Fondamento normativo
La presente Procedura è volta a soddisfare:
gli obblighi in materia di tutela delle persone segnalanti stabiliti dal D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (di recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937);
le prescrizioni dell'articolo 6, comma 2-bis, del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, che richiede agli enti dotati di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di predisporre canali interni per la raccolta e la gestione delle segnalazioni di violazioni del Modello e di reati presupposto.
Ambito di applicazione
Soggetti legittimati a segnalare
Sono legittimati a utilizzare il canale interno: dipendenti; collaboratori e consulenti esterni; soci; organi di controllo; candidati a posizioni lavorative; persone il cui rapporto giuridico con la Società è cessato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso (art. 3, comma 4, lett. c, D.lgs. 24/2023); fornitori e terze parti che hanno acquisito informazioni su possibili violazioni.
Condotte segnalabili
Sono oggetto della presente Procedura le segnalazioni di:
Reati presupposto ai sensi del D.lgs. 231/2001: reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25), reati informatici (art. 24-bis), violazione del diritto d'autore (art. 25-novies), reati tributari (art. 25-quinquiesdecies), reati contro la salute e la sicurezza sul lavoro (art. 25-septies), induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies), reati commessi mediante sistemi di AI (art. 25-vicies, D.lgs. 160/2026) e violazioni di misure restrittive dell'Unione europea (art. 25-octies.2).
Violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, del Codice Etico, del Sistema Disciplinare e delle procedure aziendali di conformità.
Per la Società, le segnalazioni aventi ad oggetto le condotte di cui ai punti 1 e 2 sono effettuate esclusivamente tramite il canale interno.
Canale interno di segnalazione
Gestori del Canale
Gestore del Canale: l'Amministratore Unico, che svolge anche le funzioni di Organismo di Vigilanza.
Gestore alternativo (per segnalazioni che riguardino l'Amministratore Unico o in caso di suo conflitto di interessi): un gestore interno, appositamente incaricato e formato, che nella gestione di tali segnalazioni opera in autonomia e non riceve istruzioni dall'Amministratore Unico.
L'identità dei gestori è indicata nella decisione di adozione del Modello ed è comunicata ai destinatari interni.
Il Gestore del Canale ha il compito di: ricevere le segnalazioni, rilasciare alla persona segnalante l'avviso di ricevimento entro sette giorni dalla data di ricezione, condurre un'indagine preliminare, fornire riscontro entro tre mesi, garantire la riservatezza del segnalante e proteggere quest'ultimo da atti di ritorsione. Le medesime attività competono al Gestore alternativo per le segnalazioni a lui destinate.
Modalità di segnalazione
Segnalazione scritta: mediante lettera raccomandata indirizzata al Gestore del Canale presso la sede legale della Società (Via Fiume 6, 90133 Palermo). La documentazione deve essere inserita in due buste chiuse: la prima contenente i dati identificativi della persona segnalante, unitamente a un recapito per le comunicazioni successive; la seconda contenente la segnalazione, in modo da separare l'identità dal contenuto. Entrambe sono inserite in una terza busta chiusa recante la dicitura «riservata personale al Gestore delle segnalazioni». Le segnalazioni che riguardano l'Amministratore Unico sono indirizzate, con le medesime modalità, al Gestore alternativo presso il medesimo indirizzo, con la dicitura «riservata personale al Gestore alternativo delle segnalazioni» sulla busta esterna. La busta è aperta esclusivamente dal destinatario.
Messaggio vocale: la persona segnalante può effettuare una segnalazione orale registrando un messaggio vocale nella pagina dedicata del sito (https://edit.legal/it/modello-231/segnalazione), scegliendo se indirizzarlo al Gestore del Canale o, per le segnalazioni che riguardano l'Amministratore Unico, al Gestore alternativo. La registrazione è cifrata, è conservata su infrastrutture situate nell'Unione europea e può essere ascoltata soltanto dal gestore destinatario; la Società non conserva l'indirizzo IP né altri dati tecnici che consentano di identificare la persona segnalante. L'invio del messaggio vale come consenso alla sua registrazione (art. 14, comma 2, D.lgs. 24/2023). La persona segnalante può lasciare un recapito per ricevere l'avviso di ricevimento e il riscontro; in mancanza, la segnalazione è trattata come anonima. Al termine dell'invio è rilasciato un codice di ricevuta, che la persona segnalante può citare in ogni successiva comunicazione. Il Gestore trascrive integralmente il messaggio e, ove la persona segnalante sia rintracciabile, le sottopone la trascrizione per verifica, rettifica e conferma; la registrazione è cancellata una volta conclusa tale verifica o, se la persona segnalante non è rintracciabile, dopo la trascrizione.
Incontro diretto: su richiesta della persona segnalante, la segnalazione può essere effettuata mediante un incontro diretto con il Gestore del Canale o, per le segnalazioni che riguardano l'Amministratore Unico, con il Gestore alternativo, fissato entro un termine ragionevole; l'incontro è documentato per iscritto dal Gestore, previo consenso della persona segnalante, che può verificarne, rettificarne e confermarne il contenuto.
Segnalazioni anonime: la Società accetta segnalazioni anonime e le gestisce con lo stesso rigore di quelle nominative.
Nota importante: l'e-mail ordinaria e la PEC non sono ammesse come canali di segnalazione, al fine di garantire la riservatezza dell'identità della persona segnalante e del contenuto della segnalazione.
Procedure di gestione delle segnalazioni
Ricevimento, registrazione, indagine
Ricevimento e avviso: Entro sette giorni dalla data di ricezione, il Gestore rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento, comunicando (se identificata) il numero di riferimento univoco, le modalità e la tempistica dell'indagine, nonché un contatto per eventuali chiarimenti.
Registrazione: La segnalazione è inserita in un registro riservato che contiene la data di ricezione, il numero di riferimento, la modalità di ricezione, una sintesi dei fatti, l'identità del segnalante (se ne ha autorizzato la rivelazione), la data di chiusura e i risultati dell'indagine.
Indagine preliminare: Il Gestore verifica la plausibilità della segnalazione, raccoglie fatti e documenti, intervista i soggetti coinvolti (ove necessario) e consulta consulenti esterni (legali, revisori) se lo ritiene opportuno. L'indagine è condotta con la massima riservatezza, senza rivelare l'identità del segnalante.
Comunicazione dei risultati: Entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione, il Gestore fornisce riscontro alla persona segnalante (se identificata e rintracciabile), comunicando i risultati dell'indagine (segnalazione confermata, non confermata, non conclusiva), una sintesi delle azioni intraprese e le informazioni di interesse generale che non compromettano la riservatezza di terzi.
Protezione della riservatezza
L'identità del segnalante è protetta e riservata. Il Gestore del Canale garantisce la riservatezza dell'identità, la quale non può essere rivelata a soggetti diversi da quelli competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni senza il consenso espresso della persona segnalante (art. 12 del D.Lgs. 24/2023), fatti salvi specifici obblighi di legge (ad esempio, un provvedimento dell'autorità giudiziaria). Inoltre, il Gestore utilizza codici di riferimento nei documenti di indagine e non include informazioni identificative nella comunicazione dei risultati, salvo ove strettamente necessario.
I fascicoli relativi alle segnalazioni sono conservati separatamente e sono accessibili esclusivamente al Gestore del Canale e all'Organismo di Vigilanza; i fascicoli relativi alle segnalazioni che riguardano l'Amministratore Unico sono accessibili esclusivamente al Gestore alternativo. L'accesso ai fascicoli è tracciato.
Protezione da atti di ritorsione
La Società vieta tassativamente qualsiasi atto di ritorsione, discriminazione, minaccia, molestia o svantaggio nei confronti del segnalante. Gli atti di ritorsione includono, a titolo esemplificativo: licenziamento o risoluzione del rapporto, riduzione della retribuzione o dei benefit, trasferimento, demansionamento, intimidazioni, divulgazione dell'identità, rifiuto di servizi dovuti.
Misure di protezione:
Per i segnalanti identificati: il Gestore e l'Organismo di Vigilanza monitorano il trattamento riservato al segnalante e intervengono qualora emergano segnali di ritorsione.
Azioni disciplinari: qualora venga accertato che un dipendente o un collaboratore abbia commesso atti di ritorsione, viene avviato un procedimento disciplinare in conformità al Sistema Disciplinare della Società.
Segnalazione di ritorsioni: il segnalante può segnalare eventuali atti di ritorsione utilizzando il medesimo canale; tali segnalazioni hanno carattere prioritario e sono oggetto di indagine entro 30 giorni.
Tutela del Gestore alternativo: è vietato ogni atto di ritorsione nei confronti del Gestore alternativo in ragione delle attività svolte in tale funzione.
Trattamento dei dati personali
La Società raccoglie e tratta i seguenti dati personali: dati identificativi del segnalante (nome, indirizzo e-mail, recapito telefonico), contenuto della segnalazione, inclusa l'eventuale registrazione vocale, e dati delle persone coinvolte nella violazione.
Base giuridica: adempimento di un obbligo di legge (D.lgs. 24/2023, D.lgs. 231/2001); interesse legittimo della Società a verificare le violazioni e a mantenere la conformità normativa.
Conservazione: i dati sono conservati per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e, comunque, non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione (art. 14, D.lgs. 24/2023). Allo scadere di tale termine, i dati sono cancellati o anonimizzati.
Gestione di false segnalazioni
La Società presume che le segnalazioni ricevute siano in buona fede. Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia, ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele previste dal D.lgs. 24/2023 non sono garantite e alla persona segnalante è irrogata una sanzione disciplinare secondo il Sistema Disciplinare della Società (art. 16, comma 3, D.lgs. 24/2023).
Le segnalazioni che risultano non confermate (il fatto non è accaduto o è accaduto diversamente) non costituiscono false segnalazioni, salvo i casi di dolo o colpa grave. Una segnalazione errata effettuata in buona fede non espone il segnalante a conseguenze disciplinari.
Escalation e coordinamento con l'Organismo di Vigilanza
Il Gestore del Canale comunica all'Organismo di Vigilanza:
Segnalazioni concernenti reati presupposto: entro 10 giorni dalla ricezione.
Risultati delle indagini: entro 7 giorni dalla conclusione dell'indagine.
Segnalazioni di ritorsioni: immediatamente.
Relazione trimestrale: riepilogo di tutte le segnalazioni ricevute e gestite nel trimestre, dei risultati delle indagini e dei relativi andamenti.
Per le segnalazioni che riguardano l'Amministratore Unico, il Gestore alternativo trasmette le comunicazioni e gli esiti di cui sopra all'Assemblea dei soci anziché all'Organismo di Vigilanza.
Segnalazioni esterne e informazione sul canale
Poiché la Società ha impiegato nell'ultimo anno una media inferiore a cinquanta lavoratori subordinati e ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, le segnalazioni delle condotte oggetto della presente Procedura possono essere effettuate soltanto tramite il canale interno (art. 3, comma 2, lett. b, D.lgs. 24/2023): per tali violazioni non sono previste la segnalazione esterna all'ANAC né la divulgazione pubblica. Resta ferma la possibilità di comunicare all'ANAC le ritorsioni che si ritiene di aver subito (art. 19 D.lgs. 24/2023) e di sporgere denuncia all'autorità giudiziaria.
Le informazioni sul canale e sulla presente Procedura sono esposte in modo visibile presso la sede e pubblicate in una sezione dedicata del sito edit.legal (art. 5, comma 1, lett. e, D.lgs. 24/2023).
Consultazione sindacale
Ove presenti rappresentanze sindacali (RSA/RSU), la Società fornirà opportuna informativa alle stesse in occasione dell'adozione o di modifiche significative della presente Procedura.
Disposizioni finali
La presente Procedura è verificata annualmente dall'Organismo di Vigilanza, che ne propone gli aggiornamenti necessari; le modifiche sono approvate dall'Amministratore Unico. Eventuali modifiche normative significative possono richiedere aggiornamenti anticipati.
La Procedura è pubblicata e resa disponibile su edit.legal, nella sezione dedicata alla conformità e alla governance.
Palermo, 6 ottobre 2026
L'Amministratore Unico, anche nelle funzioni di Organismo di Vigilanza e di Gestore del Canale