Calcolo degli interessi con acconti e pagamenti parziali

Un pagamento fatto in conto di capitale e interessi si imputa prima agli interessi, e senza il consenso del creditore non puoi imputarlo al capitale (art. 1194 c.c.): solo la parte che eccede gli interessi maturati riduce il capitale.

I dati del calcolo

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Giorno escluso, ad esempio la scadenza

Giorno incluso

Tasso

Ad esempio 5 per il 5% annuo

Altre opzioni

Solo per il tasso di mora. Prima del 2013 la maggiorazione è di 7 punti.

Facoltativa: quando avete pattuito il tasso. Serve a confrontarlo con il tasso legale di quel giorno.

Divisore annuo

L’anno reale conta 366 giorni nei bisestili; alcuni uffici utilizzano sempre 365.

Risultato

Saldo dovuto
5387,63 €
2 accontiinteressi maturati 387,63 €
Capitale residuo
5266,49 €
Interessi residui
121,14 €
Versato
5000,00 €
Periodo o accontoCapitaleTassoInteressi
01/01/2024 – 30/06/2024 · 182 gg10.000,00 €2,50%124,32 €
Acconto del 30/06/2024: 2000,00 €interessi dovuti 124,32 €: 124,32 € a interessi, 1875,68 € a capitale. Capitale residuo 8124,32 €.
01/07/2024 – 31/12/2024 · 184 gg8124,32 €2,50%102,11 €
01/01/2025 – 31/03/2025 · 90 gg8124,32 €2,00%40,07 €
Acconto del 31/03/2025: 3000,00 €interessi dovuti 142,17 €: 142,17 € a interessi, 2857,83 € a capitale. Capitale residuo 5266,49 €.
01/04/2025 – 31/12/2025 · 275 gg5266,49 €2,00%79,36 €
01/01/2026 – 30/06/2026 · 181 gg5266,49 €1,60%41,79 €
  • Il calcolo non considera eventuali spese. Se sono dovute anche spese, senza il consenso del creditore non puoi imputare l’acconto al capitale piuttosto che agli interessi e alle spese (art. 1194 c.c., comma 1); la norma non fissa un ordine tra spese e interessi.

Strumento indicativo: verifica sempre termini e tassi applicabili al caso concreto.

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Come si calcola

  1. 1.

    Gli interessi maturano sul capitale dal giorno successivo alla scadenza fino alla data di ogni acconto, compresa. In quella data l’acconto copre prima gli interessi maturati e non ancora pagati, poi il capitale (art. 1194 c.c., comma 2). Dal giorno dopo gli interessi corrono solo sul capitale residuo.

  2. 2.

    Se l’acconto non basta a coprire gli interessi, il capitale resta invariato e la differenza resta dovuta. Gli interessi non pagati non producono a loro volta interessi (art. 1283 c.c.): il calcolo è in capitalizzazione semplice.

  3. 3.

    Puoi scegliere il tasso legale, che cambia ogni 1° gennaio (art. 1284 c.c., comma 1), il tasso di mora delle transazioni commerciali, aggiornato ogni semestre (art. 5 D.Lgs. 231/2002), o un tasso fisso pattuito. Gli interessi di ogni periodo si arrotondano al centesimo alla data dell’acconto; più acconti nello stesso giorno si sommano.

  4. 4.

    Il calcolo non considera le spese: se sono dovute anche spese, senza il consenso del creditore l’acconto non si può imputare al capitale piuttosto che agli interessi e alle spese (art. 1194 c.c., comma 1).

  5. 5.

    L’imputazione prima agli interessi presuppone un credito liquido ed esigibile: un pagamento fatto prima che il credito sia liquidato, ad esempio un acconto su un risarcimento ancora da quantificare, segue regole diverse.

Domande frequenti

Un acconto riduce prima il capitale o gli interessi?

Prima gli interessi. Il pagamento fatto in conto di capitale e di interessi si imputa prima agli interessi (art. 1194 c.c., comma 2), e il debitore non può imputarlo al capitale, invece che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore (art. 1194 c.c., comma 1).

E se l’acconto non copre tutti gli interessi?

Il capitale resta invariato e gli interessi non coperti restano dovuti. Non producono a loro volta interessi, salvo che dalla domanda giudiziale o per un accordo successivo alla loro scadenza, e sempre che siano dovuti per almeno sei mesi (art. 1283 c.c.).

Ho più debiti verso lo stesso creditore: quale si estingue?

Quando paghi puoi dichiarare quale debito intendi soddisfare. Se non lo dichiari, il pagamento va al debito scaduto; tra più debiti scaduti, al meno garantito; tra quelli ugualmente garantiti, al più oneroso per te; tra quelli ugualmente onerosi, al più antico. Se nessun criterio basta, si imputa in proporzione (art. 1193 c.c.). Questo calcolatore riguarda un solo debito.

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