Svolgimento della camera di consiglio partecipata ex art. 599 c.p.p.
Il procedimento in camera di consiglio con la partecipazione delle parti in grado di appello è disciplinato dall'art. 599 c.p.p. 1, il quale opera un rinvio alle forme generali previste dall'art. 127 c.p.p. 2, pur con le specificità proprie della fase di gravame.
Di seguito il dettaglio della disciplina e dello svolgimento.
1. Inquadramento normativo e casi di applicazione
La regola generale introdotta dalla Riforma Cartabia all'art. 598-bis c.p.p. prevede che il giudizio di appello si svolga normalmente con rito non partecipato 3. Tuttavia, l'art. 599 c.p.p. stabilisce che la Corte procede con la partecipazione delle parti nelle seguenti ipotesi 1:
- Casi obbligatori: quando l'appello riguarda sentenze pronunciate in giudizio abbreviato (art. 442 c.p.p.) o ha ad oggetto esclusivamente la specie o la misura della pena (inclusi il giudizio di comparazione tra circostanze, attenuanti generiche, pene sostitutive, sospensione condizionale o non menzione).
- Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale: ai sensi dell'art. 599, comma 3, c.p.p., se il giudice dispone l'assunzione di nuove prove, l'udienza camerale deve vedere la partecipazione necessaria del Pubblico Ministero e dei difensori 1.
- Richiesta di parte o d'ufficio: l'imputato o il suo difensore possono richiedere la partecipazione nel termine perentorio di 15 giorni dalla notifica del decreto di citazione 4, 3. La Corte può altresì disporre la partecipazione d'ufficio per la particolare rilevanza delle questioni trattate 3.
2. Svolgimento dell'udienza e atti preliminari
Il rito camerale partecipato segue una sequenza procedurale rigorosa:
- Avviso di fissazione: il presidente del collegio fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori almeno 10 giorni prima 2. Il decreto di citazione deve contenere i requisiti previsti dall'art. 429 c.p.p. e l'avvertimento che, in mancanza di comparizione, l'imputato sarà giudicato in assenza 4.
- Deposito memorie: fino a 5 giorni prima dell'udienza, le parti possono depositare memorie in cancelleria 2.
- Contraddittorio: il Pubblico Ministero e i difensori sono sentiti se compaiono 2. Se l'imputato è detenuto fuori dalla circoscrizione del giudice, può essere sentito tramite collegamento a distanza o dal magistrato di sorveglianza del luogo 2.
- Assenza di pubblico: diversamente dal dibattimento, l'udienza camerale si svolge senza la presenza del pubblico 2.
3. Diritti dell'imputato e impedimenti
L'udienza deve essere rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato che ha manifestato la volontà di comparire 1, 2. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che la violazione delle norme sulla citazione o il mancato rinvio per legittimo impedimento dell'imputato che ha chiesto di partecipare integra una nullità di ordine generale 5. In particolare, se l'imputato è detenuto per altra causa, è onere del giudice garantirne la partecipazione una volta che la richiesta sia stata formulata 6.
4. Il provvedimento finale
Al termine dell'udienza, il giudice provvede con ordinanza (o sentenza, a seconda dell'oggetto del giudizio) comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti interessati 2. Contro tale provvedimento è ammesso il ricorso per cassazione 2.
In questo ambito, la giurisprudenza ha chiarito che il perimetro della cognizione del giudice di appello rimane delimitato dai motivi di impugnazione e dalle richieste formulate dalle parti 7, 8, 9. Nel rito camerale, il vaglio giudiziale deve sempre garantire il rispetto della legalità e della congruità dei parametri sanzionatori applicati in sede di rideterminazione della pena 9.
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Fonti:
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Il procedimento in camera di consiglio con la partecipazione delle parti in grado di appello è disciplinato dall'art. 599 c.p.p. (#cite-source-1), il quale opera un rinvio alle forme generali previste dall'art. 127 c.p.p. (#cite-source-2), pur con le specificità proprie della fase di gravame.
Il paragrafo cita correttamente l'art. 599 c.p.p. e il rinvio all'art. 127 c.p.p. per il rito camerale partecipato in appello.
Di seguito il dettaglio della disciplina e dello svolgimento.(contesto generale)
Frase introduttiva di raccordo che non contiene affermazioni di fatto o di diritto specifiche richiedenti prova documentale.
1. Inquadramento normativo e casi di applicazione La regola generale introdotta dalla Riforma Cartabia all'art. 598-bis c.p.p. prevede che il giudizio di appello si svolga normalmente con rito non partecipato (#cite-source-4). Tuttavia, l'art. 599 c.p.p. stabilisce che la Corte procede con la partecipazione delle parti nelle seguenti ipotesi (#cite-source-1): Casi obbligatori: quando l'appello riguarda sentenze pronunciate in giudizio abbreviato (art. 442 c.p.p.) o ha ad oggetto esclusivamente la specie o la misura della pena (inclusi il giudizio di comparazione tra circostanze, attenuanti generiche, pene sostitutive, sospensione condizionale o non menzione). Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale: ai sensi dell'art. 599, comma 3, c.p.p., se il giudice dispone l'assunzione di nuove prove, l'udienza camerale deve vedere la partecipazione necessaria del Pubblico Ministero e dei difensori (#cite-source-1). Richiesta di parte o d'ufficio: l'imputato o il suo difensore possono richiedere la partecipazione nel termine perentorio di 15 giorni dalla notifica del decreto di citazione (#cite-source-3), (#cite-source-4). La Corte può altresì disporre la partecipazione d'ufficio per la particolare rilevanza delle questioni trattate (#cite-source-4).
L'art. 599 c.p.p. nel [Source 1] conferma che la partecipazione delle parti avviene nei casi previsti dalla legge o per questioni sulla pena.
2. Svolgimento dell'udienza e atti preliminari Il rito camerale partecipato segue una sequenza procedurale rigorosa: Avviso di fissazione: il presidente del collegio fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori almeno 10 giorni prima (#cite-source-2). Il decreto di citazione deve contenere i requisiti previsti dall'art. 429 c.p.p. e l'avvertimento che, in mancanza di comparizione, l'imputato sarà giudicato in assenza (#cite-source-3). Deposito memorie: fino a 5 giorni prima dell'udienza, le parti possono depositare memorie in cancelleria (#cite-source-2). Contraddittorio: il Pubblico Ministero e i difensori sono sentiti se compaiono (#cite-source-2). Se l'imputato è detenuto fuori dalla circoscrizione del giudice, può essere sentito tramite collegamento a distanza o dal magistrato di sorveglianza del luogo (#cite-source-2). Assenza di pubblico: diversamente dal dibattimento, l'udienza camerale si svolge senza la presenza del pubblico (#cite-source-2).
L'art. 127 c.p.p. nel [Source 2] disciplina i termini di 10 giorni per l'avviso dell'udienza in camera di consiglio.
3. Diritti dell'imputato e impedimenti L'udienza deve essere rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato che ha manifestato la volontà di comparire (#cite-source-1), (#cite-source-2). La giurisprudenza di legittimità ha precisato che la violazione delle norme sulla citazione o il mancato rinvio per legittimo impedimento dell'imputato che ha chiesto di partecipare integra una nullità di ordine generale (#cite-source-6). In particolare, se l'imputato è detenuto per altra causa, è onere del giudice garantirne la partecipazione una volta che la richiesta sia stata formulata (#cite-source-9).
L'art. 599 comma 2 c.p.p. nel [Source 1] prevede espressamente il rinvio dell'udienza per legittimo impedimento dell'imputato.
4. Il provvedimento finale Al termine dell'udienza, il giudice provvede con ordinanza** (o sentenza, a seconda dell'oggetto del giudizio) comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti interessati (#cite-source-2). Contro tale provvedimento è ammesso il ricorso per cassazione (#cite-source-2).
L'art. 127 c.p.p. commi 7 e 10 nel [Source 2] disciplina la forma del provvedimento (ordinanza) e la ricorribilità in Cassazione.
In questo ambito, la giurisprudenza ha chiarito che il perimetro della cognizione del giudice di appello rimane delimitato dai motivi di impugnazione e dalle richieste formulate dalle parti (#cite-source-7), (#cite-source-8), (#cite-source-11). Nel rito camerale, il vaglio giudiziale deve sempre garantire il rispetto della legalità e della congruità dei parametri sanzionatori applicati in sede di rideterminazione della pena (#cite-source-11).
Il principio della delimitazione della cognizione ai motivi di impugnazione è coerente con la prassi delle Sezioni Unite citate (es. [Source 7]).
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
