Remissione della querela: tempi e formalità di accettazione ex art. 340 c.p.p.
La remissione della querela è un istituto di natura mista (sostanziale e processuale) che determina l'estinzione del reato per i delitti perseguibili a iniziativa di parte. Il perfezionamento della fattispecie estintiva richiede la convergenza di due manifestazioni di volontà: la remissione da parte del querelante e l'accettazione da parte del querelato.
1. Inquadramento normativo e termini temporali
Sotto il profilo sostanziale, la remissione della querela estingue il reato ai sensi dell'art. 152 c.p. 1.
Il termine ultimo per la validità della remissione è stabilito dallo stesso art. 152 c.p., il quale dispone che essa possa intervenire solo prima della condanna definitiva, salvo che la legge disponga diversamente 1, 2. In ambito processuale, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la remissione produce i suoi effetti estintivi anche se interviene:
- In pendenza del ricorso per cassazione, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto; in tal caso, la causa estintiva prevale anche su eventuali cause di inammissibilità dell'impugnazione 3, 4.
- Dopo la sentenza di merito ma prima della scadenza del termine per impugnare: in questa ipotesi è ammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione ritualmente accettata 5, 6.
2. Formalità della remissione e dell'accettazione
L'art. 340 c.p.p. disciplina le forme attraverso cui deve manifestarsi la volontà delle parti 7:
- Soggetti: la remissione e l'accettazione devono essere fatte personalmente o a mezzo di procuratore speciale 7.
- Modalità: la dichiarazione deve essere ricevuta dall'autorità procedente o da un ufficiale di polizia giudiziaria 7.
- Forme: si applicano le medesime forme previste per la rinuncia espressa alla querela (art. 340, comma 2, c.p.p.) 7.
3. L'accettazione del querelato
Affinché la remissione produca effetto, è indispensabile che il querelato non l'abbia ricusata. Ai sensi dell'art. 155 c.p., l'accettazione può essere 8:
- Espressa: tramite dichiarazione formale resa nelle forme di cui all'art. 340 c.p.p.
- Tacita: si configura quando il querelato compie fatti incompatibili con la volontà di ricusare la remissione (ad esempio, presenziando all'atto di remissione senza opporsi).
L'accettazione è un atto dovuto nel senso che, in sua mancanza (ricusa), il procedimento prosegue regolarmente. Se il querelato è un minore o infermo di mente, la facoltà di accettare è esercitata da un curatore speciale 8.
4. Effetti processuali e spese
Una volta verificato il perfezionamento della remissione (remissione + accettazione), il giudice ha l'obbligo di dichiarare immediatamente l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 129 c.p.p. 9, pronunciando sentenza di non doversi procedere ex art. 531 c.p.p. 10.
Per quanto riguarda il carico economico, l'art. 340, comma 4, c.p.p. stabilisce che le spese del procedimento sono a carico del querelato, a meno che nell'atto di remissione le parti non abbiano convenuto diversamente (deroga pattizia) 7, 5, 6.
Conclusione operativa
La remissione si perfeziona con l'incontro delle volontà di querelante e querelato prima del passaggio in giudicato della sentenza. È fondamentale che:
- Entrambe le dichiarazioni siano rese da soggetti legittimati (parti o procuratori speciali).
- Siano documentate in un verbale redatto da un'autorità (Autorità Giudiziaria o Polizia Giudiziaria).
- Non vi sia una ricusa da parte dell'imputato, il quale deve accettare (anche tacitamente) per beneficiare dell'effetto estintivo.
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Fonti:
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La remissione della querela è un istituto di natura mista (sostanziale e processuale) che determina l'estinzione del reato per i delitti perseguibili a iniziativa di parte. Il perfezionamento della fattispecie estintiva richiede la convergenza di due manifestazioni di volontà: la remissione da parte del querelante e l'accettazione da parte del querelato.(contesto generale)
Definizione sistematica dell'istituto della remissione della querela come atto a natura mista e bilaterale, priva di citazioni specifiche.
1. Inquadramento normativo e termini temporali Sotto il profilo sostanziale, la remissione della querela estingue il reato ai sensi dell'art. 152 c.p. (#cite-source-2).
L'art. 152 c.p. citato nel testo conferma espressamente che la remissione estingue il reato.
Il termine ultimo per la validità della remissione è stabilito dallo stesso art. 152 c.p., il quale dispone che essa possa intervenire solo prima della condanna definitiva, salvo che la legge disponga diversamente (#cite-source-2), (#cite-source-6). In ambito processuale, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la remissione produce i suoi effetti estintivi anche se interviene: In pendenza del ricorso per cassazione, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto; in tal caso, la causa estintiva prevale anche su eventuali cause di inammissibilità dell'impugnazione (#cite-source-8), (#cite-source-11). Dopo la sentenza di merito ma prima della scadenza del termine per impugnare: in questa ipotesi è ammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione ritualmente accettata (#cite-source-7), (#cite-source-10).
L'art. 152 c.p. disciplina la remissione; il riferimento alla condanna definitiva è un'inferenza corretta sulla natura estintiva, sebbene il testo si interrompa.
2. Formalità della remissione e dell'accettazione L'art. 340 c.p.p. disciplina le forme attraverso cui deve manifestarsi la volontà delle parti (#cite-source-1): Soggetti: la remissione e l'accettazione devono essere fatte personalmente o a mezzo di procuratore speciale (#cite-source-1). Modalità: la dichiarazione deve essere ricevuta dall'autorità procedente o da un ufficiale di polizia giudiziaria (#cite-source-1). Forme: si applicano le medesime forme previste per la rinuncia espressa alla querela (art. 340, comma 2, c.p.p.) (#cite-source-1).
L'art. 340 c.p.p. disciplina le forme della remissione, l'uso del procuratore speciale e la ricezione da parte dell'autorità o PG.
3. L'accettazione del querelato Affinché la remissione produca effetto, è indispensabile che il querelato non l'abbia ricusata. Ai sensi dell'art. 155 c.p., l'accettazione può essere (#cite-source-3): Espressa: tramite dichiarazione formale resa nelle forme di cui all'art. 340 c.p.p. Tacita: si configura quando il querelato compie fatti incompatibili con la volontà di ricusare la remissione (ad esempio, presenziando all'atto di remissione senza opporsi).
L'art. 155 c.p. disciplina l'accettazione, la ricusa e la distinzione tra espressa e tacita (fatti incompatibili).
L'accettazione è un atto dovuto nel senso che, in sua mancanza (ricusa), il procedimento prosegue regolarmente. Se il querelato è un minore o infermo di mente, la facoltà di accettare è esercitata da un curatore speciale (#cite-source-3).
L'art. 155 c.p. prevede espressamente la nomina di un curatore speciale per minori o infermi in caso di conflitto di interessi o mancanza di rappresentanza.
4. Effetti processuali e spese Una volta verificato il perfezionamento della remissione (remissione + accettazione), il giudice ha l'obbligo di dichiarare immediatamente l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 129 c.p.p. (#cite-source-4), pronunciando sentenza di non doversi procedere ex art. 531 c.p.p. (#cite-source-5).
Gli artt. 129 e 531 c.p.p. impongono al giudice l'obbligo di dichiarare l'estinzione del reato con sentenza di non doversi procedere.
Per quanto riguarda il carico economico, l'art. 340, comma 4, c.p.p. stabilisce che le spese del procedimento sono a carico del querelato**, a meno che nell'atto di remissione le parti non abbiano convenuto diversamente (deroga pattizia) (#cite-source-1), (#cite-source-7), (#cite-source-10).
L'art. 340 comma 4 c.p.p. stabilisce che le spese sono a carico del querelato salvo diverso accordo.
Conclusione operativa La remissione si perfeziona con l'incontro delle volontà di querelante e querelato prima del passaggio in giudicato della sentenza. È fondamentale che: 1. Entrambe le dichiarazioni siano rese da soggetti legittimati (parti o procuratori speciali). 2. Siano documentate in un verbale redatto da un'autorità (Autorità Giudiziaria o Polizia Giudiziaria). 3. Non vi sia una ricusa da parte dell'imputato, il quale deve accettare (anche tacitamente) per beneficiare dell'effetto estintivo.(contesto generale)
Sintesi operativa finale che riassume i requisiti legali trattati senza introdurre nuovi riferimenti normativi specifici.
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
