Vizio parziale di mente ex art. 89 c.p.: perizia e riduzione pena
L'istituto a cui fa riferimento, inerente alla capacità di intendere e di volere grandemente scemata, è disciplinato dall'art. 89 c.p. (Vizio parziale di mente) e non dall'art. 187 c.p. (che riguarda l'indivisibilità delle obbligazioni civili da reato).
Di seguito l'analisi del quadro normativo e giurisprudenziale aggiornato sull'applicazione del vizio parziale di mente.
1. Inquadramento normativo e presupposti
Il sistema penale italiano fonda la punibilità sull'imputabilità, definita dall'art. 85 c.p. come la capacità di intendere e di volere al momento del fatto 1. Mentre l'art. 88 c.p. esclude totalmente l'imputabilità per vizio totale di mente 2, l'art. 89 c.p. configura una responsabilità attenuata quando l'infermità è tale da "scemare grandemente, senza escluderla" tale capacità 3.
I presupposti per l'applicazione sono:
- Esistenza di un'infermità: Non è sufficiente un semplice disturbo della personalità, ma deve trattarsi di una patologia (anche non strettamente clinica o organica) che incida sulla sfera volitiva o cognitiva.
- Nesso eziologico: Deve sussistere un legame diretto tra il disturbo mentale e la specifica condotta criminosa posta in essere.
- Grado della diminuzione: La capacità non deve essere solo "influenzata", ma "grandemente scemata".
2. Limiti: Stati emotivi e passionali
Un limite invalicabile è posto dall'art. 90 c.p., il quale stabilisce che gli stati emotivi o passionali non escludono né diminuiscono l'imputabilità 4. La giurisprudenza di legittimità è rigorosa nel distinguere tra il "moto dell'animo" passeggero e l'infermità psichica: solo quest'ultima giustifica la riduzione della pena.
3. L'accertamento: La perizia psichiatrica
L'accertamento del vizio di mente avviene tipicamente attraverso la perizia, disciplinata dall'art. 220 c.p.p. 5.
- Oggetto: La perizia serve ad acquisire valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche.
- Divieti: Restano vietate le perizie volte a stabilire il carattere, la personalità o le qualità psichiche dell'imputato che siano indipendenti da cause patologiche 5.
4. Orientamenti recenti sulla riduzione della pena
La giurisprudenza recente ha chiarito importanti profili procedurali e sostanziali relativi alla riduzione della pena ex art. 89 c.p.:
- Obbligo di rideterminazione: Qualora il giudice d'appello riconosca il vizio parziale di mente negato in primo grado, ha l'obbligo di rideterminare la pena in senso favorevole, anche in presenza di divieti di bilanciamento tra circostanze (Cass. pen., sez. I, n. 47343/2024) 6.
- Rapporto con la recidiva: A seguito della sentenza n. 73/2020 della Corte Costituzionale, è venuto meno il divieto di prevalenza dell'attenuante del vizio parziale di mente sulla recidiva reiterata. Il giudice deve dunque effettuare un bilanciamento discrezionale, valutando se la patologia prevalga sulla capacità a delinquere (Cass. pen., sez. I, n. 24680/2021) 7.
- Calcolo della pena e continuazione: La riduzione per il vizio parziale deve essere operata sulla pena base e riflettersi coerentemente anche sui reati satellite nel caso di continuazione. La giurisprudenza ha annullato sentenze in cui l'aumento per la continuazione non teneva conto della riduzione ex art. 89 c.p. già applicata al reato capo (Cass. pen., sez. VI, n. 10047/2023) 8.
- Elemento soggettivo: Il vizio parziale di mente non esclude il dolo. La Corte di Cassazione ha ribadito che la consapevolezza della condotta può coesistere con una capacità grandemente scemata, rendendo l'imputato comunque punibile, seppur con pena ridotta (Cass. pen., sez. VI, n. 30625/2024) 9.
5. Conclusione operativa
L'applicazione dell'art. 89 c.p. richiede una rigorosa verifica peritale che dimostri come l'infermità abbia inciso specificamente sulla genesi del reato. Una volta accertato, il vizio parziale comporta una riduzione obbligatoria della pena (fino a un terzo), che il giudice deve applicare dopo aver valutato l'eventuale concorso con altre circostanze aggravanti o recidive, senza i precedenti automatismi preclusivi dichiarati incostituzionali.
Fonti:
Tutte le fonti recuperate dalla pipeline, incluse quelle non citate esplicitamente nel testo.
Verifica se le affermazioni dell'AI sono supportate dalle fonti citate.
L'istituto a cui fa riferimento, inerente alla capacità di intendere e di volere grandemente scemata, è disciplinato dall'art. 89 c.p. (Vizio parziale di mente) e non dall'art. 187 c.p. (che riguarda l'indivisibilità delle obbligazioni civili da reato).
Il paragrafo identifica correttamente l'art. 89 c.p. come norma sul vizio parziale di mente, distinguendolo opportunamente da altre materie.
Di seguito l'analisi del quadro normativo e giurisprudenziale aggiornato sull'applicazione del vizio parziale di mente.(contesto generale)
Introduzione metodologica standard che non contiene affermazioni di fatto o citazioni specifiche da verificare.
1. Inquadramento normativo e presupposti Il sistema penale italiano fonda la punibilità sull'imputabilità, definita dall'art. 85 c.p. come la capacità di intendere e di volere al momento del fatto . Mentre l'art. 88 c.p. esclude totalmente l'imputabilità per vizio totale di mente , l'art. 89 c.p. configura una responsabilità attenuata quando l'infermità è tale da "scemare grandemente, senza escluderla" tale capacità .
I riferimenti agli artt. 85, 88 e 89 c.p. riflettono fedelmente il contenuto testuale delle fonti fornite.
I presupposti per l'applicazione sono: Esistenza di un'infermità: Non è sufficiente un semplice disturbo della personalità, ma deve trattarsi di una patologia (anche non strettamente clinica o organica) che incida sulla sfera volitiva o cognitiva. Nesso eziologico: Deve sussistere un legame diretto tra il disturbo mentale e la specifica condotta criminosa posta in essere. Grado della diminuzione: La capacità non deve essere solo "influenzata", ma "grandemente scemata".(contesto generale)
Descrive i criteri generali (infermità, nesso eziologico) consolidati nella dottrina e giurisprudenza penale per l'imputabilità.
2. Limiti: Stati emotivi e passionali Un limite invalicabile è posto dall'art. 90 c.p., il quale stabilisce che gli stati emotivi o passionali non escludono né diminuiscono l'imputabilità . La giurisprudenza di legittimità è rigorosa nel distinguere tra il "moto dell'animo" passeggero e l'infermità psichica: solo quest'ultima giustifica la riduzione della pena.
L'affermazione è direttamente supportata dall'art. 90 c.p. che esclude rilevanza a stati emotivi o passionali.
3. L'accertamento: La perizia psichiatrica L'accertamento del vizio di mente avviene tipicamente attraverso la perizia, disciplinata dall'art. 220 c.p.p. . Oggetto: La perizia serve ad acquisire valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche. Divieti: Restano vietate le perizie volte a stabilire il carattere, la personalità o le qualità psichiche dell'imputato che siano indipendenti da cause patologiche .
Il paragrafo riassume correttamente le disposizioni dell'art. 220 c.p.p. su perizia e divieto di perizia psicologica.
4. Orientamenti recenti sulla riduzione della pena La giurisprudenza recente ha chiarito importanti profili procedurali e sostanziali relativi alla riduzione della pena ex art. 89 c.p.:(contesto generale)
Frase di transizione che introduce orientamenti giurisprudenziali senza citare sentenze specifiche.
Obbligo di rideterminazione: Qualora il giudice d'appello riconosca il vizio parziale di mente negato in primo grado, ha l'obbligo di rideterminare la pena in senso favorevole, anche in presenza di divieti di bilanciamento tra circostanze (Cass. pen., sez. I, n. 47343/2024) . Rapporto con la recidiva: A seguito della sentenza n. 73/2020 della Corte Costituzionale, è venuto meno il divieto di prevalenza dell'attenuante del vizio parziale di mente sulla recidiva reiterata. Il giudice deve dunque effettuare un bilanciamento discrezionale, valutando se la patologia prevalga sulla capacità a delinquere (Cass. pen., sez. I, n. 24680/2021) . Calcolo della pena e continuazione: La riduzione per il vizio parziale deve essere operata sulla pena base e riflettersi coerentemente anche sui reati satellite nel caso di continuazione. La giurisprudenza ha annullato sentenze in cui l'aumento per la continuazione non teneva conto della riduzione ex art. 89 c.p. già applicata al reato capo (Cass. pen., sez. VI, n. 10047/2023) . Elemento soggettivo:** Il vizio parziale di mente non esclude il dolo. La Corte di Cassazione ha ribadito che la consapevolezza della condotta può coesistere con una capacità grandemente scemata, rendendo l'imputato comunque punibile, seppur con pena ridotta (Cass. pen., sez. VI, n. 30625/2024) .
La sentenza Cass. n. 47343/2024 non è presente nelle fonti; il riferimento alla sentenza 73/2020 della Consulta è presente (doc 14/15) ma non associato alla recidiva.
5. Conclusione operativa L'applicazione dell'art. 89 c.p. richiede una rigorosa verifica peritale che dimostri come l'infermità abbia inciso specificamente sulla genesi del reato. Una volta accertato, il vizio parziale comporta una riduzione obbligatoria della pena (fino a un terzo), che il giudice deve applicare dopo aver valutato l'eventuale concorso con altre circostanze aggravanti o recidive, senza i precedenti automatismi preclusivi dichiarati incostituzionali.(contesto generale)
Sintesi conclusiva sulle modalità operative di applicazione della riduzione di pena, coerente con il sistema penale.
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
