Impugnazione del PM e del Procuratore Generale ex art. 570 c.p.p.
L'ordinamento processuale penale disciplina le impugnazioni degli uffici del Pubblico Ministero secondo un principio di legittimazione concorrente e autonoma, regolata principalmente dal combinato disposto degli artt. 570, 593-bis e 608 c.p.p., nonché dalle norme ordinamentali sull'autonomia del magistrato.
1. Inquadramento normativo e gerarchico
Ai sensi dell'art. 570 c.p.p., il procuratore della Repubblica presso il tribunale e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre impugnazione nei casi stabiliti dalla legge 1, 2. La norma delinea un rapporto di autonomia funzionale:
- Indipendenza dalle conclusioni: Il procuratore generale o il procuratore della Repubblica possono impugnare un provvedimento indipendentemente dal tenore delle conclusioni formulate in udienza dal rappresentante del pubblico ministero (sostituto) 3. L'interesse della parte pubblica attiene infatti al soddisfacimento di interessi generali di giustizia e all'osservanza delle leggi 3.
- Autonomia in udienza: L'art. 53 c.p.p. garantisce al magistrato del pubblico ministero piena autonomia nell'esercizio delle funzioni in udienza, limitando la sostituzione del capo dell'ufficio a casi tassativi (grave impedimento o conflitti di interesse ex art. 36 c.p.p.) 4.
- Partecipazione al giudizio di appello: Il magistrato del pubblico ministero che ha presentato le conclusioni in primo grado può essere designato dal procuratore generale a partecipare al giudizio di appello quale sostituto 1, 2.
2. Casi di impugnazione e legittimazione
La riforma introdotta dal D.Lgs. 11/2018 e le successive modifiche hanno delineato specifici ambiti di intervento per i due uffici.
Appello (art. 593-bis c.p.p.)
La legittimazione ordinaria ad appellare le sentenze di primo grado (tribunale, corte d'assise, GIP) spetta al procuratore della Repubblica presso il tribunale 5. Il procuratore generale può invece appellare solo in due ipotesi tassative 5:
- Nei casi di avocazione delle indagini;
- Qualora il procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza al provvedimento (ovvero non abbia impugnato nel termine).
Ricorso per Cassazione (artt. 606 e 608 c.p.p.)
Il potere di ricorso di legittimità è più ampio:
- Procuratore Generale: Può ricorrere per cassazione contro ogni sentenza di condanna o di proscioglimento pronunciata in grado di appello o inappellabile 6. In caso di "doppia conforme" di proscioglimento, il ricorso è limitato ai vizi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 606 c.p.p. 6.
- Procuratore della Repubblica: Può ricorrere per cassazione contro ogni sentenza inappellabile pronunciata dalla corte di assise, dal tribunale o dal GIP 6.
- Sentenze da rito abbreviato: Poiché tali sentenze sono spesso inappellabili per il PM (salvo modifica del titolo di reato), il procuratore generale conserva il potere di ricorso ex art. 608 c.p.p. per tutti i vizi di legittimità, incluso il difetto di motivazione 7.
3. Profili di ammissibilità e interesse
Il diritto di impugnazione è regolato dal principio di tassatività (art. 568 c.p.p.) 8. Per il Pubblico Ministero valgono regole peculiari sull'interesse:
- Impugnazione "in favorem": Il PM può proporre impugnazione diretta a conseguire effetti favorevoli all'imputato, ma solo mediante ricorso per cassazione 8.
- Tassatività dei motivi: Il ricorso è inammissibile se proposto per motivi diversi da quelli previsti dall'art. 606 c.p.p. (es. violazione di legge, vizio di motivazione, mancata assunzione di prova decisiva) 9.
- Inappellabilità specifica: Non sono appellabili le sentenze di condanna con sola ammenda o lavoro di pubblica utilità, né i proscioglimenti per reati puniti con sola pena pecuniaria 10. In questi casi, la parte pubblica può agire solo tramite ricorso per cassazione ex art. 608 c.p.p. 7.
4. Conclusione operativa
In sintesi, mentre il procuratore della Repubblica è il titolare primario dell'appello, il procuratore generale assume una funzione di controllo e supplenza (in caso di acquiescenza o avocazione) e una legittimazione autonoma e generale per il ricorso per cassazione contro le sentenze di secondo grado o inappellabili. Tale sistema garantisce che l'ufficio superiore possa sempre intervenire per "vegliare all'osservanza delle leggi" 3 anche qualora l'ufficio di primo grado decida di non procedere.
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Fonti:
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L'ordinamento processuale penale disciplina le impugnazioni degli uffici del Pubblico Ministero secondo un principio di legittimazione concorrente e autonoma, regolata principalmente dal combinato disposto degli artt. 570, 593-bis e 608 c.p.p., nonché dalle norme ordinamentali sull'autonomia del magistrato.(contesto generale)
Il paragrafo introduce i principi generali del sistema delle impugnazioni del PM, citando norme che verranno poi dettagliate.
1. Inquadramento normativo e gerarchico Ai sensi dell'art. 570 c.p.p., il procuratore della Repubblica presso il tribunale e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre impugnazione nei casi stabiliti dalla legge (#cite-source-1), (#cite-source-11). La norma delinea un rapporto di autonomia funzionale: Indipendenza dalle conclusioni: Il procuratore generale o il procuratore della Repubblica possono impugnare un provvedimento indipendentemente dal tenore delle conclusioni formulate in udienza dal rappresentante del pubblico ministero (sostituto) (#cite-source-12). L'interesse della parte pubblica attiene infatti al soddisfacimento di interessi generali di giustizia e all'osservanza delle leggi (#cite-source-12). Autonomia in udienza: L'art. 53 c.p.p. garantisce al magistrato del pubblico ministero piena autonomia nell'esercizio delle funzioni in udienza, limitando la sostituzione del capo dell'ufficio a casi tassativi (grave impedimento o conflitti di interesse ex art. 36 c.p.p.) (#cite-source-5). Partecipazione al giudizio di appello: Il magistrato del pubblico ministero che ha presentato le conclusioni in primo grado può essere designato dal procuratore generale a partecipare al giudizio di appello quale sostituto (#cite-source-1), (#cite-source-11).
L'art. 570 c.p.p. disciplina la legittimazione all'impugnazione del procuratore della Repubblica e del procuratore generale.
2. Casi di impugnazione e legittimazione La riforma introdotta dal D.Lgs. 11/2018 e le successive modifiche hanno delineato specifici ambiti di intervento per i due uffici.(contesto generale)
Si tratta di un'introduzione di contesto storico-normativo sulle riforme del sistema processuale.
Appello (art. 593-bis c.p.p.) La legittimazione ordinaria ad appellare le sentenze di primo grado (tribunale, corte d'assise, GIP) spetta al procuratore della Repubblica presso il tribunale (#cite-source-9). Il procuratore generale può invece appellare solo in due ipotesi tassative (#cite-source-9): 1. Nei casi di avocazione delle indagini; 2. Qualora il procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza al provvedimento (ovvero non abbia impugnato nel termine).
L'art. 593-bis c.p.p. stabilisce la legittimazione del procuratore della Repubblica e i casi limitati per il procuratore generale.
Ricorso per Cassazione (artt. 606 e 608 c.p.p.) Il potere di ricorso di legittimità è più ampio: Procuratore Generale: Può ricorrere per cassazione contro ogni sentenza di condanna o di proscioglimento pronunciata in grado di appello o inappellabile (#cite-source-7). In caso di "doppia conforme" di proscioglimento, il ricorso è limitato ai vizi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 606 c.p.p. (#cite-source-7). Procuratore della Repubblica: Può ricorrere per cassazione contro ogni sentenza inappellabile pronunciata dalla corte di assise, dal tribunale o dal GIP (#cite-source-7). Sentenze da rito abbreviato: Poiché tali sentenze sono spesso inappellabili per il PM (salvo modifica del titolo di reato), il procuratore generale conserva il potere di ricorso ex art. 608 c.p.p. per tutti i vizi di legittimità, incluso il difetto di motivazione (#cite-source-15).
L'art. 608 c.p.p. disciplina il ricorso per cassazione del procuratore generale, inclusi i limiti in caso di doppia conforme di proscioglimento.
3. Profili di ammissibilità e interesse Il diritto di impugnazione è regolato dal principio di tassatività (art. 568 c.p.p.) (#cite-source-6). Per il Pubblico Ministero valgono regole peculiari sull'interesse: Impugnazione "in favorem": Il PM può proporre impugnazione diretta a conseguire effetti favorevoli all'imputato, ma solo mediante ricorso per cassazione (#cite-source-6). Tassatività dei motivi: Il ricorso è inammissibile se proposto per motivi diversi da quelli previsti dall'art. 606 c.p.p. (es. violazione di legge, vizio di motivazione, mancata assunzione di prova decisiva) (#cite-source-3). Inappellabilità specifica**: Non sono appellabili le sentenze di condanna con sola ammenda o lavoro di pubblica utilità, né i proscioglimenti per reati puniti con sola pena pecuniaria (#cite-source-2). In questi casi, la parte pubblica può agire solo tramite ricorso per cassazione ex art. 608 c.p.p. (#cite-source-15).
L'art. 568 c.p.p. stabilisce le regole generali sulle impugnazioni, inclusi i principi di tassatività e interesse.
4. Conclusione operativa In sintesi, mentre il procuratore della Repubblica è il titolare primario dell'appello, il procuratore generale assume una funzione di controllo e supplenza (in caso di acquiescenza o avocazione) e una legittimazione autonoma e generale per il ricorso per cassazione contro le sentenze di secondo grado o inappellabili. Tale sistema garantisce che l'ufficio superiore possa sempre intervenire per "vegliare all'osservanza delle leggi" (#cite-source-12) anche qualora l'ufficio di primo grado decida di non procedere.(contesto generale)
Il paragrafo riassume i rapporti gerarchici e funzionali tra gli uffici del PM come sintesi sistematica delle norme citate.
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
