Sistema Disciplinare di Ludwig S.r.l.s.

Ultimo aggiornamento: 6 ottobre 2026

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Finalità e principi

Il presente Sistema Disciplinare è parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231) e definisce l'insieme delle sanzioni disciplinari irrogabili in caso di violazione del Modello, del Codice Etico e dei protocolli di controllo.

Finalità: garantire il rispetto delle norme di legge e dei principi etici; irrogare sanzioni proporzionate alla gravità della violazione; assicurare un'efficacia deterrente; operare con trasparenza, imparzialità e nel rispetto della normativa giuslavoristica.

Principi fondamentali:

  • Proporzionalità: Le sanzioni sono commisurate alla gravità della violazione, alle circostanze attenuanti e aggravanti, alla posizione gerarchica e ai precedenti disciplinari.
  • Contraddittorio: Il destinatario della contestazione è sempre informato degli addebiti e ha il diritto di presentare le proprie difese prima dell'irrogazione della sanzione.
  • Autonomia dal procedimento penale: L'irrogazione delle sanzioni disciplinari è indipendente dall'esito di eventuali procedimenti penali.
  • Divieto di ritorsioni: È rigorosamente vietato qualsiasi atto di ritorsione, discriminazione o svantaggio nei confronti di chi segnala presunte violazioni, ai sensi del D.lgs. 24/2023.

Violazioni rilevanti

Costituiscono illecito disciplinare:

Violazioni del Modello: Qualsiasi comportamento che violi i protocolli, le misure di controllo, i sistemi di tracciamento, i divieti e gli obblighi prescritti dal Modello, incluse le procedure di sicurezza informatica, di protocollazione, di registrazione contabile, di gestione dei dati personali e di monitoraggio degli accessi alle risorse, nonché l'omessa segnalazione di presunte violazioni.

Violazioni del Codice Etico: Condotte corruttive, concussive, fraudolente o illecite nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, con enti privati che svolgono funzioni pubbliche (Cassa Forense, Ordini forensi), clienti, fornitori o partner; violazioni della riservatezza, del segreto professionale, della protezione dei dati personali e della sicurezza informatica; usi impropri dell'AI; discriminazioni, molestie o conflitti di interesse non dichiarati.

Protezione del segnalante: L'ostacolo al canale di whistleblowing; le ritorsioni, le discriminazioni o gli atti intimidatori nei confronti di chi ha segnalato; le false segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave (art. 16, comma 3, D.lgs. 24/2023).


Sanzioni per i dipendenti

Le sanzioni disciplinari si applicano esclusivamente ai dipendenti. Le sanzioni irrogabili, nel rispetto dell'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e in coerenza con il CCNL applicato (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi), sono:

Richiamo verbale: avvertimento orale, documentato per iscritto, per violazioni lievi al primo episodio.

Ammonizione scritta: comunicazione scritta contenente la descrizione della condotta violativa, i riferimenti normativi, le conseguenze e la diffida a non reiterare. La comunicazione è conservata nel fascicolo personale.

Multa: per violazioni di maggiore gravità, multa non superiore all'importo di quattro ore della retribuzione base.

Sospensione dal servizio e dalla retribuzione: in caso di violazioni gravi, sospensione per un periodo non superiore a dieci giorni, disposta per iscritto.

Licenziamento: per violazioni gravi, reiterate e non sanate, condotte di corruzione, concussione, frode o appropriazione indebita, violazioni gravi della riservatezza, ritorsioni o discriminazioni nei confronti dei segnalanti, nonché condotte che danneggiano la reputazione della società.

Decorsi due anni dalla loro applicazione, le sanzioni disciplinari non possono essere tenute in conto ad alcun effetto (art. 7, ultimo comma, L. 300/1970).


Sanzioni per l'Amministratore Unico

In caso di violazione del Modello, del Codice Etico o del Sistema Disciplinare da parte dell'Amministratore Unico, che ricopre anche le funzioni di Organismo di Vigilanza:

Diffida scritta: l'Assemblea dei soci comunica per iscritto all'Amministratore un avvertimento formale.

Azione di responsabilità civile: i soci possono promuovere l'azione di responsabilità ai sensi dell'articolo 2476 del Codice civile.

Revoca dall'incarico: in caso di violazioni gravi e reiterate, l'Assemblea dei soci può deliberare la revoca dell'incarico di Amministratore Unico.

Denuncia agli organi competenti: se la violazione configura un reato, la Società denuncia il fatto agli organi di polizia giudiziaria.


Sanzioni per collaboratori, consulenti, fornitori, partner

Nei confronti di collaboratori (inclusi i collaboratori interni non legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato), consulenti, fornitori e partner non trova applicazione il sistema disciplinare previsto per i dipendenti. Le violazioni sono gestite esclusivamente mediante i rimedi previsti da specifiche clausole contrattuali:

Diffida: comunicazione scritta contenente la descrizione della condotta contestata, l'indicazione delle disposizioni violate e l'invito a cessare la condotta.

Penali: applicazione di penali, ove previste dal contratto.

Risoluzione del contratto: risoluzione mediante clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora la controparte violi gravemente il Modello, il Codice Etico o la legge, sia coinvolta in reati presupposto del D.lgs. 231/2001, oppure sia coinvolta in condotte corruttive, concussive, fraudolente o di riciclaggio.


Procedimento di accertamento e irrogazione

Fasi procedurali

  1. Segnalazione e istruttoria preliminare: Qualsiasi segnalazione di presunte violazioni perviene tramite il canale di whistleblowing o emerge nel corso delle verifiche ordinarie dell'Organismo di Vigilanza. L'Organismo valuta la fondatezza della segnalazione, avvia un'indagine interna e accerta i fatti.

  2. Avvio dell'indagine interna: Comunicazione scritta al potenziale trasgressore, indicante la descrizione dei fatti contestati, i riferimenti normativi e procedurali violati, nonché il termine e le modalità per la presentazione delle difese (termine non inferiore a 5 giorni lavorativi dalla ricezione).

  3. Diritto di difesa: Il trasgressore ha il diritto di conoscere gli addebiti, presentare memorie e documenti scritti, essere audito dall'Organismo di Vigilanza, essere assistito da un rappresentante e accedere agli elementi di prova (nel limite massimo consentito dalla normativa in materia di riservatezza).

  4. Conclusione dell'indagine: Redazione di un rapporto da parte dell'Organismo di Vigilanza contenente la descrizione dei fatti ricostruiti, gli elementi di prova raccolti, le violazioni accertate, nonché le eventuali circostanze attenuanti e aggravanti. L'Organismo di Vigilanza trasmette il rapporto all'Amministratore Unico ovvero, ove la violazione riguardi l'Amministratore Unico, all'Assemblea dei soci.

  5. Irrogazione della sanzione: Per i dipendenti, la sanzione disciplinare è irrogata dall'Amministratore Unico in qualità di datore di lavoro, previa contestazione scritta dell'addebito ai sensi dell'art. 7 della L. 300/1970; per l'Amministratore Unico, decidono i soci; per i collaboratori, consulenti, fornitori e partner, l'Amministratore Unico attiva i rimedi contrattuali. Il provvedimento è oggetto di comunicazione scritta al trasgressore, recante l'indicazione della violazione, la motivazione della sanzione e i termini di ricorso interno (diritto di ricorso entro 10 giorni; valutazione del ricorso e comunicazione dell'esito entro 15 giorni).


Pubblicità del Sistema Disciplinare

Il presente Sistema Disciplinare è reso disponibile a tutti i destinatari mediante: affissione, unitamente alle norme disciplinari del CCNL applicato, in luogo accessibile a tutti i dipendenti presso la sede (art. 7, comma 1, L. 300/1970), con messa a disposizione in formato elettronico per i dipendenti che operano da remoto; consegna all'atto dell'assunzione o della stipula del contratto; pubblicazione sul sito istituzionale edit.legal; comunicazione scritta a tutti i dipendenti, collaboratori, fornitori e partner già in rapporto con la società; aggiornamento periodico in caso di modifiche.

La conoscenza del presente Sistema è assicurata mediante le attività di formazione previste dal Modello.


Disposizioni finali

Il presente Sistema Disciplinare è redatto in piena conformità al D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, alla Legge 20 maggio 1970, n. 300, al D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), al Codice civile e ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicabili.

Il documento è soggetto a revisione annuale e a revisione straordinaria qualora circostanze normative, organizzative o legate a provvedimenti dell'Organismo di Vigilanza lo rendano opportuno.


Data di adozione: 6 ottobre 2026

L'Amministratore Unico, anche nelle funzioni di Organismo di Vigilanza (art. 6, comma 4, D.lgs. 231/2001)