non indagata rende dichiarazioni autoindizianti, l'autorità deve interrompere l'esame: le dichiarazioni precedenti sono inutilizzabili contro chi le ha rese (art. 63, comma 1, c.p.p.) 5.
- Se la persona doveva essere sentita sin dall'inizio come imputato o indagato, le sue dichiarazioni sono colpite da inutilizzabilità assoluta (erga omnes), a condizione che a suo carico fossero già acquisiti indizi non equivoci di reità conosciuti dall'autorità procedente 5, 6, 7.
5. Interrogatorio di persona detenuta (art. 141-bis c.p.p.)
Per la persona in stato di detenzione, l'art. 141-bis c.p.p. 8 impone, a pena di inutilizzabilità, la documentazione integrale con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica per ogni interrogatorio svolto fuori dall'udienza.
Conclusione operativa
La sanzione che colpisce la violazione dell'art. 64 c.p.p. è l'inutilizzabilità, la quale è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.p.p. 2. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità precisa che la parte che eccepisce l'inutilizzabilità in sede di ricorso ha l'onere di indicare specificamente gli atti viziati e dimostrarne la decisività rispetto al compendio probatorio complessivo 6.
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Fonti:
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L'ordinamento processuale penale italiano prevede un rigoroso sistema di sanzioni per le violazioni delle regole stabilite a tutela della libertà di autodeterminazione e del diritto di difesa durante l'interrogatorio.(contesto generale)
Introduzione di carattere generale sul sistema sanzionatorio processuale penale a tutela della difesa.
1. Inquadramento normativo Le regole generali per l'interrogatorio sono dettate dall'art. 64 c.p.p. (#cite-source-1), il quale impone specifici obblighi di avviso e divieti volti a garantire la genuinità dell'atto e la consapevolezza del dichiarante. Tali obblighi sono strettamente connessi al principio generale di inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite sancito dall'art. 191 c.p.p. (#cite-source-2).
L'art. 64 c.p.p. stabilisce le regole generali dell'interrogatorio e l'art. 191 c.p.p. la sanzione dell'inutilizzabilità.
2. Tipologie di inutilizzabilità ex art. 64 c.p.p. L'art. 64, comma 3, c.p.p. (#cite-source-1) distingue le sanzioni in base alla natura dell'avvertimento omesso:
L'art. 64 comma 3 c.p.p. elenca effettivamente gli avvertimenti da rendere prima dell'interrogatorio.
Inutilizzabilità soggettiva e oggettiva (erga omnes): l'inosservanza degli avvertimenti circa l'utilizzo delle dichiarazioni contro il dichiarante (lett. a) e la facoltà di non rispondere (lett. b) rende le dichiarazioni totalmente inutilizzabili (#cite-source-1). Inutilizzabilità relativa (nei confronti di altri): la mancanza dell'avvertimento relativo alla possibile assunzione dell'ufficio di testimone qualora si rendano dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilità di altri (lett. c) impedisce l'utilizzo di tali dichiarazioni contro i terzi chiamati in correità e preclude al dichiarante l'assunzione della veste di testimone assistito su quei fatti (#cite-source-1), (#cite-source-8).
L'art. 64 comma 3 lett. a e b prevede l'inutilizzabilità delle dichiarazioni in caso di omesso avvertimento.
3. Divieto di metodi coercitivi e libertà di autodeterminazione Il comma 2 dell'art. 64 c.p.p. (#cite-source-1) stabilisce un divieto assoluto di utilizzare metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la memoria (es. stratagemmi, narcoanalisi o ipnosi), anche con il consenso dell'interessato. La violazione di tale divieto determina un'inutilizzabilità definita "patologica" (#cite-source-11). La giurisprudenza ha precisato che l'uso di stratagemmi da parte degli inquirenti che compromettano tale libertà inficia la validità dei dicta (#cite-source-11).
L'art. 64 comma 2 vieta metodi che influiscono sulla libertà di autodeterminazione, anche con il consenso.
4. Dichiarazioni indizianti e "indagato di fatto" (art. 63 c.p.p.) La sanzione di inutilizzabilità colpisce anche le dichiarazioni rese da chi non era ancora indagato ma avrebbe dovuto esserlo. In particolare: Se una persona non indagata rende dichiarazioni autoindizianti, l'autorità deve interrompere l'esame: le dichiarazioni precedenti sono inutilizzabili contro chi le ha rese (art. 63, comma 1, c.p.p.) (#cite-source-4). Se la persona doveva essere sentita sin dall'inizio come imputato o indagato, le sue dichiarazioni sono colpite da inutilizzabilità assoluta (erga omnes), a condizione che a suo carico fossero già acquisiti indizi non equivoci di reità conosciuti dall'autorità procedente (#cite-source-4), (#cite-source-6), (#cite-source-7).
L'art. 63 c.p.p. disciplina le dichiarazioni indizianti rese da chi non è ancora indagato e la relativa inutilizzabilità.
5. Interrogatorio di persona detenuta (art. 141-bis c.p.p.) Per la persona in stato di detenzione, l'art. 141-bis c.p.p. (#cite-source-3) impone, a pena di inutilizzabilità, la documentazione integrale con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica per ogni interrogatorio svolto fuori dall'udienza.
L'art. 141-bis c.p.p. impone la riproduzione audiovisiva o fonografica per l'interrogatorio del detenuto fuori udienza.
Conclusione operativa La sanzione che colpisce la violazione dell'art. 64 c.p.p. è l'inutilizzabilità, la quale è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.p.p. (#cite-source-2). Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità precisa che la parte che eccepisce l'inutilizzabilità in sede di ricorso ha l'onere di indicare specificamente gli atti viziati e dimostrarne la decisività rispetto al compendio probatorio complessivo (#cite-source-6).
La Cassazione SS.UU. 23868/2009 conferma l'onere di specificità nell'eccepire l'inutilizzabilità in sede di ricorso.
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
