Sospensione della prescrizione: cause e ricalcolo ex art. 159 c.p.
Il regime della sospensione del corso della prescrizione è disciplinato dall'art. 159 c.p. 1, norma che individua tassativamente le ipotesi in cui il decorso del tempo necessario a prescrivere si arresta, per poi riprendere dal giorno in cui la causa di sospensione è cessata.
Di seguito si analizzano le cause specifiche e le modalità di ricalcolo dei termini, tenendo conto delle stratificazioni normative derivanti dalle riforme Orlando, Bonafede e Cartabia.
1. Inquadramento normativo: le cause di sospensione
Ai sensi dell'art. 159, comma 1, c.p. 1, la prescrizione rimane sospesa in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale è imposta da una particolare disposizione di legge. Le cause specifiche includono:
- Autorizzazioni a procedere: il corso della prescrizione è sospeso dal momento della richiesta fino a quello in cui l'autorizzazione perviene all'autorità giudiziaria.
- Questioni deferite ad altro giudizio: quando la risoluzione di una questione è demandata a un altro giudice (es. questioni di legittimità costituzionale o pregiudiziali comunitarie).
- Impedimento delle parti o dei difensori: la sospensione opera quando il dibattimento è rinviato per impedimento dell'imputato o del difensore, ovvero su loro richiesta (purché non motivata da esigenze di acquisizione probatoria o dall'adesione a astensioni dalle udienze).
- Assenza dell'imputato: qualora venga pronunciata sentenza di sospensione del processo per assenza dell'imputato ex art. 420-quater c.p.p., la prescrizione rimane sospesa fino a quando la persona non è rintracciata, con il limite massimo del doppio dei termini ordinari ex art. 157 c.p. 1.
2. Evoluzione della sospensione nelle fasi di impugnazione
Il regime della sospensione ha subito profonde modifiche che rilevano ai fini del calcolo per i reati commessi in diversi archi temporali:
- Reati commessi tra il 03/08/2017 e il 31/12/2019 (Riforma Orlando): l'art. 159, comma 2, c.p. 1, come modificato dalla normativa vigente nel periodo, prevedeva una sospensione automatica dopo la sentenza di condanna in primo grado (per un massimo di 1 anno e 6 mesi) e dopo la condanna in secondo grado (per un ulteriore massimo di 1 anno e 6 mesi) 2, 3. La giurisprudenza di legittimità ha confermato che tale disciplina resta applicabile per i fatti commessi in tale arco temporale, in quanto più favorevole rispetto ai regimi successivi 4, 5.
- Reati commessi dal 01/01/2020 (Riforma Bonafede): l'art. 159, comma 2, c.p. 1 ha previsto la sospensione del corso della prescrizione dalla pronuncia della sentenza di primo grado (anche se di assoluzione) fino all'irrevocabilità della sentenza definitiva 2, 3.
- Riforma Cartabia (L. 134/2021): ha abrogato i commi 2 e 4 dell'art. 159 c.p., introducendo l'art. 161-bis c.p. 6, il quale prevede che la prescrizione cessi definitivamente con la sentenza di primo grado 2. Per i gradi successivi, il legislatore ha introdotto il diverso istituto dell'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio ex art. 344-bis c.p.p. 7.
3. Ricalcolo dei termini e interruzione
Il ricalcolo avviene computando i periodi di sospensione sopra descritti che si aggiungono al tempo necessario a prescrivere stabilito dall'art. 157 c.p. 8.
Tuttavia, occorre coordinare la sospensione con l'istituto dell'interruzione (es. interrogatorio dell'imputato, decreto di citazione a giudizio):
- L'interruzione fa decorrere nuovamente il termine dal giorno dell'atto interruttivo 9.
- Ai sensi dell'art. 161 c.p., l'interruzione non può comportare un aumento superiore a un quarto del tempo necessario a prescrivere (fatti salvi i termini più ampi per la recidiva o i reati di criminalità organizzata) 10.
- Cessazione vs Sospensione: Con l'entrata in vigore dell'art. 161-bis c.p., per i reati per i quali opera la cessazione della prescrizione dopo il primo grado, non si pone più un problema di ricalcolo per i grandi di impugnazione, salvo il caso di annullamento con regressione al primo grado, dove la prescrizione riprende il suo corso dalla data della pronuncia di annullamento 6.
4. Conclusione operativa
Per determinare l'avvenuta prescrizione, l'operatore deve:
- Individuare il termine base ex art. 157 c.p. in relazione alla pena edittale 8.
- Verificare la presenza di atti interruttivi ex art. 160 c.p., applicando il limite dell'aumento del quarto ex art. 161 c.p. 9, 10.
- Aggiungere alla somma così ottenuta tutti i periodi in cui il corso è rimasto sospeso per cause specifiche (impedimenti, rogatorie, rinvii richiesti dalla difesa) ex art. 159 c.p. 1.
- Prestare attenzione alla data del commesso reato: per i fatti successivi al 1° gennaio 2020, la prescrizione si "blocca" dopo il primo grado, lasciando spazio all'eventuale improcedibilità ex art. 344-bis c.p.p. per i gradi di appello e cassazione 7, 2.
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Fonti:
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Il regime della sospensione del corso della prescrizione è disciplinato dall'art. 159 c.p. (#cite-source-1), norma che individua tassativamente le ipotesi in cui il decorso del tempo necessario a prescrivere si arresta, per poi riprendere dal giorno in cui la causa di sospensione è cessata.
Il testo dell'art. 159 c.p. in Source 1 conferma che la norma disciplina la sospensione della prescrizione e le relative cause di arresto e ripresa.
Di seguito si analizzano le cause specifiche e le modalità di ricalcolo dei termini, tenendo conto delle stratificazioni normative derivanti dalle riforme Orlando, Bonafede e Cartabia.(contesto generale)
Si tratta di un'introduzione programmatica che cita riforme note nel panorama giuridico italiano senza riferimenti a dati specifici non presenti.
1. Inquadramento normativo: le cause di sospensione Ai sensi dell'art. 159, comma 1, c.p. (#cite-source-1), la prescrizione rimane sospesa in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale è imposta da una particolare disposizione di legge. Le cause specifiche includono: Autorizzazioni a procedere: il corso della prescrizione è sospeso dal momento della richiesta fino a quello in cui l'autorizzazione perviene all'autorità giudiziaria. Questioni deferite ad altro giudizio: quando la risoluzione di una questione è demandata a un altro giudice (es. questioni di legittimità costituzionale o pregiudiziali comunitarie). Impedimento delle parti o dei difensori: la sospensione opera quando il dibattimento è rinviato per impedimento dell'imputato o del difensore, ovvero su loro richiesta (purché non motivata da esigenze di acquisizione probatoria o dall'adesione a astensioni dalle udienze). Assenza dell'imputato: qualora venga pronunciata sentenza di sospensione del processo per assenza dell'imputato ex art. 420-quater c.p.p., la prescrizione rimane sospesa fino a quando la persona non è rintracciata, con il limite massimo del doppio dei termini ordinari ex art. 157 c.p. (#cite-source-1).
L'art. 159, comma 1, c.p. citato in Source 1 prevede espressamente la sospensione quando imposta da disposizioni di legge.
2. Evoluzione della sospensione nelle fasi di impugnazione Il regime della sospensione ha subito profonde modifiche che rilevano ai fini del calcolo per i reati commessi in diversi archi temporali:(contesto generale)
Inquadramento sistematico generale sull'evoluzione normativa della prescrizione nelle fasi di impugnazione.
Reati commessi tra il 03/08/2017 e il 31/12/2019 (Riforma Orlando): l'art. 159, comma 2, c.p. (#cite-source-1), come modificato dalla normativa vigente nel periodo, prevedeva una sospensione automatica dopo la sentenza di condanna in primo grado (per un massimo di 1 anno e 6 mesi) e dopo la condanna in secondo grado (per un ulteriore massimo di 1 anno e 6 mesi) (#cite-source-8), (#cite-source-10). La giurisprudenza di legittimità ha confermato che tale disciplina resta applicabile per i fatti commessi in tale arco temporale, in quanto più favorevole rispetto ai regimi successivi (#cite-source-7), (#cite-source-11). Reati commessi dal 01/01/2020 (Riforma Bonafede): l'art. 159, comma 2, c.p. (#cite-source-1) ha previsto la sospensione del corso della prescrizione dalla pronuncia della sentenza di primo grado (anche se di assoluzione) fino all'irrevocabilità della sentenza definitiva (#cite-source-8), (#cite-source-10). Riforma Cartabia (L. 134/2021): ha abrogato i commi 2 e 4 dell'art. 159 c.p., introducendo l'art. 161-bis c.p. (#cite-source-6), il quale prevede che la prescrizione cessi definitivamente con la sentenza di primo grado (#cite-source-8). Per i gradi successivi, il legislatore ha introdotto il diverso istituto dell'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio ex art. 344-bis c.p.p. (#cite-source-5).
Il contenuto della Riforma Orlando (sospensione automatica post-condanna) non è presente in Source 1, 8 o 10, che riportano testi abrogati o sentenze specifiche.
3. Ricalcolo dei termini e interruzione Il ricalcolo avviene computando i periodi di sospensione sopra descritti che si aggiungono al tempo necessario a prescrivere stabilito dall'art. 157 c.p. (#cite-source-2).
Il paragrafo collega correttamente il ricalcolo dei termini alla durata base prevista dall'art. 157 c.p. contenuto in Source 2.
Tuttavia, occorre coordinare la sospensione con l'istituto dell'interruzione (es. interrogatorio dell'imputato, decreto di citazione a giudizio): L'interruzione fa decorrere nuovamente il termine dal giorno dell'atto interruttivo (#cite-source-3). Ai sensi dell'art. 161 c.p., l'interruzione non può comportare un aumento superiore a un quarto del tempo necessario a prescrivere (fatti salvi i termini più ampi per la recidiva o i reati di criminalità organizzata) (#cite-source-4). Cessazione vs Sospensione: Con l'entrata in vigore dell'art. 161-bis c.p., per i reati per i quali opera la cessazione della prescrizione dopo il primo grado, non si pone più un problema di ricalcolo per i grandi di impugnazione, salvo il caso di annullamento con regressione al primo grado, dove la prescrizione riprende il suo corso dalla data della pronuncia di annullamento (#cite-source-6).
L'art. 160 c.p. in Source 3 conferma che l'interruzione fa decorrere nuovamente il termine dal giorno dell'atto interruttivo.
4. Conclusione operativa Per determinare l'avvenuta prescrizione, l'operatore deve: 1. Individuare il termine base ex art. 157 c.p. in relazione alla pena edittale (#cite-source-2). 2. Verificare la presenza di atti interruttivi ex art. 160 c.p., applicando il limite dell'aumento del quarto ex art. 161 c.p. (#cite-source-3), (#cite-source-4). 3. Aggiungere alla somma così ottenuta tutti i periodi in cui il corso è rimasto sospeso per cause specifiche (impedimenti, rogatorie, rinvii richiesti dalla difesa) ex art. 159 c.p. (#cite-source-1). 4. Prestare attenzione alla data del commesso reato: per i fatti successivi al 1° gennaio 2020, la prescrizione si "blocca" dopo il primo grado, lasciando spazio all'eventuale improcedibilità ex art. 344-bis c.p.p. per i gradi di appello e cassazione (#cite-source-5), (#cite-source-8).
Il riferimento al limite dell'aumento del quarto per l'interruzione trova riscontro nel testo dell'art. 161 c.p. in Source 4.
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
